Supplenze temporanee del personale docente

Facendo seguito a numerose segnalazioni da parte delle istituzioni scolastiche riguardanti la difficoltà nell'assicurare la piena funzionalità delle attività didattiche in caso di assenza temporanea del personale docente, il Miur ha pubblicato la nota 8 novembre 2010 prot. n. 9839.

 

Con nota 8 novembre 2010 prot. n. 9839 il Miur fa seguito a numerose segnalazioni da parte delle istituzioni scolastiche riguardanti la difficoltà nell'assicurare la piena funzionalità delle attività didattiche in caso di assenza temporanea del personale docente.

Nel confermare le indicazioni già fornite con nota 6 ottobre 2009 prot. n. 14991, si ribadisce l'obbligo di provvedere alla sostituzione di detto personale assente temporaneamente, prioritariamente con personale della scuola in soprannumero o con ore a disposizione o di contemporaneità non programmata, e, in subordine, mediante l'attribuzione di ore eccedenti a personale in servizio e disponibile nella scuola fino ad un massimo di 6 ore settimanali oltre l'orario d'obbligo.

Considerato l'ammontare limitato delle risorse disponibili, annualmente definito e di celere esaurimento, l’istituto delle ore eccedenti ha natura emergenziale ed ha come finalità la sostituzione immediata e limitata nel tempo del docente assente, in attesa della nomina del supplente temporaneo avente diritto. Pertanto, nel caso in cui le soluzioni indicate non risultino praticabili o sufficienti, i dirigenti scolastici possono provvedere alla nomina di personale supplente in ogni ordine e grado di scuola anche nel caso di assenza del titolare per periodi inferiori a 5 giorni nella scuola primaria e a 15 giorni nella scuola secondaria, fermo restando quanto previsto in merito alla procedura semplificata per la nomina del supplente nella scuola dell’infanzia e primaria per assenze fino a 10 giorni (art. 5, c. 6 e art. 7, c. 7 del vigente Regolamento delle supplenze).

È opportuno non ricorrere alla sostituzione dei docenti assenti con personale in servizio su posti di sostegno, salvo casi eccezionali non altrimenti risolvibili.

La spesa per la sostituzione del personale assente non può essere coperta con le risorse del FIS, visti i vincoli specifici di destinazione previsti dal CCNL nell'utilizzo di tali risorse.