Cessazioni dal servizio dal 1° settembre 2011: indicazioni operative

Con circolare 29 dicembre 2010 n. 100 il Miur fornisce indicazioni operative per l'attuazione del D.M. 28 dicembre 2010 n. 99, recante disposizioni per le cessazioni dal servizio dal 1° settembre 2011.

 

Con circolare 29 dicembre 2010 n. 100 il Miur fornisce indicazioni operative per l'attuazione del D.M. 28 dicembre 2010 n. 99, recante disposizioni per le cessazioni dal servizio dal 1° settembre 2011.

I requisiti del personale della scuola necessari per l'accesso al trattamento di pensione di anzianità per il 2011 sono 60 anni di età e 36 di contribuzione o 61 anni di età e 35 di contribuzione, ancorché maturati entro il 31 dicembre.

Fermo restando il raggiungimento della quota 96, i requisiti minimi che inderogabilmente devono essere posseduti a tale data, senza alcuna forma di arrotondamento, sono di 60 anni di età e 35 di contribuzione. L'ulteriore anno necessario per raggiungere la "quota 96" può essere anche ottenuto con frazioni diverse di età e contribuzione.

 

Personale docente, educativo ed A.T.A.

È fissato all'11 febbraio 2011 il termine per la presentazione delle domande di collocamento a riposo per compimento del 40° anno di servizio, di dimissioni volontarie dal servizio e di trattenimento in servizio, nonché per coloro che manifestino la volontà di cessare prima della data finale prevista da un precedente provvedimento di permanenza in servizio. Tutte le predette domande valgono, per gli effetti, dall'1/9/2011.

Entro la medesima data dell'11 febbraio 2011 gli interessati hanno la facoltà di revocare le suddette istanze tramite POLIS.

Il termine dell'11 febbraio 2011 deve essere osservato anche da coloro che chiedono la trasformazione del rapporto di lavoro a tempo parziale con contestuale attribuzione del trattamento pensionistico. Tale richiesta va formulata con unica istanza, nella quale gli interessati devono anche esprimere l'opzione per la cessazione dal servizio, ovvero per la permanenza a tempo pieno, nel caso fossero accertate circostanze ostative alla concessione del part-time.

 

Presentazione delle istanze

Le domande di cessazione dal servizio e le revoche delle stesse devono essere presentate con le seguenti modalità:

  • personale di ruolo: utilizza, dal 12 gennaio all'11 febbraio 2011, la procedura web POLIS "istanze on line", relativa alle domande di cessazione, disponibile nel sito internet del Ministero (www.istruzione.it);
  • personale non di ruolo (compresi gli incaricati di religione e il personale delle province di Trento, Bolzano e Aosta): presenta le domande in formato cartaceo direttamente alla sede scolastica di servizio/titolarità, che provvederà ad inoltrarle ai competenti Uffici territoriali.

Il sistema POLIS va utilizzato, per la comunicazione dei dati necessari, anche da parte di coloro per i quali opera il recesso dell'Amministrazione dal contratto. Le domande di trattenimento in servizio, invece, continuano ad essere presentate in forma cartacea.

 

Gestione delle istanze

Si rende necessaria l'emissione di un provvedimento formale nel caso in cui le autorità competenti abbiano comunicato agli interessati, entro 30 giorni dalla scadenza prevista, l'eventuale rifiuto o ritardo nell'accoglimento della domanda di dimissioni per provvedimento disciplinare in corso. Le cessazioni devono essere convalidate dal SIDI con l'apposita funzione per acquisirne gli effetti in organico di diritto immediatamente dopo l'11 febbraio, e comunque non oltre la fine dello stesso mese. Potranno operare le segreterie scolastiche o gli Uffici scolastici territoriali, secondo l'organizzazione adottata dai singoli Uffici Scolastici Regionali.

Per i casi di mancata maturazione del diritto alla pensione nei riguardi del personale dimissionario perché privo dei requisiti prescritti, l'accertamento è di competenza degli Uffici territoriali degli Uffici scolastici regionali, i cui responsabili dovranno comunicare agli interessati il mancato conseguimento del diritto alla pensione non oltre il 31 marzo 2011. Entro 5 giorni dal ricevimento della comunicazione, gli interessati devono comunicare alla scuola di titolarità o all'Ufficio scolastico territoriale la volontà di permanere in servizio.

Gli Uffici scolastici territoriali utilizzeranno il SIDI per predisporre i prospetti dei dati di pensione destinati alle competenti sedi INPDAP per la liquidazione del trattamento pensionistico.

 

Dirigenti Scolastici

La cessazione dal servizio dei dirigenti scolastici è disciplinata dal C.C.N.L. 15 luglio 2010 dell'area V della dirigenza, che fissa al 28 febbraio la data di presentazione delle istanze di dimissioni.

La previsione contrattuale di specifici termini di preavviso, in caso di recesso, fa sì che ad essi non sia più applicabile l'art. 59 comma 9 della legge 449/97, nella parte in cui consente di maturare entro il 31 dicembre dell'anno di cessazione i prescritti requisiti per accedere al pensionamento dal 1° settembre.

Per i Dirigenti scolastici le istanze continuano ad essere presentate in forma cartacea.

 

Altre specifiche cause di cessazione

Compimento del 65° anno di età: la risoluzione del rapporto di lavoro avviene automaticamente al verificarsi della condizione del limite massimo di età e viene comunicata per iscritto dall'Ufficio scolastico regionale. La cessazione opera a decorrere dal 1° settembre successivo al verificarsi della succitata condizione, tranne i casi in cui sia stata valutata positivamente la domanda di trattenimento in servizio fino a 67 anni.

Recesso del dirigente: è richiesto il preavviso. L'Ufficio territoriale competente accerterà la sussistenza del diritto a percepire il trattamento pensionistico e comunicherà agli interessati l'eventuale mancata maturazione di tale diritto entro 30 giorni dalla data di ricevimento della domanda. Gli stessi hanno facoltà di ritirare la domanda di dimissioni entro e non oltre cinque giorni dalla data di ricevimento della comunicazione.