TFA per scuola dell’infanzia e materna

Emanato il decreto che definisce le caratteristiche delle prove di accesso e delle modalità di svolgimento dei percorsi formativi di abilitazione per la scuola dell’infanzia e per la scuola materna.

Con decreto 11 novembre 2011 il Miur ribadisce che le facoltà di cui all'art. 6 del decreto n. 249/2010 possono attivare distinti percorsi formativi finalizzati esclusivamente al conseguimento dell'abilitazione per la scuola dell'infanzia o per la scuola primaria destinati ai diplomati che hanno titolo all'insegnamento nella scuola materna, ovvero nella scuola elementare. L'ammissione a ciascun percorso è subordinata al superamento di una prova di accesso.

La tabella allegata al suddetto decreto definisce i crediti formativi e i risultati di apprendimento da raggiungere. Il corso è superato con il conseguimento di 60 crediti formativi universitari, da acquisire in non meno di otto mesi, ed a seguito dell'esito positivo dell'esame finale avente valore abilitante per il rispettivo grado di scuola e che consiste nella redazione e nella discussione di un elaborato originale, di cui è relatore un docente del percorso, che coordini l'esperienza professionale pregressa con le competenze acquisite.

La prova di accesso consta di:

a) un test preliminare predisposto dal Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca;

b) una prova scritta predisposta da ciascuna università;

c) una prova orale.

Il test preliminare si svolge in base a un calendario fissato con Decreto Direttoriale della competente Direzione generale del Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca. È costituito da 60 quesiti, ciascuno formulato con quattro opzioni di risposta. Un numero pari a 10 quesiti è volto a verificare le competenze in lingua italiana, gli altri quesiti sono inerenti a verificare le conoscenze didattiche, pedagogiche e disciplinari. Per essere ammesso alla prova scritta il candidato deve conseguire una votazione nel test preliminare non inferiore a 21/30.

L'articolazione della prova scritta, valutata in trentesimi, è stabilita dalle università. Per essere ammesso alla prova orale, il candidato deve conseguire un voto nella prova scritta non inferiore a 21/30. La prova orale, valutata in ventesimi, è superata se il candidato riporta un voto non inferiore a 15/20.

Per l'accesso ai percorsi ciascuna università emana il relativo bando.