Edilizia scolastica: programmazione 2018-20

Pubblicato in Gazzetta Ufficiale il decreto che definisce la Programmazione nazionale in materia di edilizia scolastica per il triennio 2018-2020: ristrutturazione, messa in sicurezza, adeguamento sismico, efficientamento energetico, costruzione di nuovi edifici, realizzazione e miglioramento delle palestre.

Il decreto 3 gennaio 2018, firmato dal Ministro dell'Economia e delle Finanze,  di concerto con il Miur e con il Ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti, è stato pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 78 del 4 aprile scorso.

Al fine di favorire interventi straordinari di ristrutturazione, miglioramento, messa in sicurezza, adeguamento sismico, efficientamento energetico di immobili di proprietà pubblica adibiti all'istruzione scolastica statale di proprietà degli enti locali, o di proprietà della Regione per la sola Regione Valle d'Aosta, nonché la costruzione di nuovi edifici scolastici pubblici e la realizzazione di palestre nelle scuole o di interventi volti al miglioramento delle palestre scolastiche esistenti, le Regioni possono essere autorizzate a stipulare appositi mutui con oneri di ammortamento a totale carico dello Stato.

I mutui possono essere stipulati con la Banca europea per gli investimenti, con la Banca di sviluppo del Consiglio d'Europa, con la società Cassa depositi e prestiti Spa e con i soggetti autorizzati all'esercizio dell'attività bancaria.

Con decreto da adottare entro 90 giorni è autorizzato l'utilizzo delle ulteriori risorse di cui al cap. 7106 del bilancio di previsione del Miur.

Le Regioni trasmettono al Miur e, per conoscenza, al Ministero dell'economia e delle finanze e al Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, entro 120 giorni dalla pubblicazione del suddetto decreto, i piani regionali triennali di edilizia scolastica, redatti sulla base delle richieste presentate dagli enti locali, e i relativi aggiornamenti nelle annualità 2019 e 2020.

Nella definizione dei piani, le Regioni devono dare priorità agli interventi nel seguente ordine:

  • interventi di adeguamento sismico, o di nuova costruzione per sostituzione degli edifici esistenti nel caso in cui l'adeguamento sismico non sia conveniente, ovvero di miglioramento sismico nel caso in cui l'edificio non sia adeguabile in ragione di vincolo di interesse culturale;
  • interventi finalizzati all'ottenimento del certificato di agibilità delle strutture;
  • interventi finalizzati all'adeguamento dell'edificio scolastico alla normativa antincendio previa verifica statica e dinamica dell'edificio;
  • ampliamenti e/o nuove costruzioni per soddisfare specifiche esigenze scolastiche;
  • ogni altro intervento diverso dai precedenti lettere, purché l'ente certifichi che la struttura sia adeguata alle normative vigenti e i relativi dati sono stati inseriti nell'anagrafe dell'edilizia scolastica.

Il Miur procede a trasmettere i piani regionali al Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, e per conoscenza alla Presidenza del Consiglio dei ministri, e ad inserirli in un'unica programmazione nazionale che deve essere predisposta entro 60 giorni dall'avvenuta trasmissione dei piani da parte delle Regioni.

Nel medesimo decreto di approvazione della programmazione unica nazionale e di aggiornamento dei piani, il Miur provvede a ripartire su base regionale le risorse, tenendo conto dei seguenti criteri:

  • edifici scolastici presenti nella regione;
  • livello di rischio sismico;
  • popolazione scolastica;
  • affollamento delle strutture scolastiche.

Gli enti beneficiari trasmettono alle Regioni gli stati di avanzamento dei lavori e la relativa richiesta di erogazione, utilizzando l'apposito sistema informativo di monitoraggio del Miur.

Il Miur predispone semestralmente una relazione, sia a livello aggregato sia a livello di singolo intervento, sullo stato di attuazione del programma, che viene trasmessa all'Osservatorio per edilizia scolastica.