Utilizzazioni e assegnazioni provvisorie personale docente educativo ed ATA anno scolastico 2012/2013

Il Miur ha trasmesso il Contratto Collettivo Nazionale Integrativo, sottoscritto in data 23 agosto 2012, concernente le utilizzazioni e le assegnazioni provvisorie del personale docente, educativo ed A.T.A. per l'a.s. 2012/2013.

Il Miur con la nota n. 6249 del 24 agosto 2012 ha trasmesso il Contratto Collettivo Nazionale Integrativo, sottoscritto in data 23 agosto 2012, concernente le utilizzazioni e le assegnazioni provvisorie del personale docente, educativo ed A.T.A. per l'a.s. 2012/2013.  Il ritardo nella pubblicazione del contratto è derivato dalle variazioni apportate all’ipotesi di contratto dell’8 giugno 2012  dal Dipartimento per la Funzione Pubblica e dal Mef. Le osservazioni hanno riguardato la cancellazione delle materie trattate negli artt. 4 e 15 (mobilità annuale in sedi, plessi o sezioni staccate dello stesso istituto) e nell’art. 21 (riconversione professionale) in quanto rientranti  nella competenza esclusiva dei poteri dirigenziali e, pertanto, escluse dalla contrattazione collettiva ai sensi dell’art. 40 del D.L.vo 165/01, come modificato dall’art. 54 del D.L.vo 150/09. Anche i contenuti riguardanti la gestione del personale in esubero (artt. 2 e 5 del precedente contratto), sono stati adeguati alle disposizioni contenute nell’art. 14 commi 13, 17 e seguenti del D.L. 95/2012 convertito con modificazioni dalla L. 135 del 7 agosto 2012. Come è noto i termini di presentazione delle domande di utilizzazioni e di assegnazioni provvisorie sono già stati stabiliti con note circolari prot. n. 5375 del 12.7.2012 e n. 5773 del 26.7.2012 (4 agosto 2012 per il personale docente ed educativo, 23 agosto 2012 per il personale A.T.A.).

Le principali novità
Prima di passare alla disamina organica dei principali argomenti della complessa procedura, poniamo in risalto le principali novità del contratto sulle utilizzazioni.
a)    Insegnanti di religione: gli insegnanti di religione cattolica, sono confermati nella sede di servizio dell’anno precedente. Nei casi di dimensionamento della rete scolastica si applicano ai predetti docenti le norme previste dall’art. 20 del CCNI 29.2.2012, tenuto conto della graduatoria di cui all’art. 10, commi 3 e 4 dell’O.M. n. 26 del 3.4.2012 (art. 2 c.11). Gli Uffici Scolastici Regionali, prima di avviare le operazioni di utilizzazione  predisporranno, per ogni diocesi, il quadro complessivo delle disponibilità dei posti relativi all’insegnamento della religione cattolica e daranno tempestiva informazione alle OO.SS. anche su eventuali disponibilità sopraggiunte e sulla motivazione delle stesse (art. 3 bis);
b)     Utilizzazioni docenti in sedi coordinate: tali disposizioni contenute nell’art. 4 dell’ipotesi di contratto dell’8 giugno 2012 sono state eliminate.
c)    Utilizzazioni nei licei musicali: viene inserito l’art. 6 bis da riscontrare nello specifico argomento. Si evidenzia che i docenti già utilizzati nei due anni scolastici precedenti, vale a dire dalla istituzione ordinamentale dei licei musicali, hanno diritto alla conferma dell’utilizzazione secondo le disponibilità dei posti e a condizione che rientrino nel numero delle utilizzazioni da effettuare sulla base della posizione occupata in graduatoria; tra essi precedono, a loro volta, coloro che risultano appartenere a classi di concorso in esubero. Le operazioni nell’ambito della provincia precedono quelle da fuori provincia
d)    Insegnamento curricolare della musica nella scuola primaria:  può essere affidato ai docenti della scuola primaria, in possesso dei requisiti di cui all'art. 3 comma 1 del medesimo decreto, al di fuori delle classi assegnate come titolare di posto comune, esclusivamente su base volontaria.
e)    Assegnazione provvisoria: il ricongiungimento può essere richiesto  al coniuge o al convivente, ivi compresi parenti o affini, purché la stabilità della convivenza risulti da certificazione anagrafica. Può partecipare all’assegnazione provvisoria per la provincia di titolarità, per i motivi stabiliti, tutto il personale docente assunto con decorrenza giuridica antecedente all'anno scolastico in cui si effettuano le operazioni di utilizzazione e assegnazione provvisoria. Per quanto riguarda l’assegnazione in altra provincia, per l’a.s. 2012/2013, possono chiedere l’assegnazione provvisoria tutti coloro che sono stati assunti nell’anno scolastico 2010/2011, anche solo giuridicamente, e negli anni scolastici precedenti. Diversamente, in attuazione di quanto previsto all’art. 9 comma 21 della legge n. 106/11, il personale docente assunto a partire dalla decorrenza giuridica 1° settembre 2011, non può chiedere assegnazione provvisoria per altra provincia per un quinquennio a far data dalla decorrenza giuridica dell’assunzione, ad eccezione di coloro che beneficiano delle precedenze di cui al successivo art. 8 punti I, III, IV, VI e VII, ivi compreso il personale docente della provincia di Trento. Le lavoratrici madri o, in alternativa i lavoratori padri, assunti con decorrenza giuridica 1° settembre 2011, che hanno figli di età superiore a tre anni e fino ad otto, pur non avendo diritto alla precedenza di cui al successivo art. 8, punto IV, lettera i), potranno presentare domanda di assegnazione provvisoria per altra provincia.
f)    Precedenza per assistenza: compete al personale  destinatario dell'art. 33, commi 5 e 7 della citata legge n. 104/92 che sia:
- coniuge o genitore, anche adottante o chi eserciti legale tutela, di soggetto con disabilità in situazione di gravità.
- solo figlio/a individuato come referente unico che presta assistenza al genitore; tale condizione di referente unico, deriva dalla circostanza - documentata con autodichiarazione - che il coniuge o eventuali altri figli non sono in grado di effettuare l’assistenza al genitore con disabilità in situazione di gravità, per ragioni esclusivamente oggettive.
g)    DSGA in soprannumero: è prevista l’utilizzazione per  il direttore dei servizi generali e amministrativi che a seguito del dimensionamento è assegnato, ai sensi dell’art. 47, comma 3, punto II del C.C.N.I. sulla mobilità sottoscritto il 29.2.2012, in una scuola situata in comune diverso rispetto a quello di precedente titolarità al fine di ottenere l’utilizzazione in scuola del comune di precedente titolarità.
h)    Copertura posti per DSGA: le novità sono contenute nell’art. 14 del contratto per cui si rimanda allo specifico argomento
i)    Utilizzazione personale ATA  in sedi coordinate: le disposizioni contenute nell’art. 15 dell’ipotesi di contratto dell’8 giugno 2012, sono state soppresse.  
j)    Valutazione titoli linguistici:  La nota (16) alla tabella di valutazione dei titoli del personale docente, precisa che il punteggio aggiuntivo (punti 1), per la sola scuola primaria per la frequenza del corso di aggiornamento-formazione linguistica e glottodidattica compreso nei piani attuati dal ministero, con la collaborazione degli Uffici scolastici territorialmente competenti, delle istituzioni scolastiche, degli istituti di Ricerca, è limitato ad un solo titolo linguistico.
k)    Riconversione professionale personale ATA: le disposizioni contenute nell’art. 21 dell’ipotesi di contratto dell’8 giugno 2012 sono state abrogate
Effettuiamo, adesso, una disamina dei principali argomenti della mobilità annuale del personale scolastico tratti dal CCNI.


Personale destinatario delle utilizzazioni
Le domande di utilizzazioni possono essere presentate  dal seguente personale:

  • docenti ed ATA  in soprannumero sull’organico di titolarità della propria scuola e  docenti  in esubero a livello provinciale nella scuola primaria;
  • personale docente ed ATA  che sia stato trasferito d’ufficio o a domanda condizionata per l’a.s. 2004/2005 e successivi che richieda, come prima preferenza, la scuola dalla quale fu trasferito in quanto soprannumerario o, in subordine, il  distretto sub-comunale che la comprende o il comune di precedente titolarità o, qualora non esistano posti richiedibili in detto comune, il comune viciniore nel rispetto delle relative tabelle. E’ necessario che gli stessi abbiano richiesto, in ciascun anno successivo al trasferimento d’ ufficio, anche l’istituzione di precedente titolarità;
  • docenti restituiti ai ruoli ai sensi dell’art. 5 del C.C.N.I. del 22.02.2011 su sede di titolarità non compresa tra quelle espresse a domanda ovvero  docenti che siano stati restituiti ai ruoli oltre i termini di presentazione delle domande di mobilità, ivi compresi  i docenti dichiarati idonei all’insegnamento  non  assegnati alla scuola in cui prestano servizio ovvero che siano stati trasferiti su una sede non compresa tra quelle espresse a domanda;
  • docenti, appartenenti a ruoli, posti o classi di concorso in esubero, che richiedano l’utilizzazione in altri ruoli, posti o classi di concorso per cui hanno titolo, nei limiti dell’esubero.  Sui posti di strumento musicale le utilizzazioni sono disposte fatti salvi gli accantonamenti per gli aspiranti non di ruolo inseriti nella seconda fascia della graduatoria ad esaurimento, compilata ai sensi dell’art. 11 c.9 della L. 124/99; nell’attuale contratto viene precisato che  i docenti, appartenenti a ruoli, posti o classi di concorso in esubero, possono essere utilizzati su progetti autorizzati, anche in via sperimentale, conferibili solo in assenza di qualsiasi posto disponibile ed assegnabile a livello provinciale;
  • docenti  titolari o soprannumerari sulla D.O.P. o personale docente ed ATA senza sede definitiva;
  • docenti titolari D.O.P. nell’a.s. 2011/12 trasferiti d’ufficio su sede nell’a.s. 2012/13;
  • titolari DOS;
  • docenti, appartenenti a ruoli, posti o classi di concorso in esubero, che richiedano l’utilizzazione in altri ruoli, posti o classi di concorso per cui hanno titolo, nei limiti dell’esubero.  Sui posti di strumento musicale le utilizzazioni sono disposte fatti salvi gli accantonamenti per gli aspiranti non di ruolo inseriti nella seconda fascia della graduatoria ad esaurimento, compilata ai sensi dell’art. 11 c.9 della L. 124/99; nell’attuale contratto viene precisato che  i docenti, appartenenti a ruoli, posti o classi di concorso in esubero, possono essere utilizzati su progetti autorizzati, anche in via sperimentale, conferibili solo in assenza di qualsiasi posto disponibile ed assegnabile a livello provinciale;
  • docenti titolari su insegnamento curriculare in possesso del titolo di specializzazione che chiedono di essere utilizzati solo su sostegno, nell’ambito dello stesso grado di istruzione;
  • docenti di scuola primaria titolari su posto comune, in possesso del titolo per l’insegnamento della lingua straniera, che chiedono di essere utilizzati su posto di lingua straniera, nell’ambito del circolo di titolarità o in altro circolo, nel caso in cui nel proprio non vi siano posti disponibili;
  • docenti titolari su insegnamento curriculare per richieste di utilizzazione  su posti istituiti presso le strutture ospedaliere o presso le istituzioni carcerarie;
  • docenti che abbiano superato o stiano frequentando corsi di riconversione professionale, o corsi intensivi per il conseguimento del titolo di specializzazione per l’insegnamento su posti di sostegno;
  • docenti di scuola media di cui agli art. 43 e 44 della legge n. 270/82;
  • insegnanti tecnico-pratici e gli assistenti di cattedra, in possesso almeno di titolo di studio della scuola secondaria di secondo grado, transitati dagli enti locali allo Stato, ai sensi dell’art. 8 della L. 124/99, non collocati nelle classi di concorso previste dalla tabella C allegata al D.M. 39/98;
  • docenti di religione cattolica di ruolo ai sensi della L. 18.7.2003 n. 186;
  • docenti, anche non in esubero, in possesso dei requisiti di cui ai commi 1 e 2 dell’art. 3 del D.M. n. 8 del 31 gennaio 2011 che chiedono di essere utilizzati, in particolare nella scuola primaria anche organizzata in rete, per la diffusione della cultura e della pratica musicale;
  • docenti che, pur non essendo soprannumerari, appartengono a classi di concorso o posti in esubero nella provincia . Le utilizzazioni sono disposte, nei limiti dell’esubero, in altra classe di concorso o posti anche di grado diverso di istruzione per i quali siano in possesso del titolo valido per la mobilità professionale come disciplinato dall’art. 3 del C.C.N.I. del 29.2.2012, ivi compresi i posti assegnati alla scuola secondaria di II grado per le attività di potenziamento dell’offerta formativa;
  • personale A.T.A., già in servizio in sedi coordinate, plessi e sezioni staccate che, a seguito del dimensionamento, vengono a funzionare in comune diverso da quello della sede di titolarità dove - ai sensi dell’art. 48 - , comma 19, del C.C.N.I. del  29.2.2012 detto personale è riassegnato d’ufficio per l’anno scolastico successivo;
  • personale A.T.A. restituito ai ruoli metropolitani ai sensi dell’art. 5 del C.C.N.I. 29.2.2012 che ha avuto una sede di titolarità non compresa tra quelle espresse a domanda;
  • DSGA  dichiarati inidonei a svolgere le mansioni del profilo di appartenenza cessato dal collocamento fuori ruolo dall’anno scolastico 2003/2004;
  • personale A.T.A. che, dichiarato inidoneo a svolgere la mansioni del profilo di appartenenza, svolge mansioni di altro profilo comunque coerente, cessato dal collocamento fuori ruolo dall’anno scolastico 2003/2004;
  • personale A.T.A. in esubero che abbia superato o stia frequentando corsi di riconversione professionale;
  • responsabili amministrativi, ivi compresi gli insegnanti elementari, collocati permanentemente fuori ruolo ai sensi dell’art. 21 della legge n. 463/78, che  non sono stati inquadrati nel profilo di direttore dei servizi generali ed amministrativi. Tale personale è da considerarsi soprannumerario a tutti gli effetti;
  • responsabili amministrativi  presenti nelle istituzioni scolastiche con personale già degli Enti Locali aggiunti al titolare della funzione di firma degli atti contabili della scuola. Tale personale è da considerarsi soprannumerario a tutti gli effetti;
  • direttore dei servizi generali e amministrativi che a seguito del dimensionamento è assegnato, ai sensi dell’art. 47, comma 3, punto II del C.C.N.I. sulla mobilità sottoscritto il 29.2.2012, in una scuola situata in comune diverso rispetto a quello di precedente titolarità e che chiede l’utilizzazione in scuola del comune di precedente titolarità.


Graduatorie ai fini delle utilizzazioni del personale docente, educativo ed ATA
Gli aspiranti alle utilizzazioni sono graduati  in riferimento ai titoli posseduti alla data di scadenza di presentazione delle domande  e valutati dal dirigente della scuola di servizio in base alle tabelle allegate al contratto. Nel caso in cui l’istituto di titolarità non coincida con l’istituto di servizio, sarà competenza di quest’ultimo provvedere alla valutazione della domanda, acquisendo eventualmente dall’istituto di titolarità ogni utile elemento di conoscenza. La valutazione dei titoli per i docenti titolari sulle dotazioni organiche provinciali (D.O.P.), per  i docenti della scuola primaria in esubero titolari sulla provincia e per i docenti titolari sul sostegno (D.O.S.), è effettuata  dagli uffici territorialmente competenti. Per i docenti di religione cattolica la predetta valutazione sarà formulata dai competenti Uffici Scolastici Regionali. La valutazione è effettuata considerando i titoli posseduti entro il termine previsto per la presentazione delle domande di utilizzazione e di assegnazione provvisoria, secondo le tabelle allegate al C.C.N.I. concernente la mobilità del personale della scuola sottoscritto in data 29.2.2012 per le parti relative ai trasferimenti d’ufficio, con le seguenti precisazioni e integrazioni:

  • nei titoli di servizio va valutato anche l’anno scolastico in corso;
  • per ottenere il punteggio per il comune di residenza dei familiari, è necessario che i medesimi vi risiedano effettivamente, con iscrizione anagrafica, da almeno tre mesi alla data stabilita per la presentazione delle domande;
  • l’età dei figli è riferita al 31.12.2012;
  • in caso di parità di precedenze e di punteggio prevale chi ha maggiore anzianità anagrafica;
  • per i docenti di religione cattolica il punteggio è attribuito sulla base della graduatoria unica regionale, suddivisa per diocesi, formulata dall’Ufficio scolastico regionale.

Per il personale ATA  si valuta, tra l’altro,  il servizio non di ruolo o di altro ruolo riconosciuto o riconoscibile (modifica all’espressione “servizio pre-ruolo” di cui alla prima riga della nota 3 della tabella di valutazione. La valutazione dei titoli nelle assegnazioni provvisorie è stabilita dal contratto sulla base dell’All. 2 - Tabella del personale docente ed educativo e dell’All. 5 – Tabella personale A.T.A. considerando i titoli posseduti entro il termine previsto per la presentazione delle domande di utilizzazione e assegnazione provvisoria.


Utilizzazioni dei docenti in soprannumero parziale
I docenti che trovino nella scuola di titolarità una riduzione dell'orario obbligatorio di insegnamento fino ad un quinto, ove non completino l'orario nella scuola medesima, sono utilizzati nell'ambito della scuola di titolarità, per le ore mancanti, nelle attività specifiche della scuola e, prioritariamente, per lo svolgimento di supplenze temporanee.
Il titolare di cattedra costituita tra più scuole completa l’orario nella scuola di titolarità, qualora nella stessa si determini la necessaria disponibilità di ore.


Utilizzazioni docenti in soprannumero nell’organico d’istituto
I  docenti che, in riferimento all’organico di fatto della classe di concorso o posto di appartenenza dell’istituto di titolarità, vengono a trovarsi in  situazioni di soprannumero totale o parziale, ivi compresi i docenti di sostegno con riferimento alla riduzione del numero degli alunni con disabilità, rispetto alla nuova dotazione della scuola,  possono chiedere rispettivamente:
1)  di partecipare alla fase delle utilizzazioni presentando la relativa istanza entro cinque giorni dall’individuazione della sua posizione di soprannumerarietà;
2) di essere  utilizzati nell’ambito della scuola di titolarità nell’ordine:
a) su posto o frazione di posto eventualmente disponibile per la stessa classe di concorso o posto di insegnamento;
b)  su posto o frazione di posto relativo ad altro insegnamento o di sostegno per il quale siano in possesso di abilitazione o titolo di studio coerente;
c) su iniziative di arricchimento dell’offerta formativa.
Con il consenso degli interessati e nei limiti del riassorbimento del soprannumero, il dirigente scolastico può disporre l’utilizzazione, su classe di concorso affine o su posto di sostegno, anche di docente diverso da quello individuato come soprannumerario. L’impiego su posti di sostegno è subordinato alla mancanza di docenti specializzati, o che abbiano partecipato all’ apposito corso di formazione, sia con contratto a tempo indeterminato sia aspiranti a supplenze. Analogamente l’impiego su classi di concorso affine di docente non abilitato è subordinato al completo utilizzo dei docenti in esubero in ambito provinciale per la classe di concorso richiesta.

Gestione del personale in soprannumero a livello provinciale
Qualora si determini un soprannumero per una determinata tipologia di posto o classe di concorso, a livello provinciale,  si procede all’utilizzazione, anche d’ufficio, in altra classe di concorso o posto nel seguente ordine:
a) per insegnamenti richiesti per l’utilizzazione a domanda per i quali si possiede l’abilitazione;
b) per altri insegnamenti per cui si possiede l’abilitazione ovvero appartenenti a classi di concorso comprese nello stesso ambito disciplinare della classe di concorso di titolarità (D.M. 354 del 10/08/1998 integrato dal D.M. 448 del 10/11/1998);
c) per insegnamenti a cui può accedere sulla base dei titoli di studio posseduti.
Il personale docente trasferito d’ufficio o a domanda condizionata su posto di organico sede, avente titolo alla precedenza per il rientro in sede, e appartenente a ruolo in esubero sarà utilizzato a domanda sui posti richiesti, disponibili a livello provinciale e appartenenti al proprio ruolo, tipologia e classe di concorso. In caso di mancanza di disponibilità potrà essere utilizzato, a domanda, e sulla base del punteggio posseduto tra tutti coloro che hanno titolo a partecipare alle operazioni di utilizzazione, a disposizione nella ex scuola di titolarità sulla base di quanto previsto dal POF per l’arricchimento ed il potenziamento delle attività dell’ offerta formativa nonché per posti che dovessero rendersi disponibili durante l’anno scolastico e per la copertura delle supplenze. Tale modalità di utilizzazione sarà attuata fino all’assorbimento dell’esubero.
Le  assegnazioni d'ufficio del solo personale in esubero privo della sede di titolarità, vale a dire titolare senza sede nella provincia o sulla DOP, che non sia stato possibile utilizzare nella propria classe di concorso, tipologia o ruolo, anche su posto orario inferiore all’orario contrattualmente previsto, fino al completo assorbimento dell’esubero provinciale.
L’utilizzazione d’ufficio su posti di sostegno del personale in soprannumero è disposta solo se l’interessato è in possesso del previsto titolo di specializzazione nonché qualora abbia frequentato apposito corso di formazione di cui all’art. 14 comma 14 del D.L. 95/2012 convertito con modificazioni dalla L. 135 del 7 agosto 2012.
Gli insegnanti tecnico-pratici appartenenti a classi di concorso in esubero in possesso di un titolo di studio che consenta l’accesso ad altra classe di concorso, sia essa appartenente alla tabella A, che alla tabella C, ovvero in altra area di sostegno, sono utilizzati  sulle relative disponibilità per le quali hanno titolo, nei limiti della permanenza di situazione di esubero provinciale della classe di concorso o dell’area di provenienza. Nel caso di utilizzazione in classi di concorso della tabella A, sarà attribuito il maggior trattamento economico spettante.
Nell’ipotesi in cui non sia stato possibile effettuare l’utilizzazione del personale in esubero a livello provinciale, si dovrà  prevedere un numero di provvedimenti di messa a disposizione pari all’eccedenza di personale.  


Assegnazione delle ore di insegnamento nella scuola secondaria di I grado
Le eventuali disponibilità orarie residue per l’approfondimento in materie letterarie nel tempo normale, per l’approfondimento di discipline a scelta delle scuole che determinano l’incremento orario nel tempo prolungato fino a 40 ore, nonché le ore necessarie al potenziamento dell’insegnamento della lingua inglese e non assegnate nell’ambito delle operazioni di competenza dell’Ufficio territoriale (utilizzazioni, assegnazioni provvisorie e assunzioni a tempo determinato), sono restituite alla disponibilità delle scuole.
Tali ore potranno essere assegnate a domanda al personale in servizio nella scuola, prioritariamente al personale a tempo determinato avente diritto al completamento dell’orario e, successivamente, come ore aggiuntive di insegnamento in eccedenza all’orario d’obbligo e fino ad un massimo di 24 ore settimanali di servizio. In tal caso le ore disponibili andranno attribuite esclusivamente al personale in servizio nella stessa classe di concorso.

Utilizzazioni docenti ITP
Gli insegnanti tecnico-pratici in esubero a livello provinciale sulla propria classe di concorso, possono essere utilizzati,  in relazione al titolo di studio posseduto, in altra classe di concorso delle tabelle “A” e “C”, per la copertura di tutti i posti comunque disponibili fino al termine delle attività didattiche nell'ambito di ciascuna classe di concorso o di classi affini. Nel caso di utilizzazione in classi di concorso della tabella A, sarà attribuito il maggior trattamento economico spettante.
E’ possibile confermare, a domanda degli interessati,  gli  ITP titolari in altra provincia su iniziative sperimentali di diffusione delle tecnologie delle informazioni, qualora non abbiano ottenuto il trasferimento o l'assegnazione provvisoria e permanga la situazione di soprannumero nella provincia di titolarità.
In caso di esaurimento dei posti disponibili, si procede alle seguenti utilizzazioni:
-    negli uffici tecnici, nello svolgimento di esercitazioni di laboratorio per gruppi ristretti di alunni, per la realizzazione di progetti che prevedano attività di laboratorio e l’introduzione di nuove tecnologie nella scuola primaria, secondaria di I grado e negli istituti comprensivi;
-    negli uffici tecnici attivati negli istituti professionali e tecnici in base al riordino ordinamentale stabilito dai  DPR  87/2010 e  88/2010;
-    per lo svolgimento di attività didattiche tecnico-scientifiche connesse anche alla realizzazione di progetti di sperimentazione di nuovi ordinamenti e strutture;

  • a domanda, per gli adempimenti relativi al miglioramento della sicurezza nelle scuole;
  • per la realizzazione di progetti  tra scuola e mondo del lavoro;
  • per l’attuazione di progetti autorizzati, anche in via sperimentale.


Criteri di articolazione delle utilizzazioni
Le utilizzazioni sono espletate dall’ufficio scolastico territoriale in riferimento alla posizione occupata da ciascun richiedente nella graduatoria riferita alle specifiche operazioni che avvengono con la sequenza operativa stabilita dall’art. 9 del contratto ed alle preferenze espresse.  In assenza dell’espressione delle preferenze da parte degli interessati l'utilizzazione avviene d'ufficio.
Si osservano le seguenti modalità operative:

  • i  provvedimenti di utilizzazione, una volta adottati, non possono subire modifiche in relazione a sedi che si renderanno disponibili successivamente;
  • le utilizzazioni a domanda in altra classe di concorso  del personale appartenente a ruolo in esubero a livello provinciale  sono effettuate prioritariamente nei confronti del personale che abbia prodotto apposita domanda dando la precedenza alle proroghe del personale già utilizzato per la medesima causale;
  • nelle operazioni a domanda in altra provincia del personale appartenente a ruoli con situazioni di esubero, saranno privilegiate le proroghe;
  • le  utilizzazioni per la realizzazione dei progetti saranno disposte sia per l'intero orario di cattedra sia soltanto per parte di esso, a condizione che sia salvaguardata l'inscindibilità degli insegnamenti compresi nella stessa cattedra e fatta salva la continuità didattica. I docenti assegnati comunque alle predette attività non possono essere utilizzati successivamente per la copertura di cattedre e posti che vengano a rendersi disponibili;


Utilizzazioni del personale nei licei musicali e coreutici
Sui posti e sugli spezzoni di ore anche inferiori a 6 ore che si rendono disponibili nei licei musicali e coreutici per gli insegnamenti di nuova istituzione vengono utilizzati i docenti delle classi di concorso A031, A032 e A077 in possesso dei titoli prevista dalla tabella “E” annessa alla nota prot. n. 2320 del 29 marzo 2012. Ai  docenti parzialmente utilizzati in altro istituto su insegnamento di indirizzo del liceo musicale e/o coreutico non possono essere conferiti ulteriori spezzoni orari nelle scuole di servizio che diano luogo ad un orario settimanale superiore a quello previsto dal vigente CCNL. Possono presentare domanda anche i docenti appartenenti ai ruoli di diversa provincia della stessa regione o di altra regione qualora in quest’ ultima non siano stati attivati corsi di liceo musicale. Nelle operazioni di utilizzazione di cui sopra il personale titolare in provincia ha la priorità rispetto a quello titolare in provincia diversa.
In fase transitoria concorrono all’insegnamento di Esecuzione e Interpretazione nonché di Laboratorio di musica di insieme i docenti diplomati di conservatorio nello specifico strumento,abilitati per le classi di concorso 31/A e 32/A e che abbiano prestato servizio nei corsi sperimentali di istruzione secondaria di II grado; concorrono altresì i docenti forniti di abilitazione per la classe 77/A purché in possesso di diploma di conservatorio sullo specifico strumento e che abbiano già prestato servizio nei corsi sperimentali di istruzione secondaria di II grado. Per i suddetti insegnamenti sono utilizzati, in subordine ai docenti forniti dei titoli previsti dall’apposita tabella E annessa alla  nota prot. n. 2320 del 29 marzo 2012 ,  i docenti titolari nella classe di concorso 77/A, in possesso di diploma di conservatorio nello specifico strumento, graduati in base alla tabella relativa alla mobilità professionale allegata al C.C.N.I. 29.2.2012, con priorità per i medesimi docenti in esubero.
Il  servizio prestato per tali insegnamenti è valutabile esclusivamente nelle sottoindicate ipotesi:

  • servizio per l’insegnamento dello strumento musicale prestato negli ex istituti magistrali;
  • servizio per l’insegnamento dello strumento musicale prestato nei corsi di qualunque tipologia o posto nella scuola secondaria di II grado, sia su posto orario che su progetto ai sensi della L. 440/97, questi ultimi effettuati sino all’a.s. 2011/12.

Per l’insegnamento di “Storia della musica” sono utilizzati, in subordine ai docenti forniti dei titoli previsti dalla Tabella “E”,  i docenti, in esubero, titolari nella classe di concorso 31/A in possesso di diploma in didattica della musica congiunto a diploma di conservatorio e diploma di maturità. Nei soli istituti dove erano già attivate le sperimentazioni di ordinamento di liceo musicale, il personale ivi impiegato negli aa.ss. 2009/10 e precedenti resta confermato con priorità assoluta in attesa della costituzione delle classi di concorso specifiche. I docenti già utilizzati nei due anni scolastici precedenti, vale a dire dalla istituzione ordinamentale dei licei musicali, hanno diritto alla conferma dell’utilizzazione secondo le disponibilità dei posti e a condizione che rientrino nel numero delle utilizzazioni da effettuare sulla base della posizione occupata in graduatoria;tra essi precedono, a loro volta, coloro che risultano appartenere a classi di concorso in esubero.

Diffusione della cultura e della pratica musicale nella scuola primaria
Il Decreto n. 8 del 31.1.2011 ha introdotto la diffusione della cultura e della pratica musicale nelle scuole primarie individuate dagli Uffici Scolastici Regionali.  L’insegnamento  curricolare della musica nella scuola primaria è affidato, a domanda,  prioritariamente ai docenti della scuola primaria,  al di fuori delle classi assegnate come titolare di posto comune, esclusivamente su base volontaria, in possesso di uno dei seguenti titoli:

a) diploma quadriennale in didattica della musica;
b) diploma biennale di cui al D.M.  28.9.2007 n. 137;
c) diploma accademico di secondo livello;
d) diploma conseguito secondo l’ordinamento previgente il DPR 8.7.2005, n. 212;
e) diploma accademico di primo livello;
f) diploma accademico specifico in didattica della musica o in musica per l’educazione conseguito all’estero presso istituzione di alta formazione musicale.

Il possesso di uno di tali titoli è completato dalle specifiche attività formative al fine di integrare le competenze musicali con le specifiche esigenze didattiche connesse all’insegnamento nella scuola primaria.
In base ad appositi accordi di rete,  possono, altresì, essere utilizzati docenti delle classi di concorso A031, A032 e A077 nell’ambito dell’organico assegnato, purché l’utilizzo di detto personale non produca esuberi nell’organico destinato alla scuola primaria.
In assenza di personale docente interno disponibile in possesso dei requisiti, si utilizzano i docenti secondo il seguente ordine di priorità:
- docenti che ne fanno richiesta, se appartenenti alle classi di concorso in esubero, nell’ambito delle classi 31/A, 32/A e 77/A;
- docenti di cui all’art. 2 comma 1 lettera n) del presente C.C.N.I. che ne abbiano fatto domanda in ambito provinciale, graduati in base alla tabella di valutazione Allegato 1 – Tabella del personale docente ed educativo.


Assegnazioni provvisorie del personale docente
L’assegnazione provvisoria può essere richiesta per una sola provincia, per il numero di sedi previsto per i trasferimenti, oltre che per il posto o classe di concorso di titolarità, anche per altre classi di concorso o posti di grado diverso di istruzione per i quali si riscontri il possesso del titolo valido per la mobilità professionale.  La richiesta di assegnazione provvisoria per altre classi di concorso o posti di grado diverso di istruzione è aggiuntiva rispetto a quella relativa al proprio posto o classe di concorso di titolarità. Resta fermo il vincolo quinquennale per posti di sostegno, di tipo speciale o ad indirizzo didattico differenziato  e che l’assegnazione provvisoria nell’ambito dello stesso grado o classe di concorso precede quella dei titolari tra gradi diversi o classi di concorso.  
L’assegnazione provvisoria può essere richiesta indifferentemente per uno dei seguenti motivi:
- ricongiungimento al coniuge o al convivente, ivi compresi parenti o affini, purché la stabilità della convivenza risulti da certificazione anagrafica;
- ricongiungimento ai figli o agli affidati con provvedimento giudiziario;
- gravi esigenze di salute del richiedente comprovate da certificazione sanitaria;
- ricongiungimento ai genitori.

Può chiedere l’assegnazione provvisoria per i motivi indicati in precedenza:

  • nell’ambito della provincia di titolarità  il personale docente assunto con decorrenza giuridica antecedente all'anno scolastico in cui si effettuano le operazioni di utilizzazione e assegnazione provvisoria (a.s. 2011/2012 e precedenti). Ne sono quindi esclusi coloro che hanno avuto l’immissione in ruolo con decorrenza dall’a.s. 2012/13,
  • nell’ambito di una provincia diversa da quella di titolarità, il personale docente assunto a decorrere dall’a.s. 2010/11 ed anni precedenti. Si ricorda, a tal fine, che   il personale assunto con decorrenza dall’a.s. 2011/2012, per quanto stabilito dall’art. 9 c.21 della legge n. 106/1,  non può chiedere assegnazione provvisoria per altra provincia per un quinquennio a far data dalla decorrenza giuridica dell’assunzione, ad eccezione di coloro che beneficiano delle precedenze di cui all’art. 8 punti I, III, IV, VI e VII, ivi compreso il personale docente della provincia di Trento.

E’ necessario tenere presenti le seguenti disposizioni:

  • non sono consentite assegnazioni provvisorie per le scuole di  grado di istruzione diverso da quello di appartenenza nei confronti del personale che non abbia superato il periodo di prova;
  • non è possibile chiedere l’assegnazione provvisorie per sedi scolastiche coincidenti con il comune di titolarità, con l’eccezione dei comuni che comprendono più distretti;
  • in caso di ricongiungimento al coniuge o al convivente destinato a nuova sede per motivi di lavoro, o che svolge attività lavorativa in altra provincia si prescinde dall’iscrizione anagrafica;
  • alla domanda di assegnazione provvisoria devono essere allegati i documenti attestanti i requisiti richiesti nella tabella di valutazione per le assegnazioni provvisorie;
  • il  punteggio previsto per il ricongiungimento ai genitori  è attribuito solo nel caso in cui almeno uno dei due genitori abbia un'età superiore a 65 anni (l'età è riferita al 31 dicembre 2012);
  • si  considerano anche i figli che compiono i 6 anni o i 18 anni entro il 31 dicembre 2012;
  • il docente che aspiri all'assegnazione provvisoria per ricongiungimento ai genitori, al coniuge, convivente  e/o ai figli dovrà indicare il comune di ricongiungimento nella domanda ovvero il comune viciniore in assenza di posti e/o classi di concorso richiedibili. Tale comune, ovvero il distretto scolastico di residenza per i comuni suddivisi in più distretti, dovrà essere necessariamente indicato nelle preferenze. Esso, eventualmente preceduto dalla indicazione di preferenze analitiche relative a specifiche scuole, dovrà necessariamente a sua volta precedere la preferenza per ogni altro comune; l’indicazione della preferenza sintetica per il comune di ricongiungimento, ovvero per il distretto scolastico di ricongiungimento per i comuni suddivisi in più distretti, è obbligatoria solo allorquando vengano richiesti anche altri comuni o distretti oltre i predetti oppure altre classi di concorso o posti di grado diverso. La mancata indicazione del comune di ricongiungimento preclude la possibilità di accoglimento da parte dell’ufficio delle eventuali preferenze relative ad altri comuni, o altre classi di concorso o posti di grado diverso, ma non comporta l’annullamento dell’intera domanda di assegnazione provvisoria. Pertanto, in tali casi l’ufficio si limiterà a prendere in considerazione soltanto le preferenze analitiche relative a specifiche scuole del comune di ricongiungimento e per la stessa classe di concorso o posto di titolarità.
  • l’assegnazione provvisoria nell’ambito dello stesso grado o classe di concorso precede quella dei titolari tra gradi diversi o classi di concorso;
  • l’assegnazione provvisoria in scuole del comune di ricongiungimento precede l’assegnazione per scuole di diverso comune  anche  rispetto  alle  richieste  di  classi  di  concorso  o  posti  di  grado  diversi da quello di  appartenenza;
  • le preferenze territoriali espresse nell’apposita sezione del modulo domanda saranno progressivamente esaminate nell’ordine riportato per tutte le tipologie di posto o classe di concorso richiesti diversi da quello di appartenenza;
  • le  operazioni di assegnazione provvisoria possono essere effettuate solo su posti e cattedre la cui vacanza sia accertata per l’intero anno scolastico e per l’intero orario di cattedra e, a richiesta degli interessati, anche sommando spezzoni diversi compatibili;
  • per il personale in part time l’assegnazione provvisoria può essere effettuata su spezzoni corrispondenti al proprio orario di servizio e, a richiesta degli interessati, anche sommando spezzoni diversi compatibili;
  • l’assegnazione provvisoria degli insegnanti di religione cattolica può essere richiesta, esclusivamente nell’ambito dell’insegnamento della religione cattolica, per una sola diocesi, diversa da quella di appartenenza. Alla domanda di assegnazione provvisoria degli insegnanti di religione cattolica deve essere, altresì, allegata la Idoneità rilasciata dall’Ordinario della diocesi richiesta. Le operazioni di assegnazione provvisoria da altra provincia o per altra classe di concorso o per altro posto o grado d’istruzione saranno effettuate salvaguardando il contingente di assunzioni a tempo indeterminato previsto per l’a.s. 2012/2013.


Criteri di individuazione di situazioni di soprannumero personale ATA
L’individuazione del personale soprannumerario si effettua sulla base dei punteggi contenuti nelle tabelle di valutazione allegate al contratto. In caso di concorrenza tra il personale titolare presso la stessa scuola, circolo, istituto, l’individuazione del soprannumerario - ove necessaria - è prevista nell’ordine seguente:
- personale titolare nella scuola entrato a far parte dell’organico, per mobilità volontaria, a partire dal 1° Settembre dell’anno in cui si procede all’utilizzazione;
- personale titolare nella scuola entrato a far parte dell’organico negli anni scolastici precedenti, ivi compresi i trasferiti d’ufficio o a domanda condizionata.
I beneficiari delle precedenze di cui all’art. 19  punti I, III, IV lettere f) ed h) sono esclusi dalla graduatoria, anche se trasferiti nella scuola per l’anno scolastico 2012/2013.
Per gli assistenti tecnici, l’individuazione del soprannumerario avviene sulla base delle graduatorie compilate per ciascuna area.

Utilizzazioni personale ATA
Il personale ATA in soprannumero va utilizzato sulle  disponibilità provinciali esistenti  in organico ivi compresi i posti di titolarità dei direttori dei servizi generali ed amministrativi inidonei e quelli del personale inidoneo al proprio profilo  utilizzato in profilo coerente. Sono altresì da considerare quelli che si rendano disponibili per mobilità intercompartimentale, nonché quelli disponibili per concessione di part-time. Su richiesta del personale, l’utilizzazione può essere effettuata anche sommando spezzoni compatibili su più scuole.
Qualora le unità di personale A.T.A. da utilizzare siano superiori alle disponibilità esistenti sarà possibile procedere ad utilizzazioni:

  • su posti per coprire esigenze di supporto ai progetti educativi e formativi deliberati ed approvati dai competenti organi collegiali della scuola, nell’ambito dei piani dell’offerta formativa;
  • degli assistenti tecnici in istituzioni scolastiche di grado, ordine o tipo diverso dalla scuola di titolarità, in relazione alle esigenze di funzionamento di laboratori didattici o scientifici e alle esigenze di diffusione delle tecnologie multimediali;
  • su posti per esigenze di supporto alle iniziative complementari e alle attività integrative delle istituzioni scolastiche di cui al D.P.R. 09/04/1999, n. 156 e al D.P.R. 10/10/1996, n. 567;
  • nei nuclei di supporto all’autonomia scolastica istituiti a livello provinciale;
  • presso i centri territoriali;
  • per esigenze connesse ai posti resisi di fatto vacanti a seguito di utilizzazione di personale A.T.A. presso gli Uffici scolastici provinciali e regionali;
  • presso Irre, Invalsi e Indire.


Ulteriori disponibilità riferiti al profilo di DSGA
Nell’ipotesi in cui dovesse verificarsi un soprannumero a livello provinciale dei DSGA, si procede alle seguenti utilizzazioni:
-   utilizzazione nella sede di titolarità dell’anno scolastico 2011/2012 del DSGA soprannumerario in luogo della reggenza. In subordine, tali posti sono disponibili per l’utilizzazione di eventuale ulteriore personale in esubero;
-  utilizzazione  per sostituzione nelle istituzioni scolastiche per assenze prevedibili fino al termine dell’anno scolastico o delle attività didattiche;
-  utilizzazione presso i centri territoriali per l’educazione degli adulti;
-  utilizzazione presso i nuclei di supporto all’autonomia scolastica attivati presso gli uffici provinciali;
-  esigenze di supporto, con funzioni di coordinamento alle iniziative complementari e alle attività integrative delle istituzioni scolastiche di cui al D.P.R. 09/04/1999, n. 156 e al D.P.R., 10/10/1996 n. 567. In particolare devono essere considerate le esigenze di supporto, con funzioni di coordinamento di altro personale A.T.A. soprannumerario, alla Consulta provinciale degli studenti di cui all’art. 5 comma 1 e comma 2 lettera c) del citato D.P.R. n. 156/99;
-   utilizzazione sui posti relativi a progetti autorizzati, anche in via sperimentale, conferibili solo in assenza di qualsiasi posto disponibile ed assegnabile a livello provinciale;
-  utilizzazione in centri territoriali di servizi attivati a seguito di progetti di supporto all’attuazione dell’autonomia delle istituzioni scolastiche da realizzare  anche con l’eventuale coinvolgimento degli Enti Locali;
- utilizzazioni  su progetti che vedano coinvolti consorzi di scuole ed altre iniziative territoriali concordate tra i soggetti istituzionali e le parti sociali con particolare riguardo ai progetti connessi al riassorbimento della dispersione scolastica, al contenimento del disagio giovanile, ai progetti sviluppati nelle aree a rischio e a quelli riguardanti gli alunni con disabilità e quelli connessi all’integrazione degli alunni stranieri;
-  utilizzazione, solo a domanda, di personale soprannumerario - tenuto conto della fase transitoria connessa alla riforma di detti Enti - presso IRRE,  INVALSI e INDIRE, previo accertamento da parte dei  Uffici scolastici provinciali della disponibilità  dei posti.
I posti di DSGA  non assegnati a mezzo di contratti di lavoro a tempo determinato fino al termine dell’anno scolastico, a causa dell’esaurimento della graduatoria permanente di cui all’articolo 7 del decreto ministeriale 146/2000, sono ricoperti dagli assistenti amministrativi titolari e/o in servizio nella medesima istituzione scolastica, beneficiari della seconda posizione economica.   In assenza di tale personale  il dirigente scolastico  provvede mediante incarico da conferire ai sensi dell’articolo 47 del C.C.N.L. 29 novembre 2007 e sempre con personale in servizio nell’istituzione scolastica che si renda disponibile, ivi compresi gli assistenti amministrativi beneficiari della prima posizione economica.  In via esclusivamente residuale,si procede  mediante provvedimento di utilizzazione di personale appartenente ai profili professionali di responsabile amministrativo ovvero di assistente amministrativo di altra scuola della medesima provincia.  Ai soli fini della scelta della sede e nel limite degli aventi diritto all’incarico, le utilizzazioni  sono disposte con priorità a favore del personale che chieda la conferma nell’istituzione scolastica nella quale, nell’anno precedente, abbia svolto analogo servizio.

Assegnazioni provvisorie personale ATA
L’assegnazione provvisoria può essere richiesta per una sola provincia, per un massimo di quindici sedi e indifferentemente per uno dei seguenti motivi:
- ricongiungimento al coniuge o al convivente, ivi compresi parenti o affini, purché la stabilità della convivenza risulti da certificazione anagrafica;
- ricongiungimento ai figli o agli affidati con provvedimento giudiziario;
- per gravi esigenze di salute del richiedente comprovate da certificazione sanitaria.
- ricongiungimento ai genitori;
e. Il punteggio previsto per il ricongiungimento ai genitori  è attribuito solo nel caso in cui i genitori abbiano un'età superiore a 65 anni (l'età è riferita al 31.12.2012). Si considerano anche i figli che compiono i 6 anni o i 18 anni entro il 31.12.2012.   A tal fine, il personale A.T.A. che aspiri all'assegnazione provvisoria per ricongiungimento ai genitori, al coniuge, convivente e/o ai figli, deve indicare nella domanda il comune di ricongiungimento. Tale comune, ovvero il distretto scolastico di residenza per i comuni suddivisi in più distretti, deve essere necessariamente indicato nelle preferenze. Qualora preceduto dalla indicazione di preferenze analitiche relative a specifiche scuole, deve necessariamente, a sua volta, precedere la preferenza per ogni altro comune.   L’indicazione della preferenza sintetica per il comune di ricongiungimento, ovvero per il distretto scolastico di residenza per i comuni suddivisi in più distretti, è obbligatoria solo allorquando vengano richiesti anche altri comuni o distretti oltre i predetti.  La mancata indicazione del comune di ricongiungimento preclude la possibilità di accoglimento da parte dell’ufficio delle eventuali preferenze relative ad altri comuni , ma non comporta l’annullamento dell’intera domanda di assegnazione provvisoria. In tali casi, l’ufficio si limiterà, di conseguenza, a prendere in considerazione soltanto le preferenze analitiche relative a specifiche scuole del comune di ricongiungimento.  Non è consentita l’assegnazione provvisoria nell'ambito del comune di titolarità, con l’eccezione dei comuni che comprendono più distretti.  Le assegnazioni provvisorie da altra provincia sono disposte salvaguardando il contingente di assunzioni a tempo indeterminato previsto per l’a.s. 2012/2013.

Precedenze nelle operazioni di utilizzazione e di assegnazione provvisoria
Ha diritto alla priorità nelle operazioni di utilizzazioni e di assegnazioni provvisorie  il personale appartenente, nell’ordine, alle seguenti categorie;
I.a) Personale docente non vedente (art. 3 della Legge 28 marzo 1991, n. 120);
I.b) Personale docente emodializzato (art. 61 della Legge n. 270/82);
II) . Personale trasferito d’ufficio negli ultimi nove anni richiedente il rientro nella scuola o istituto di precedente titolarità. Nel caso di concorrenza prevale l’istanza del docente già appartenente alla stessa tipologia di posto (posto comune, classe di concorso, posto sostegno.
III.d) - Personale  con disabilità di cui all'art. 21 della legge n. 104/92;
III.e) - Personale docente (non necessariamente disabile) che ha bisogno per gravi patologie di particolari cure a carattere continuativo (ad esempio chemioterapia); detto personale ha diritto alla precedenza per tutte le preferenze espresse nella domanda, a condizione che la prima di tali preferenze sia relativa al comune in cui esista un centro di cura specializzato;
III.f)- Personale docente appartenente alle categorie previste dal c. 6 dell'art. 33 della legge n. 104/92; detto personale può usufruire di tale precedenza solo nell'ambito e per la provincia in cui è ubicato il comune di residenza,  a condizione che abbia espresso come prima preferenza il predetto comune di residenza oppure una o più istituzioni scolastiche comprese in esso;
III.g) - - Personale docente destinatario dell'art. 33, commi 5 e 7 della citata legge n. 104/92 che sia:
- coniuge o genitore, anche adottante o chi eserciti legale tutela, di soggetto con disabilità in situazione di gravità.
- solo figlio/a individuato come referente unico che presta assistenza al genitore; tale condizione di referente unico, deriva dalla circostanza - documentata con autodichiarazione - che il coniuge o eventuali altri figli non sono in grado di effettuare l’assistenza al genitore con disabilità in situazione di gravità, per ragioni esclusivamente oggettive;
IV.h)  Personale docente destinatario dell'art. 33, commi 5 e 7 della citata legge n. 104/92 che sia unico parente o affine entro il secondo grado ovvero entro il terzo grado qualora i genitori o il coniuge della persona con handicap in situazione di gravità abbiano compiuto 65 anni di età oppure siano anche essi affetti da patologie invalidanti o siano deceduti o mancanti (nella sola condizione di assenza di parenti o affini di grado inferiore) o unico affidatario di persona con disabilità in situazione di gravità; tale unicità, deriva dalla circostanza - documentata con autodichiarazione - che eventuali altri parenti o affini non sono in grado di effettuare l’assistenza al soggetto con disabilità in situazione di gravità, per ragioni esclusivamente oggettive.

Documentazione necessaria (art. 9 CCNI mobilità 2012/2013)
Lo stato di disabilità deve essere documentato con certificazione o copia autenticata rilasciata dalle commissioni mediche, funzionanti presso le A.S.L., di cui all'art. 4, della legge n. 104/92. Qualora tali commissioni non si pronuncino entro 90 giorni dalla presentazione della domanda, gli interessati, ai sensi dell'art. 2, comma 2, del D.L. 27.8.93 n. 324, convertito con modificazioni dalla legge 27.10.93, n. 423, documentano, in via provvisoria, la situazione di disabilità, con certificazione rilasciata da un medico specialista nella patologia denunciata in servizio presso l'A.S.L. da cui è assistito l'interessato. La mancata emissione dell'accertamento definitivo per il decorso dei novanta giorni deve essere rilevata e dichiarata in sede del predetto accertamento provvisorio.
La situazione di disabilità in caso di soggetti con patologie oncologiche può essere documentata, in via provvisoria, con la citata certificazione, qualora le commissioni non si pronuncino, come previsto dall’art. 6 , comma 3 bis della L. 80/2006, entro 15 giorni dalla domanda degli interessati. La mancata emissione dell'accertamento definitivo per il decorso dei quindici giorni deve essere rilevata e dichiarata in sede del predetto accertamento provvisorio. Tale accertamento produce effetto fino all'emissione dell'accertamento definitivo da parte della commissione medica di cui all'art. 1 della legge 15.10.1990 n. 295 integrata, ex art. 4 della legge n. 104/92, da un operatore sociale e da un esperto in servizio presso le A.S.L.. E’ fatto obbligo all'interessato di presentare la certificazione definitiva entro 10 giorni dalla ricezione del relativo atto.
Per poter beneficiare della precedenza per i motivi di assistenza  è richiesta la seguente documentazione:

  • il rapporto di parentela, di adozione, di affidamento e di coniugio con il soggetto, disabile deve essere documentato con dichiarazione personale sotto la propria responsabilità, redatta ai sensi delle disposizioni contenute nel D.P.R. 28.12.2000, n. 445,  ovvero mediante presentazione dello stato di famiglia o di copia della sentenza di affidamento o di adozione;
  • nel caso di assistenza domiciliare, la situazione di non ricovero a tempo pieno del soggetto disabile in istituto specializzato, deve essere documentata mediante certificato rilasciato dalla competente A.S.L. oppure mediante dichiarazione personale sotto la propria responsabilità;
  • il fratello o la sorella conviventi di soggetto disabile in situazione di gravità che assistano il medesimo, in quanto i genitori sono scomparsi o impossibilitati ad occuparsi del figlio disabile perché totalmente inabili  devono comprovare la stato di totale inabilità dei genitori con idonea documentazione di invalidità;
  • il domicilio del soggetto disabile assistito è documentato con dichiarazione personale;
  • la  condizione di esclusività dell’assistenza al soggetto con disabilità è prevista esclusivamente nei casi di assistenza al genitore o al parente o affine entro il terzo grado e deve essere documentata con dichiarazione personale sotto la propria responsabilità. I requisiti debbono sussistere entro la data di presentazione della domanda e la documentazione deve essere prodotta entro la medesima data.
  • la suddetta autodichiarazione di esclusività non è necessaria laddove il richiedente la precedenza sia il coniuge o il genitore ovvero l’unico parente o affine e che convive  con il soggetto con disabilità. Tale precedenza è riconosciuta anche qualora la certificazione attestante la gravità della disabilità dichiari il soggetto con disabilità “rivedibile” purché sia certificata l’esigenza di assistenza permanente, continuativa e globale (art. 3, comma 3, legge 104/92) e la durata del riconoscimento travalichi la durata del provvedimento di utilizzazione o assegnazione provvisoria;


Reclami
Avverso le graduatorie redatte dal dirigente scolastico o dall’autorità/ufficio territoriale competente nonché avverso la valutazione delle domande, l’attribuzione del punteggio, il riconoscimento di eventuali diritti di precedenza, è consentita la presentazione, da parte del personale interessato, di motivato reclamo, entro 5 giorni dalla pubblicazione o notifica dell’atto, rivolto all’organo che lo ha emanato. I reclami sono esaminati con l’adozione degli eventuali provvedimenti correttivi degli atti contestati entro i successivi 10 giorni. Le decisioni sui reclami sono atti definitivi.


Raffaele Manzoni