Didattica a distanza e privacy: alcune indicazioni del Garante

Con lo scopo di fornire indicazioni utili per un uso corretto della DAD durante la situazione di emergenza epidemiologica, il Garante della privacy ha pubblicato un documento con le prime istruzioni.

Il Garante della protezione dei dati personali ha definito, con il provvedimento del 26 marzo, n. 64, alcune importanti questioni riguardanti la gestione della privacy e il trattamento dei dati personali nella didattica a distanza.

Il testo chiarisce in primo luogo che le scuole e le università sono autorizzate a trattare i dati, anche relativi a categorie particolari, di insegnanti, alunni, anche minorenni, genitori e studenti, funzionali all’attività didattica e formativa in ambito scolastico, professionale, superiore o universitario. Pertanto, si specifica che non deve essere richiesto agli interessati uno specifico consenso al trattamento dei propri dati personali funzionali allo svolgimento dell’attività, in quanto riconducibile alle funzioni istituzionalmente assegnate a scuole ed atenei.

Spetta alle scuole e alle università la scelta degli strumenti ritenuti più utili alle finalità didattiche, come piattaforme o servizi on line che consentono la configurazione di “classi virtuali”, la pubblicazione di materiali didattici, la trasmissione e lo svolgimento on line di video lezioni, l’assegnazione di compiti. Tali strumenti devono conformarsi poi ai principi di privacy by design e by default.

Qualora la piattaforma prescelta, come nel caso del registro elettronico, comporti il trattamento di dati personali di studenti, alunni o dei rispettivi genitori per conto della scuola o dell’università, il rapporto dovrà essere regolato.

 Per quanto riguarda la trasparenza e la correttezza dell’uso dei dati personali, le istituzioni scolastiche e universitarie, per garantire un utilizzo corretto, devono informare gli interessati, con un linguaggio comprensibile anche ai minori, riguardo alle caratteristiche essenziali del trattamento che viene effettuato.

Con riferimento invece ai docenti, scuole e università, nel rispetto della disciplina sui controlli a distanza, dovranno trattare solo i dati strettamente necessari limitandosi a quanto strettamente necessario alla fornitura dei servizi richiesti ai fini della didattica on line.