Nuovi obblighi vaccinali: le istruzioni

Il Ministero della Salute ha fornito le prime indicazioni operative per l’attuazione del decreto-legge n. 73/2017, recante “Disposizioni urgenti in materia di prevenzione vaccinale”. In particolare le istruzioni riportano la documentazione che i dirigenti scolastici sono tenuti a richiedere, la tempistica e le disposizioni transitorie per il prossimo anno scolastico.

Il provvedimento dispone che dodici vaccinazioni siano obbligatorie e gratuite per i minori di età compresa tra zero e sedici anni (ovvero 16 anni e 364 giorni). In particolare estende il novero delle vaccinazioni obbligatorie attualmente previste, includendo tra le stesse l’anti-pertosse, l’anti-Haemophilus influenzae tipo b, l’anti-meningococcica B, l’anti-meningococcica C, l’anti-morbillo, l’anti-rosolia, l’anti-parotite, l’anti-varicella, in ragione della loro elevata contagiosità.

Con lettera circolare 10 giugno 2017 il Ministero della Salute trasmette lo schema degli obblighi vaccinali, in relazione all’anno di nascita:

Anno / Vaccinazione
2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 ->
anti-poliomielitica X X X X X X X X X X X X X X X X X
anti-difterica X X X X X X X X X X X X X X X X X
anti-tetanica X X X X X X X X X X X X X X X X X
anti-epatite B X X X X X X X X X X X X X X X X X
anti-pertosse X X X X X X X X X X X X X X X X X
anti-Haemophilus tipo b (1) X X X X X X X X X X X X X X X X X
anti-meningococcica B















X
anti-meningococcica C










X X X X X X
anti-morbillo X X X X X X X X X X X X X X X X X
anti-rosolia X X X X X X X X X X X X X X X X X
anti-parotite X X X X X X X X X X X X X X X X X
anti-varicella















X

L’obbligo riguarda anche i richiami vaccinali. L’obbligo vaccinale riguarda altresì i minori stranieri non accompagnati.

Il minore è esonerato dall’obbligo di vaccinazione in caso di immunizzazione a seguito di malattia naturale documentata. La vaccinazione anti-tetanica è obbligatoria anche nel caso di pregressa malattia naturale in quanto l’avere contratto il tetano non garantisce immunità permanente. Le vaccinazioni obbligatorie possono essere omesse o differite ove sussista un accertato pericolo per la salute dell’individuo, in relazione a specifiche condizioni cliniche documentate.

Ciascuna ASL, qualora venga accertato che un minore di età compresa tra zero e sedici anni non sia stato sottoposto alle vaccinazioni obbligatorie, contatta i genitori esercenti la responsabilità genitoriale e i tutori, rivolgendo loro un invito scritto alla vaccinazione. Nel caso in cui non rispondano all’invito, i genitori vengono convocati, con raccomandata AR, per un colloquio. Nell’ipotesi in cui  non si presentino al colloquio ovvero, all’esito dell’interlocuzione, non facciano somministrare il vaccino al figlio minore, l’ASL contesta loro formalmente l’inadempimento dell’obbligo vaccinale, con l’avvertimento che ove non provvedano a far somministrare al minore il vaccino o la prima dose del ciclo vaccinale entro il termine fissato dall’ASL medesima, sarà loro comminata la sanzione amministrativa da 500 a 7500 euro. In caso di accertato inadempimento dell’obbligo vaccinale, decorso il termine indicato nell’atto di contestazione, la ASL provvede a segnalare l’inadempimento alla Procura della Repubblica presso il Tribunale per i Minorenni, per gli eventuali adempimenti di competenza.

Dal 14 giugno il Ministero della Salute attiva un numero di pubblica utilità (1500), al quale risponderanno medici esperti per fornire ai cittadini informazioni e risposte in merito alle novità introdotte dal decreto-legge. Il numero sarà attivo dal lunedì al venerdì, dalle ore 10 alle ore 16.

 

Adempimenti a carico delle scuole

Il Ministero della Salute, grazie ad un accordo con il Miur, sosterrà iniziative di formazione del personale docente ed educativo, nonché di educazione degli alunni, anche con il coinvolgimento delle associazioni dei genitori.

I dirigenti scolastici delle istituzioni del sistema nazionale di istruzione e i responsabili dei servizi educativi per l’infanzia, dei centri di formazione professionale regionale e delle scuole private non paritarie sono tenuti, all’atto dell’iscrizione del minore di età compresa tra zero e sedici anni, a richiedere ai genitori esercenti la responsabilità genitoriale e ai tutori:

  • la presentazione di idonea documentazione comprovante l’effettuazione delle vaccinazioni obbligatorie: copia del libretto delle vaccinazioni vidimato o attestazione avente data certa rilasciata dal competente servizio della ASL riportante l’elenco delle vaccinazioni effettuate; ovvero
  • l’esonero, l’omissione o il differimento delle vaccinazioni; ovvero
  • la presentazione di formale richiesta di vaccinazione all’ASLe territorialmente competente con attestazione avente data certa di avvenuta ricezione della stessa da parte del competente servizio della ASL.

La documentazione dev’essere presentata entro il termine di scadenza per l’iscrizione. La presentazione della documentazione costituisce requisito di accesso ai servizi educativi per l’infanzia e alle scuole dell’infanzia, ivi incluse quelle private non paritarie.

Il libretto vaccinale può essere sostituito da c.d. autodichiarazione; in tal caso, la documentazione comprovante l’effettuazione delle vaccinazioni obbligatorie dovrà comunque essere prodotta entro il 10 luglio di ciascun anno.

La mancata presentazione della documentazione nel termine di scadenza per l’iscrizione, ovvero, nel caso in cui sia presentata la c.d. autodichiarazione, entro il 10 luglio di ogni anno è segnalata, entro i successivi dieci giorni, dai dirigenti scolastici alla ASL territorialmente competente, che avvierà la procedura prevista per il recupero dell’inadempimento.

I minori non vaccinabili per ragioni di salute, che sarebbero esposti ad un rischio non trascurabile se i loro compagni di classe non fossero vaccinati, sono inseriti in classi nelle quali sono presenti soltanto minori vaccinati o immunizzati. I dirigenti scolastici comunicheranno alla ASL, entro il 31 ottobre di ogni anno, le classi nelle quali sono presenti più di due alunni non vaccinati.

Per l’a.s. 2017/18 la documentazione comprovante l’effettuazione delle vaccinazioni ovvero l’esonero, l’omissione o il differimento delle stesse o la prenotazione di appuntamento per l’effettuazione della vaccinazione presso la ASL territorialmente competente, dovrà essere presentata entro il 10 settembre 2017.

Nel caso in cui la documentazione comprovante l’effettuazione delle vaccinazioni obbligatorie venga sostituita dalla c.d. autocertificazione, la documentazione comprovante l’effettuazione delle vaccinazioni obbligatorie dovrà essere presentata entro il 10 marzo 2018.