Scarica il fascicolo sulla Mobilità del personale scolastico per l'a.s. 2020/2021

Il Ministero dell'Istruzione ha pubblicato in data 23.03.2020, le Ordinanze n. 182 e 183 relative alla mobilità del personale scolastico per l'a.s. 2020/2021. Il Numero speciale di Notizie della scuola offre un approfondimento sulla tematica.

Le due Ordinanze sono state redatte nel rispetto dei contenuti del Contratto Collettivo Nazionale Integrativo, sottoscritto in data 6 marzo 2019, per il triennio 2019/2022, relativo alla mobilità del personale della scuola, in servizio con contratto a tempo indeterminato.

I termini fissati per la presentazione delle domande di mobilità sono i seguenti:

- Personale docente - dal 28 Marzo al 21 aprile 2020:

- Personale educativo – dal 4 Maggio al 28 Maggio 2020;

- Insegnanti di religione cattolica – dal 13 Aprile al 15 Maggio 2020;

- Personale ATA – dall’1 Aprile al 27 Aprile 2020.

Le domande di mobilità, corredate dalla relativa documentazione e  redatte in conformità agli appositi modelli riportati negli  allegati ad ognuna delle due Ordinanze, dovranno essere presentate,  nel rispetto delle scadenze sopra illustrate per ciascuna categoria, osservando le seguenti modalità:

- Personale docente ed ATA - le domande di trasferimento e di passaggio vanno inviate, utilizzando il portale ISTANZE ON LINE del sito del Ministero dell’Istruzione, all’USR – Ufficio territorialmente competente rispetto alla provincia di titolarità o di assunzione; a tale scopo nell’apposita sezione MOBILITA’ del sito  del Ministero saranno fornite sia le indicazioni operative che la modulistica necessaria;

- Personale educativo – le domande di trasferimento e di passaggio vanno redatte in conformità alle indicazioni e ai modelli contenuti nelle apposite sezioni del portale delle istanze ISTANZE ON LINE e del sito del Ministero nella sezione MOBILITA’;

- Insegnanti di religione cattolica – le domande di trasferimento e di passaggio vanno indirizzate all’USR di titolarità e consegnate al dirigente scolastico della scuola di servizio;

All’art. 1 – comma 2 dell’Ordinanza n. 182 si dispone che:

- Il personale docente,  che ottenga la titolarità su una scuola, a seguito di domanda volontaria di trasferimento o di passaggio per aver espresso una richiesta puntuale di scuola, non potrà chiedere mobilità volontaria per il triennio successivo;

- Il personale docente, che ottenga il trasferimento su una scuola nella I fase, per aver espresso quale preferenza il codice del distretto sub-comunale, non potrà chiedere mobilità volontaria per il triennio successivo; tale vincolo opera all’interno del comune di titolarità anche per i movimenti di II fase da posto comune a posto di sostegno e viceversa e per la mobilità professionale.

Il suddetto vincolo non è applicabile a coloro che godano di una delle precedenze previste dall’art. 13 del  CCNI del 6 marzo 2019, nel caso che la scuola di titolarità ottenuta non si trovi nel  comune o nel distretto sub-comunale nel quale si applichi la precedenza; inoltre non si applica a coloro che siano trasferiti d’ufficio o a domanda condizionata.

 

Notizie della scuola n. 14/15 del 16 marzo/15 aprile

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