Esame di Stato 2019: presentazione domande

Rese note da parte del Miur tempistica e modalità di partecipazione dei candidati interni ed esterni agli esami di Stato conclusivi dei corsi di studio d'istruzione secondaria di secondo grado per l'a.s. 2018/19. Confermato il consueto termine di presentazione delle domande entro il 30 novembre.

Con nota 12 ottobre 2018 prot. n. 17676 il Miur fornisce modalità e termini di presentazione delle domande di partecipazione agli esami di Stato da parte dei candidati interni ed esterni per l’a.s. 2018/19.

Ecco il quadro delle scadenze:

Termine presentazione domanda

Soggetti interessati

Destinatari domanda

30 novembre 2018

Studenti dell'ultima classe (Candidati interni)

Dirigente scolastico della scuola frequentata

31 gennaio 2019

Studenti della penultima classe per abbreviazione per merito (Candidati interni)

Dirigente scolastico della scuola frequentata

30 novembre 2018

Candidati esterni

Direttore Generale/Dirigente preposto all'Ufficio scolastico regionale della regione di residenza

20 marzo 2019

Studenti con cessazione della frequenza delle lezioni dopo il 31 gennaio 2019 e prima del 15 marzo 2019 (Candidati esterni)

Direttore Generale/Dirigente preposto all'Ufficio scolastico regionale della regione di residenza

30 novembre 2018

Studenti in possesso del diploma professionale di “tecnico” (Regione Lombardia)

Direttore generale dell'Ufficio scolastico regionale

30 novembre 2018

Studenti in possesso del diploma professionale di tecnico (Province autonome di Trento e Bolzano)

Dirigente/direttore della sede dell'istruzione formativa frequentata per il corso annuale

30 novembre 2018

Candidati detenuti

Direttore generale/Dirigente preposto all'Ufficio scolastico regionale, per il tramite del Direttore della Casa circondariale

31 gennaio 2019

Domande tardive

Candidati interni

Dirigente scolastico della scuola  frequentata

Candidati esterni

Direttore generale/Dirigente preposto all'Ufficio scolastico regionale della regione di residenza

Ricordiamo che la prima prova scritta dell’esame di Stato di istruzione secondaria di secondo grado si svolgerà il giorno 19 giugno 2018, alle ore 08.30.

Si evidenzia che il d.l. n. 91/2018 ha differito all'1 settembre 2019 l'entrata in vigore dei seguenti requisiti di accesso all'esame di Stato per in candidati interni:

  • la partecipazione, durante l'ultimo anno di corso, alle prove Invalsi;
  • lo svolgimento di attività di alternanza scuola-lavoro.

 

Studenti dell’ultima classe

È ammesso all'esame di Stato, salvo quanto previsto dall'articolo 4, comma 6, del decreto del Presidente della Repubblica del 24 giugno 1998 n. 249 (1), lo studente in possesso dei seguenti requisiti:

  • votazione non inferiore ai sei decimi in ciascuna disciplina o gruppo di discipline valutate con l'attribuzione di un unico voto secondo l'ordinamento vigente e un voto di comportamento non inferiore a sei decimi;
  • frequenza per almeno tre quarti del monte ore annuale personalizzato, fermo restando quanto previsto dall'art. 14, comma 7, d.P.R.n. 122/2009.

 

Studenti dell’ultimo periodo dei percorsi di istruzione degli adulti di secondo livello

Sono ammessi agli esami di Stato gli adulti iscritti e frequentanti il terzo periodo didattico dei percorsi di istruzione degli adulti di secondo livello in possesso dei seguenti requisiti:

  • frequenza per almeno tre quarti dell'orario del Percorso di studio personalizzato (PSP) indicato nel Patto formativo individuale (PFI) definito a esito della procedura di riconoscimento dei crediti;
  • votazione non inferiore ai sei decimi in ciascuna disciplina o gruppo di discipline valutate con l'attribuzione di un unico voto secondo l'ordinamento vigente e un voto di comportamento non inferiore a sei decimi, ivi comprese quelle per le quali è stato disposto, a esito della procedura di riconoscimento dei crediti, l'esonero dalla frequenza di tutte le unità di apprendimento a esse riconducibili. Nel caso di votazione inferiore a sei decimi in una disciplina o in un gruppo di discipline, il consiglio di classe può deliberare, con adeguata motivazione, l'ammissione all'esame di Stato. L'abbreviazione per merito non è consentita.

 

Studenti della penultima classe

Gli alunni che frequentano la penultima classe possono chiedere, per abbreviazione per merito, di accedere direttamente agli esami di Stato del secondo ciclo a condizione:

  • che abbiano riportato, nello scrutinio finale, non meno di otto decimi in ciascuna disciplina o gruppo di discipline e non meno di otto decimi nel comportamento,
  • che abbiano seguito un regolare corso di studi di istruzione secondaria di secondo grado,
  • che abbiano riportato una votazione non inferiore a sette decimi in ciascuna disciplina o gruppo di discipline e non inferiore a otto decimi nel comportamento negli scrutini finali dei due anni antecedenti il penultimo, senza essere incorsi in non ammissioni alla classe successiva nei due anni predetti. Le votazioni suddette non si riferiscono all’insegnamento della religione cattolica.

 

Candidati esterni

Sono ammessi a sostenere l'esame di Stato in qualità di candidati esterni coloro che:

  • compiano il diciannovesimo anno di età entro l'anno solare in cui si svolge l'esame e dimostrino di aver adempiuto all'obbligo di istruzione;
  • siano in possesso del diploma di scuola secondaria di primo grado da un numero di anni almeno pari a quello della durata del corso prescelto, indipendentemente dall'età;
  • siano in possesso di titolo conseguito al termine di un corso di studio di istruzione secondaria di secondo grado di durata almeno quadriennale del previgente ordinamento o siano in possesso di diploma professionale di tecnico (art. 15 d.lgs. n. 226/2005);
  • abbiano cessato la frequenza dell'ultimo anno di corso prima del 15 marzo 2019.

Gli studenti delle classi antecedenti l'ultima, che soddisfino i requisiti di cui alle lettere a) o b) e intendano partecipare agli esami di Stato in qualità di candidati esterni, devono aver cessato la frequenza prima del 15 marzo 2019.

L'ammissione dei candidati esterni che non siano in possesso di promozione all'ultima classe è subordinata al superamento di un esame preliminare inteso ad accertare la loro preparazione sulle materie previste dal piano di studi dell'anno o degli anni per i quali non siano in possesso della promozione o dell'idoneità alla classe successiva, nonché su quelle previste dal piano di studi dell'ultimo anno. Sostengono altresì l'esame preliminare sulle materie previste dal piano di studi dell'ultimo anno, i candidati in possesso di idoneità o di promozione all'ultimo anno che non hanno frequentato il predetto anno ovvero che non hanno comunque titolo per essere scrutinati per l'ammissione all'esame. Il superamento dell'esame preliminare, anche in caso di mancato superamento dell'esame di Stato, vale come idoneità all'ultima classe.

I candidati esterni, provvisti di promozione o idoneità a classi del previgente ordinamento, sono tenuti a sostenere l'esame preliminare sulle materie del piano di studi del nuovo ordinamento relativo agli anni per i quali non sono in possesso di promozione o idoneità, nonché su quelle previste dal piano di studi dell'ultimo anno del nuovo ordinamento. Tali candidati esterni devono comunque sostenere l'esame preliminare anche sulle discipline o parti di discipline non coincidenti con quelle del corso già seguito con riferimento sia alle classi precedenti l'ultima sia all'ultima classe.

 

Domande di partecipazione

La domanda dei candidati esterni, indirizzata all’Ufficio scolastico regionale territorialmente competente, deve essere corredata, oltre che di ogni indicazione ed elemento utile ai fini dello svolgimento dell'esame preliminare e dell'esame conclusivo, di apposita dichiarazione sostitutiva, resa ai sensi del DPR 28 dicembre 2000, n. 445, atta a comprovare il possesso da parte del candidato dei requisiti di ammissione all'esame, compresa la residenza.

I candidati esterni indicano nell’istanza di partecipazione, in ordine preferenziale, almeno tre istituzioni scolastiche in cui intendono sostenere l’esame, e devono dichiarare la lingua e/o le lingue straniere presentate.

Eventuali domande tardive dei candidati esterni possono essere prese in considerazione dai Direttori generali/Dirigenti preposti agli Uffici scolastici regionali, limitatamente a casi di gravi e documentati motivi che ne giustifichino il ritardo, sempre che siano pervenute entro il termine del 31 gennaio 2019.

 

Pagamento della tassa per esami e del contributo

Il versamento della tassa erariale per esami da parte dei candidati interni è richiesto dalle istituzioni scolastiche all’atto della domanda di partecipazione all’esame di Stato.

Il pagamento della tassa erariale per esami deve essere effettuato dai candidati esterni al momento della presentazione della domanda di partecipazione all’esame di Stato.

Il pagamento dell’eventuale contributo da parte dei candidati esterni deve essere effettuato e documentato all’istituto di assegnazione dei candidati. Il versamento del contributo è dovuto esclusivamente qualora essi debbano sostenere esami con prove pratiche di laboratorio.

 

Adempimenti del dirigente scolastico

L'accertamento del possesso dei requisiti dei candidati esterni è di competenza del dirigente scolastico dell'istituto sede d'esame cui essi sono stati assegnati.

Il dirigente scolastico ha l’obbligo di effettuare, anche a campione, idonei controlli sulla veridicità delle dichiarazioni sostitutive. Ove necessario, invita i candidati a perfezionare l’istanza. Tale adempimento dev’essere effettuato prima delle proposte di configurazione delle commissioni di esame.

Il dirigente scolastico è tenuto a comunicare all’Ufficio scolastico regionale eventuali irregolarità non sanabili.