APE sociale: pubblicato il Regolamento

Pubblicato in Gazzetta Ufficiale il Regolamento di attuazione in materia di APE sociale, che disciplina le condizioni per avere accesso all’indennità e la documentazione richiesta. Le domande vanno presentate alla sede INPS di residenza entro il 15 luglio.

Il DPCM 23 maggio 2017, n. 88, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 138 del 16 giugno 2017, disciplina le modalità di attuazione delle disposizioni relative all'indennità denominata APE sociale (art. 1, co. 179-186, L. n. 232/2016).

 

Condizioni per l’accesso all’APE sociale

Può conseguire l'APE sociale il soggetto iscritto all'assicurazione generale obbligatoria, alle forme sostitutive ed esclusive della medesima e alla gestione separata, che ha cessato l'attività lavorativa, non è titolare di un trattamento pensionistico diretto, ha compiuto almeno 63 anni di età e si trova in una delle seguenti condizioni:

  • è in possesso di un'anzianità contributiva di almeno 30 anni, si trova in stato di disoccupazione per licenziamento, anche collettivo, dimissioni per giusta causa o risoluzione consensuale ed ha concluso da almeno tre mesi di godere dell'intera prestazione per la disoccupazione a lui spettante;
  • è in possesso di un'anzianità contributiva di almeno 30 anni e al momento della richiesta assiste da almeno sei mesi il coniuge, la persona in unione civile o un parente di primo grado, convivente, con handicap in situazione di gravità;
  • è in possesso di un'anzianità contributiva di almeno 30 anni e riconosciuto invalido civile di grado almeno pari al 74 per cento;
  • è un lavoratore dipendente in possesso di un'anzianità contributiva di almeno 36 anni, che alla data della domanda di accesso all'APE sociale svolge da almeno sei anni, in via continuativa, una o più delle attività elencate nell'allegato A del suddetto decreto.

 

Presentazione della domanda

La domanda di accesso all'APE sociale l'interessato va presentata alla sede INPS di residenza.

I soggetti che si trovano o verranno a trovarsi entro il 31 dicembre 2017 nelle condizioni richieste, presentano domanda per l'accesso all'APE sociale entro il 15 luglio 2017. I soggetti che verranno a trovarsi nelle predette condizioni nel corso dell'anno 2018 presentano domanda entro il 31 marzo 2018. Le domande presentate oltre i termini stabiliti, e comunque non oltre il 30 novembre di ciascun anno, sono prese in considerazione solo se residuano le necessarie risorse finanziarie.

Le condizioni per l'accesso all'APE sociale devono essersi realizzate già al momento della presentazione della domanda, ad eccezione del requisito anagrafico, dell'anzianità contributiva, del periodo almeno trimestrale di conclusione della prestazione per la disoccupazione, e del periodo di svolgimento dell'attività lavorativa in via continuativa, che devono, comunque, maturare entro la fine dell'anno in corso al momento di presentazione della domanda.

Unitamente alla domanda l'interessato produce una dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà circa la sussistenza al momento della domanda o il realizzarsi entro la fine dell'anno delle condizioni, nonché la documentazione a riprova della sussistenza, già al momento della domanda di riconoscimento, delle relative condizioni.

 

Corresponsione dell’APE sociale

In esito all'esame della domanda, l'INPS comunica all'interessato entro il 15 ottobre dell'anno 2017 ed entro il 30 giugno dell'anno 2018:

  • il riconoscimento delle condizioni, con indicazione della prima decorrenza utile, qualora a tale ultima data sia confermata la sussistenza delle condizioni e sia verificata la sussistenza della relativa copertura finanziaria;
  • il riconoscimento delle condizioni, con differimento della decorrenza dell'APE sociale in ragione dell'insufficiente copertura finanziaria;
  • il rigetto della domanda qualora non sussistano le necessarie condizioni.

L'APE sociale è corrisposta a decorrere dal primo giorno del mese successivo a quello di presentazione della domanda, alla maturazione di tutti i requisiti e all'esito del positivo riconoscimento, e fino al conseguimento dell'età anagrafica prevista per l'accesso al trattamento pensionistico di vecchiaia.

In fase di prima applicazione del presente decreto e per le sole domande presentate entro il 30 novembre 2017, l'APE sociale è corrisposta con decorrenza dalla data di maturazione delle condizioni, e comunque con decorrenza non anteriore al 1° maggio 2017.

L'APE sociale è erogata mensilmente per dodici mensilità l'anno, è pari all'importo corrispondente a quello della rata mensile della pensione di vecchiaia calcolata al momento della domanda e non può in ogni caso superare l'importo mensile di 1.500 euro lordi, non soggetto alla rivalutazione.

Le istruzioni Inps