Prove Invalsi: precisazioni del Miur

Con nota 20 aprile 2011 prot. n. 2792 il Miur chiarisce che il riconoscimento economico spettante ai docenti impegnati nelle attività di somministrazione e correzione delle prove Invalsi potrà essere individuato in sede di contrattazione integrativa di istituto.

Con nota 20 aprile 2011 prot. n. 2792 il Miur chiarisce che il riconoscimento economico spettante ai docenti impegnati nelle attività di somministrazione e correzione delle prove Invalsi potrà essere individuato in sede di contrattazione integrativa di istituto.

La finalità della rilevazione esterna degli apprendimenti è quella di fornire alle scuole uno strumento standardizzato che rappresenta indispensabile modalità per potersi rapportare sia ai livelli nazionali di riferimento, ma anche per poter oggettivamente verificare il proprio lavoro all’interno della stessa scuola e poter progettare, sulla base di una autovalutazione interna ad ogni singola istituzione scolastica, un processo di miglioramento dell’efficacia della propria azione educativa.

Le prove sono predisposte dall’INVALSI sulla base delle indicazioni per il curricolo definite a livello nazionale per i diversi gradi di scuola. Il sistema prevede la somministrazione censuaria in tutte le classi individuate dalle direttive ministeriali (classe seconda e quinta primaria, classe prima e terza I grado, classe seconda II grado). Tra di esse sono state individuate, inoltre, alcune migliaia di classi campione, per le quali la rilevazione è gestita direttamente dall’INVALSI tramite osservatori esterni, che si occupano personalmente di somministrare e correggere le prove. Per le classi non rientranti nel campione la somministrazione e la correzione delle prove è affidata alle scuole. Alle singole istituzioni scolastiche verrà restituito un rapporto sui risultati degli apprendimenti, in forma strettamente riservata, aggregati a livello di classe e disaggregati per ogni singolo item.

L’ordinamento scolastico richiede alle scuole il concorso istituzionale alle rilevazioni periodiche e di sistema.

Il piano annuale delle attività, predisposto dal dirigente scolastico e deliberato dal collegio dei docenti, ai sensi dell’art 28, comma 4, del vigente C.C.N.L non può non contemplare tra gli impegni aggiuntivi dei docenti, anche se a carattere ricorrente, le attività di somministrazione e correzione delle prove INVALSI. Conseguentemente, con nota 20 aprile 2011 prot. n. 2792, il Miur chiarisce che il riconoscimento economico per tali attività potrà essere individuato, in sede di contrattazione integrativa di istituto, ai sensi degli artt. 6 e 88 del vigente C.C.N.L..

Anche le funzioni deliberative del collegio dei docenti devono essere esercitate nel rispetto del ruolo di concorso istituzionale che l’ordinamento scolastico assegna alle scuole nell’ambito del Servizio nazionale di valutazione. Quindi apparirebbero quantomeno improprie le delibere collegiali che avessero ad oggetto la mancata adesione delle istituzioni scolastiche alle rilevazioni nazionali degli apprendimenti.