Tirocinio Formativo Attivo: prove di accesso

Emanato il decreto che definisce modalità di svolgimento e caratteristiche delle prove di accesso ai percorsi di tirocinio formativo attivo per l'abilitazione all'insegnamento nella scuola secondaria di primo e secondo grado.

 

Il decreto ministeriale 11 novembre 2011 individua i titoli per l'ammissione degli studenti ai corsi di tirocinio formativo attivo per l'abilitazione all'insegnamento nella scuola secondaria di primo e secondo grado. Le università e le istituzioni dell'alta formazione artistica, musicale e coreutica che istituiscono corsi di tirocinio formativo attivo curano lo svolgimento delle prove d'accesso.

La prova di accesso consta di:

  • un test preliminare predisposto dal Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca;
  • una prova scritta predisposta da ciascuna università;
  • una prova orale.

Il calendario del test preliminare è definito con successivo Decreto Direttoriale della competente Direzione Generale del Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca.

Il test preliminare mira a verificare le conoscenze disciplinari relative alle materie oggetto di insegnamento di ciascuna classe di concorso e le competenze linguistiche di lingua italiana. È costituito da 60 quesiti con quattro opzioni di risposta e ha la durata di tre ore. Per essere ammesso alla prova scritta il candidato deve conseguire una votazione nel test preliminare non inferiore a 21/30.

L'articolazione della prova scritta, valutata in trentesimi, è stabilita dalle università o dalle istituzione di alta formazione artistica, musicale, coreutica. Per essere ammesso alla prova orale il candidato deve conseguire una votazione nella prova scritta non inferiore a 21/30.

La prova orale, valutata in ventesimi, è superata se il candidato riporta un voto non inferiore a 15/20. Nel caso di classi di concorso relative alla lingua straniera, la prova è svolta nella lingua straniera per cui si richiede l'accesso al percorso di tirocinio formativo attivo, nel caso di classi di abilitazione affidate al settore dell'alta formazione artistica, musicale e coreutica la prova orale può essere sostituita da una prova pratica.

I soli titoli valutabili e i relativi punteggi sono stabiliti nell'allegato al suddetto decreto. È ammesso al tirocinio formativo attivo un numero di candidati non superiore al numero dei posti disponibili per l'accesso, indicato nel bando.

Per l'accesso ai corsi di tirocinio formativo attivo ciascuna università emana, una volta completate le procedure per l'attivazione dei corsi, in base alla programmazione, il relativo bando col numero dei posti disponibili.