Rivalutazione della trasformazione del rapporto di lavoro da tempo pieno a part-time

La circolare 30 giugno 2011 n. 9 del Dipartimento Funzione Pubblica definisce i criteri per la valutazione delle istanze, i titoli di precedenza, nonché i parametri per la rivalutazione, da parte delle amministrazioni, delle situazioni di trasformazione già avvenute.

La trasformazione del rapporto di lavoro da tempo pieno a tempo parziale, su istanza da parte del lavoratore, può essere concessa dall'amministrazione entro 60 giorni dalla domanda. La valutazione dell'istanza si basa su tre elementi:

  • la capienza dei contingenti fissati dalla contrattazione collettiva in riferimento alle posizioni della dotazione organica;
  • l'oggetto dell'attività, di lavoro autonomo o subordinato, che il dipendente intende svolgere a seguito della trasformazione del rapporto;
  • l'impatto organizzativo della trasformazione.

In caso di esito negativo, le motivazioni devono essere evidenti, per consentire al lavoratore di presentare una nuova istanza ed eventualmente permettere l’attivazione del controllo giudiziale.

Hanno diritto alla trasformazione del rapporto i lavoratori del settore pubblico e privato affetti da patologie oncologiche per i quali residui una ridotta capacità lavorativa accertata dalla competente commissione medica. Tali lavoratori hanno anche diritto alla successiva trasformazione del rapporto da tempo parziale a tempo pieno a seguito della richiesta.

Hanno titolo di precedenza nella trasformazione:

  • i lavoratori il cui coniuge, figli o genitori siano affetti da patologie oncologiche;
  • i lavoratori che assistono una persona convivente con totale e permanente inabilità lavorativa con connotazione di gravità (art. 3, co. 3, L. n. 104/1992) e riconoscimento di un'invalidità pari al 100%;
  • i lavoratori con figli conviventi di età non superiore a tredici anni;
  • i lavoratori con figli conviventi in situazione di handicap grave.

Altra situazione meritevole di tutela è poi quella dei famigliari di studenti che presentano Disturbi Specifici di Apprendimento (dislessia, disgrafia, disortografia e discalculia).

In considerazione delle limitazioni alla trasformazione del rapporto di lavoro e al fine di assicurare al part-time la funzione, oltre che di flessibilità, di strumento di conciliazione tra vita lavorativa e vita famigliare, si raccomanda di inserire nell'ambito dei contratti individuali una clausola con cui si stabilisce che le parti si impegnano, trascorso un certo periodo di tempo ad incontrarsi, per rivalutare la situazione, in considerazione delle esigenze dell'amministrazione, del lavoratore e degli altri lavoratori.

Per quanto riguarda i part time già in corso (situazioni di trasformazione già avvenute alla data di entrata in vigore del d.l. n. 112 del 2008, convertito in l. n. 133 del 2008), è conferito all'amministrazione il potere speciale di rivalutare non solo l'opportunità di mantenere il rapporto a tempo parziale, ma anche le modalità della collocazione temporale della prestazione, tenendo conto dei criteri suindicati, preferendo il ripristino del tempo pieno per quei lavoratori la cui posizione non risulta assistita da una particolare tutela.