In Gazzetta la legge contro il cyberbullismo

Pubblicata in Gazzetta Ufficiale la legge recante “Disposizioni a tutela dei minori per la prevenzione ed il contrasto del fenomeno del cyberbullismo”. Entro trenta giorni il Miur è tenuto ad adottare apposite Linee di orientamento per la formazione del personale, la promozione di un ruolo attivo di studenti ed ex studenti, la previsione di misure di sostegno e rieducazione.

È stata pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale n. 127 del 3 giugno scorso la legge 29 maggio 2017, n. 71, che si pone l'obiettivo di contrastare il fenomeno del cyberbullismo con azioni a carattere preventivo e con una strategia di attenzione, tutela ed educazione nei confronti dei minori coinvolti, sia nella posizione di vittime sia in quella di responsabili di illeciti, assicurando l'attuazione degli interventi senza distinzione di età nell'ambito delle istituzioni scolastiche.

Per cyberbullismo si intende qualunque forma di pressione, aggressione, molestia, ricatto, ingiuria, denigrazione, diffamazione, furto d'identità, alterazione, acquisizione illecita, manipolazione, trattamento illecito di dati personali in danno di minorenni, realizzata per via telematica, nonché la diffusione di contenuti on line aventi ad oggetto anche uno o più componenti della famiglia del minore il cui scopo intenzionale e predominante sia quello di isolare un minore o un gruppo di minori ponendo in atto un serio abuso, un attacco dannoso, o la loro messa in ridicolo.

Ciascun minore ultraquattordicenne, nonché ciascun genitore o soggetto esercente la responsabilità del minore che abbia subito taluno degli atti indicati, può inoltrare al titolare del trattamento o al gestore del sito internet o del social media un'istanza per l'oscuramento, la rimozione o il blocco di qualsiasi altro dato personale del minore, diffuso nella rete internet, previa conservazione dei dati originali.

Qualora, entro le quarantotto ore successive, il soggetto responsabile non abbia  provveduto all'oscuramento, alla rimozione o al blocco richiesto, o comunque nel caso in cui non sia possibile identificare il titolare del trattamento o il gestore del sito internet o del social media, l'interessato può rivolgere analoga richiesta al Garante per la protezione dei dati personali, il quale provvede entro quarantotto ore.

Entro trenta giorni dall’entrata in vigore della suddetta legge, sarà istituito presso la Presidenza del Consiglio dei ministri il Tavolo tecnico per la prevenzione e il contrasto del cyberbullismo, che redige, entro sessanta giorni dal suo insediamento, un Piano di azione integrato, nel rispetto delle direttive europee in materia e nell'ambito del programma pluriennale dell'Unione europea, e realizza un sistema di raccolta di dati finalizzato al monitoraggio dell'evoluzione dei fenomeni e al controllo dei contenuti per la tutela dei minori.

Il piano è integrato con il Codice di coregolamentazione per la prevenzione e il contrasto del cyberbullismo, a cui devono attenersi gli operatori che forniscono servizi di social networking e gli altri operatori della rete internet. Con il predetto codice è istituito un Comitato di monitoraggio al quale è assegnato il compito di identificare procedure e formati standard per l'istanza, nonché di aggiornare periodicamente la tipologia dei soggetti ai quali è possibile inoltrare la medesima.

La Presidenza del Consiglio dei ministri, in collaborazione con il Miur e con l'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni, predispone periodiche campagne informative di prevenzione e di sensibilizzazione.

Il Miur trasmette alle Camere, entro il 31 dicembre di ogni anno, una relazione sugli esiti delle attività svolte dal Tavolo tecnico.

Ai fini dell'attuazione delle suddette disposizioni è autorizzata la spesa di euro 50.000 annui a decorrere dall'anno 2017.

Il Miur, sentito il Ministero della giustizia, entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della suddetta legge, adotta Linee di orientamento per la prevenzione e il contrasto del cyberbullismo nelle scuole, e provvede al loro aggiornamento con cadenza biennale.

Le Linee di orientamento includono, per il triennio 2017-2019:

  • la formazione del personale scolastico;
  • la promozione di un ruolo attivo degli studenti, nonché di ex studenti che abbiano già operato in attività di peer education;
  • la previsione di misure di sostegno e rieducazione dei minori coinvolti;
  • un efficace sistema di governance diretto dal Miur.

Le istituzioni scolastiche promuovono l'educazione all'uso consapevole della rete internet e ai diritti e doveri connessi all'utilizzo delle tecnologie informatiche, quale elemento trasversale alle diverse discipline curricolari, anche mediante la realizzazione di apposite attività progettuali aventi carattere di continuità tra i diversi gradi di istruzione.

Ogni istituto scolastico individua fra i docenti un referente con il compito di coordinare le iniziative, anche avvalendosi della collaborazione delle Forze di polizia nonché delle associazioni e dei centri di aggregazione giovanile presenti sul territorio.

Gli uffici scolastici regionali promuovono la pubblicazione di bandi per il finanziamento di progetti elaborati da reti di scuole, per promuovere sul territorio azioni integrate di contrasto del cyberbullismo e l'educazione alla legalità.

Il dirigente scolastico che venga a conoscenza di atti di cyberbullismo ne informa tempestivamente i soggetti esercenti la responsabilità genitoriale ovvero i tutori dei minori coinvolti e attiva adeguate azioni di carattere educativo.

I regolamenti delle istituzioni scolastiche e il patto educativo di corresponsabilità sono integrati con specifici riferimenti a condotte di cyberbullismo e relative sanzioni disciplinari commisurate alla gravità degli atti compiuti.