Insegnanti di religione scuola secondaria: trattamento economico

Con nota 25 novembre 2010 prot. n. 100132, il Ministero dell’Economia e delle Finanze trasmette il parere dell'IGOP (Ispettorato Generale per gli Ordinamenti del Personale) in merito all'unicità del trattamento economico dei docenti di religione cattolica della scuola secondaria di primo e secondo grado.

 

Con nota 25 novembre 2010 prot. n. 100132, il Ministero dell’Economia e delle Finanze trasmette la nota 21 ottobre 2010 prot. n. 88551, con la quale l'IGOP (Ispettorato Generale per gli Ordinamenti del Personale) ha fornito il parere di competenza in merito a numerose richieste di chiarimento, pervenute da parte di numerose Ragionerie territoriali dello Stato, in ordine al trattamento economico da corrispondere agli insegnanti di religione cattolica nominati a tempo indeterminato nelle scuole di istruzione secondaria di primo grado, alla luce dell'istituzione dei ruoli regionali di tale personale docente, previsti dalla legge 18 luglio 2003, n. 186, recante norme sullo stato giuridico degli insegnanti di religione cattolica.

In particolare le Ragionerie territoriali dello Stato hanno formulato osservazioni sui decreti di attribuzione del trattamento economico ai docenti di religione dell'istruzione secondaria di primo grado inviati dagli Uffici scolastici regionali, posto che ritengono che ai medesimi non possa essere riconosciuto il trattamento economico previsto per i docenti della scuola secondaria di secondo grado in quanto ciò comporterebbe una disparità di trattamento con gli altri docenti, che godono di un trattamento economico diversificato a seconda che l'insegnamento sia svolto nella scuola secondaria di primo o secondo grado.

Al fine di verificare l'esattezza dell'assunto sopraesposto, la suddetta nota dell’IGOP ripercorre la normativa che ha interessato e che interessa gli insegnanti di religione, anche dopo l'entrata in vigore della legge 18 luglio 2003, n. 186, che ha avuto il precipuo scopo di ricondurre i docenti di religione al regime giuridico degli altri docenti delle istituzioni e delle scuole di ogni ordine e grado, prevedendo due distinti ruoli organici regionali riferiti, rispettivamente, alla scuola dell'infanzia e primaria e alla scuola secondaria, con applicazione agli insegnanti di religione delle norme di stato giuridico ed economico previsti dal T.U. delle disposizioni legislative vigenti in materia di istruzione, relative alle scuole di ogni ordine e grado, di cui al D.Lgs. n. 297/1994, e alla contrattazione collettiva.

Dalla normativa presa in esame si evince che non risultano disposizioni che specificamente operano una distinzione tra il trattamento economico dei docenti di religione della scuola secondaria di primo grado e di secondo grado: al contrario è espressamente previsto che il trattamento economico di riferimento è quello dei docenti laureati della scuola secondaria superiore. Pertanto si ritiene che l'unicità del trattamento economico dei docenti di religione cattolica della scuola secondaria di primo e secondo grado appare coerente con l'istituzione di un ruolo unico per tutti i docenti di religione della scuola secondaria disposta dalla suddetta legge n. 186/2003.