Nuovi istituti professionali: gli scrutini del primo anno

Indicazioni operative per la conduzione dello scrutinio di valutazione intermedia degli apprendimenti relativo alla prima annualità del biennio unitario dei nuovi percorsi di Istruzione professionale, che si sta avviando a conclusione.

Il Consiglio di classe, dopo aver accertato la presenza del requisito di frequenza del 75% del monte ore personalizzato, ovvero il diritto alla deroga in presenza di gravi motivi, tenendo conto dei criteri adottati dal Collegio dei docenti, procede alla valutazione degli apprendimenti disciplinari sulla base delle proposte di voto dei docenti titolari, delle competenze maturate, delle motivazioni e delle attitudini degli studenti.

Con nota 4 giugno 2019 prot. n. 11981 il Miur comunica che in esito a tale valutazione sono possibili i seguenti esiti, riportati nel Sistema informativo SIDI:

a) Lo studente ha riportato una valutazione positiva in tutte le discipline di insegnamento, ha maturato le competenze previste e il Progetto Formativo Individuale (P.F.I.) non necessita di adeguamenti. In tale ipotesi lo studente è ammesso alla classe seconda e il P.F.I. è confermato.

b) Lo studente ha riportato valutazione positiva in tutte le discipline, ha maturato le competenze previste, ma il P.F.I. necessita di adeguamenti. In tal caso lo studente è ammesso alla classe successiva e il P.F.I. potrà essere modificato anche all'inizio dell'anno scolastico successivo.

c) Lo studente ha riportato una valutazione negativa in una o più discipline e/o non ha maturato tutte le competenze previste. In tal caso lo studente è ammesso con revisione del P.F.I. alla classe successiva, prevedendo attività finalizzate al recupero delle carenze riscontrate, che possono svolgersi durante i mesi estivi e/o nell'anno scolastico successivo, nell'ambito della quota non superiore a 264 ore nel biennio.

d) Lo studente ha riportato valutazioni negative e deficit nelle competenze attese tali da non poter ipotizzare il pieno raggiungimento degli obiettivi di apprendimento al termine del secondo anno, neanche a seguito della revisione del P.F.I. e/o di un miglioramento dell'impegno, della motivazione e dell'efficacia del processo di apprendimento. In tal caso lo studente è dichiarato non ammesso all'annualità successiva e il P.F.I. è rimodulato, prorogandolo di un anno. Nel P.F.I. saranno previste le opportune attività per l'eventuale ri-orientamento e la valorizzazione delle competenze comunque maturate.

La non ammissione ricorre anche nel caso in cui la votazione sul comportamento degli studenti, attribuita collegialmente dal Consiglio di classe, sia inferiore a sei decimi.