Licei musicali e coreutici: ulteriori chiarimenti sulle utilizzazioni

Per l’insegnamento dello strumento musicale non vanno valutati i titoli artistici in quanto non previsti come titoli valutabili; inoltre i docenti abilitati per la classe di concorso 31/A possono essere utilizzati per l’insegnamento dello strumento musicale purché in possesso del diploma di conservatorio nello specifico strumento ed abbiano prestato servizio nei corsi sperimentali di istruzione secondaria di II grado.

Con nota 2 agosto 2010 prot. n. 7342 il Miur, in seguito ai numerosi quesiti pervenuti, ritiene opportuno fornire ulteriori chiarimenti in merito all’utilizzazione del personale nei licei musicali e coreutici di cui all’art. 6 bis del CCNI sottoscritto il 15.7.2010 concernente le utilizzazioni e le assegnazioni provvisorie del personale, educativo ed ATA per l’a.s. 2010/2011.

In particolare, ai fini dell’utilizzazione dei docenti che aspirino all’insegnamento dello strumento musicale, non vanno valutati i titoli artistici in quanto non previsti come titoli valutabili nell’allegato E di cui alla nota n. AOODGPER 5358 del 25.5.2010.

Inoltre i docenti abilitati per la classe di concorso 31/A possono essere utilizzati per l’insegnamento dello strumento musicale purché risultino in possesso del diploma di conservatorio nello specifico strumento ed abbiano prestato servizio nei corsi sperimentali di istruzione secondaria di II grado. Tali requisiti risultano necessari e al contempo sufficienti ai fini dell’utilizzazione, non essendo previsto l’ulteriore possesso dell’abilitazione nella classe di concorso 77/A relativa all’insegnamento dello strumento musicale nella scuola media.