Utilizzazioni ed assegnazioni provvisorie: indicazioni applicative

Il Miur ha fornito precisazioni in merito al ruolo spettante ai sindacati nell'individuazione dei criteri per la determinazione dei posti; a breve sarà aperto un tavolo di confronto con le OO.SS. su alcuni temi e nodi critici, a seguito della mancata stipula definitiva dell'ipotesi di contratto collettivo integrativo siglata il 12 maggio u.s.

Com'è noto, a seguito della mancata stipula definitiva dell'ipotesi di contratto collettivo integrativo siglata in data 12 maggio u.s., per assicurare il puntuale e corretto avvio dell'anno scolastico 2011/12, in data 21 luglio 2011 è stata firmata d'urgenza dal Ministro l'ordinanza 21 luglio 2011 n. 64 contenente disposizioni in materia di utilizzazioni ed assegnazioni provvisorie del personale docente, educativo ed A.T.A.

In particolare, l'articolo 3 di detta ordinanza, con riferimento al personale docente, ha previsto che i criteri per la determinazione del quadro complessivo delle disponibilità dei posti utilizzabili per la mobilità provvisoria a livello di singola regione siano determinati dai direttori degli Uffici Scolastici Regionali, sentite le Organizzazioni Sindacali.

Con nota 26 luglio 2011 prot. n. 6268 il Miur rappresenta l'esigenza che, in sede di informativa, sia riposta ogni consentita disponibilità alle istanze rappresentate dalle OO.SS., al fine di favorire, attraverso il loro pieno coinvolgimento, la condivisione dei criteri per un corretto e proficuo utilizzo del personale docente nelle singole realtà territoriali.

Il Ministero provvederà inoltre a breve:

  • ad aprire un tavolo di riflessione con le OO.SS. sui temi e nodi critici quali: assegnazione del personale nei circoli o istituti articolati in più plessi e/ o sedi; copertura dei posti disponibili e/ o vacanti di direttore dei servizi generali e amministrativi; attività di formazione finalizzata alla riconversione professionale;
  • a diramare le disposizioni per dare attuazione a quanto previsto dall' art. 19, commi 12 e 13, del decreto legge 6 luglio 2011, n.98 convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n.111, in ordine alla collocazione del personale docente dichiarato permanentemente inidoneo per motivi di salute.