Indicazioni per la valutazione dello stress lavoro-correlato

Con nota 18 novembre 2010 il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali comunica che è stata firmata dal Direttore generale della Tutela delle condizioni di lavoro la circolare 18 novembre 2010 prot. n. 23692, relativa alla valutazione dello stress lavoro-correlato, in attuazione di quanto previsto dal Testo unico in materia di salute e sicurezza nel lavoro.

 

Con nota 18 novembre 2010 il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali comunica che è stata firmata dal Direttore generale della Tutela delle condizioni di lavoro la circolare 18 novembre 2010 prot. n. 23692, relativa alla valutazione dello stress lavoro-correlato, in attuazione di quanto previsto dal Testo unico in materia di salute e sicurezza nel lavoro. Quest'ultimo ribadisce il principio in forza del quale la valutazione dei rischi da lavoro, obbligo del datore di lavoro e attività pregiudiziale a qualsiasi intervento di tipo organizzativo e gestionale in azienda, deve comprendere tutti i fattori di rischio per la salute e la sicurezza dei lavoratori: non solo, quindi, quelli tradizionali, ma anche quelli di tipo “immateriale”, tra i quali sono espressamente richiamati i rischi riguardanti lo stress lavoro-correlato, quale definito dall’accordo europeo dell’8 ottobre 2004, recepito in Italia dalle parti sociali il 9 giugno 2008.

Dopo ampia e articolata discussione, e in anticipo rispetto al termine di legge (31 dicembre 2010), la Commissione consultiva per la salute e sicurezza sul lavoro, organo tripartito presieduto dal Ministero del lavoro e delle Politiche sociali, nel quale si trovano rappresentate le Amministrazioni centrali competenti in materia, le Regioni e la parti sociali, ha approvato, nella riunione del 17 novembre, le indicazioni relative, provvedendo in tal modo a fornire agli operatori indicazioni metodologiche necessarie a un corretto adempimento dell’obbligo di valutare il rischio da stress lavoro-correlato. Il documento persegue le seguenti linee di indirizzo:

  • brevità e semplicità, in quanto destinato all'utilizzo da parte di imprese non necessariamente munite di strutture di supporto in possesso di specifiche competenze sul tema;
  • individuazione di una metodologia applicabile a ogni organizzazione di lavoro, indipendentemente dalla sua dimensione, e che permetta una prima ricognizione dei fattori di rischio;
  • applicazione di tale metodologia a “gruppi di lavoratori” esposti, in maniera omogenea, allo stress lavoro-correlato e non al “singolo” lavoratore, il quale potrebbe avere una sua peculiare percezione delle condizioni di lavoro;
  • individuazione di una metodologia di maggiore complessità, destinata ad essere utilizzata ove la fase di analisi e la conseguente azione correttiva non abbia dimostrato un abbattimento del rischio da stress lavoro-correlato;
  • valorizzazione delle prerogative e delle facoltà dei rappresentanti dei lavoratori per la sicurezza e dei medici competenti;
  • individuazione di un periodo “transitorio”, di durata limitata, per la programmazione e il completamento delle attività.