Elenchi prioritari a.s. 2010/11: chiarimenti

Con nota 28 settembre 2010 prot. n. 8709 il Miur chiarisce quanto disposto dall’art. 2 punto 1 del D.M. 30 luglio 2010 n. 68, in merito all’esclusione dagli elenchi prioritari per coloro che nell’a.s. 2010/11 rinuncino ad una supplenza conferita per orario intero in base alla graduatoria ad esaurimento della provincia di appartenenza o dalle correlate graduatorie di circolo o di istituto.

Con nota 28 settembre 2010 prot. n.  8709, in risposta a vari quesiti ricevuti, il Miur chiarisce che l’art. 2  punto 1  del D.M. 30 luglio 2010 n. 68, nel disporre l’esclusione dagli elenchi prioritari per coloro che nell’a.s. 2010/11 rinuncino ad una supplenza conferita per orario intero in base alla graduatoria ad esaurimento della provincia di appartenenza o dalle correlate graduatorie di circolo o di istituto, intende che la rinuncia sulle supplenze attribuite dalle correlate graduatorie di circolo e di istituto riguardi i medesimi periodi attribuibili con le graduatorie ad esaurimento, e cioè periodi almeno sino al 30 giugno. Le rinunce effettuate dagli aspiranti per supplenze conferite dalle graduatorie d’istituto ad orario intero, ma per periodi inferiori non danno luogo all’esclusione dagli elenchi prioritari.