Titoli di studio conseguiti all’estero: chiarimenti

Con nota 20 aprile 2011 prot. n. 2787 il Miur fa seguito ad alcune richieste di chiarimenti sulle modalità di applicazione delle norme relative al riconoscimento di titoli di studio e certificazioni straniere.

 

Con nota 20 aprile 2011 prot. n. 2787 il Miur fa seguito ad alcune richieste di chiarimenti sulle modalità di applicazione delle norme relative al riconoscimento di titoli di studio e certificazioni straniere.

 

Titoli di studio acquisiti in altri Stati dell’Unione europea, in Stati aderenti all’Accordo sullo spazio economico europeo o nella Confederazione elvetica

Nel caso di procedimenti in cui sia richiesto in Italia, a cittadini appartenenti a Stati membri dell’Unione europea o a Stati aderenti all’Accordo europeo o alla Confederazione elvetica, il possesso di un titolo di studio, corso di perfezionamento, certificazione di esperienze professionali e ogni altro attestato che certifichi esperienze professionali acquisite dall’interessato, l’"ente responsabile" valuta la corrispondenza dei titoli e delle certificazioni. La valutazione dei titoli di studio è subordinata alla preventiva acquisizione del parere favorevole espresso dal Ministero dell’Istruzione.

 

Titoli di studio conseguiti in Stati diversi dall’Italia da cittadini italiani, dell’Unione europea, degli Stati aderenti all’Accordo sullo Spazio economico europeo e della Confederazione elvetica

I cittadini italiani, dell’Unione Europea, degli Stati aderenti all’Accordo sullo Spazio economico europeo e della Confederazione elvetica, che abbiano conseguito in uno Stato diverso dall’Italia un titolo finale di studio nelle scuole straniere corrispondenti agli istituti italiani di istruzione secondaria superiore o di istruzione professionale possono ottenere l'equipollenza con i titoli di studio finali italiani, a condizione che sostengano le prove integrative eventualmente ritenute necessarie per ciascun tipo di titolo di studio straniero.

 

Prosecuzione degli studi in Italia da parte di cittadini comunitari e stranieri

Per i cittadini comunitari e stranieri che intendono proseguire gli studi presso istituzioni scolastiche italiane, subordinatamente al requisito dell’età, che non può essere inferiore a quella di chi abbia seguito normalmente gli studi nelle istituzioni scolastiche del territorio nazionale a partire dai dieci anni, il consiglio di classe può consentire l’iscrizione di giovani provenienti dall’estero, i quali provino, anche mediante accertamento, di possedere adeguata preparazione sull’intero programma prescritto per l’idoneità alla classe cui aspirano.

 

Titoli di studio posseduti da cittadini non comunitari

La vigente normativa esclude la possibilità del riconoscimento del titolo di studio nei confronti di coloro che non siano in possesso della cittadinanza europea, pur regolarmente soggiornanti in Italia. Pertanto, le amministrazioni (pubbliche e private) interessate all’eventuale assunzione dei predetti cittadini potranno procedere autonomamente all’eventuale riconoscimento dei titoli di studio previa valutazione della documentazione presentata da quei cittadini.

 

Soggiorni di studio all’estero

Le esperienze di studio compiute all’estero dagli alunni, per periodi non superiori ad un anno scolastico e che si devono concludere prima dell’inizio del nuovo anno scolastico, sono valide per la riammissione nella scuola di provenienza e sono valutate ai fini degli scrutini, sulla base della loro coerenza con gli obiettivi didattici previsti dai programmi di insegnamento italiani.

 

 

Riconoscimento dei titoli di studio acquisiti:

 

A) Presso scuole straniere in Italia: Nulla osta alla prosecuzione degli studi presso scuole straniere in Italia

Il nulla osta non va richiesto, qualora lo studente abbia frequentato le scuole associate al sistema International Baccalaureate Organisation (I.B.O.) sin dall’inizio del suo percorso scolastico, non avendo mai frequentato scuole in nazioni diverse dall’Italia. Pertanto, gli Uffici Scolastici competenti potranno procedere ad eventuali richieste di riconoscimento del titolo straniero, anche in assenza di nulla osta.

 

B) Presso scuole associate al sistema International Baccalaureate Organisation: Diploma di baccellierato internazionale di Ginevra (I.B.O.)

Il diploma di baccellierato internazionale, conseguito presso scuole iscritte nell'elenco di cui all'art. 2 legge 738/86, alle condizioni previste dal D.M. del 18/10/2010, in applicazione del D.P.R. 2 agosto 2010, n. 164, é automaticamente equipollente ad un Diploma di superamento dell'esame di Stato conclusivo del corso di studio di Istruzione secondaria di secondo grado. Qualora, invece, il diploma sia stato conseguito in una istituzione scolastica non iscritta in tal elenco, il titolo di studio potrà essere dichiarato equipollente ad un analogo titolo di studio italiano seguendo l’istruttoria prevista per i titoli conseguiti all’estero.

 

C) Presso l'“International School of Trieste”

Sono riconosciuti a tutti gli effetti di legge i titoli di studio rilasciati dall'International School of Trieste. Il riconoscimento dei titoli di studio è subordinato all'accertamento della conoscenza della lingua italiana da parte dei candidati mediante prove d'esame; tali prove sono riferite esclusivamente a coloro che non abbiano superato la prova d’esame di italiano prevista dalla scuola stessa.