Vaccinazioni: le novità del decreto legge

Pubblicato in Gazzetta Ufficiale il decreto legge recante “Disposizioni urgenti in materia di prevenzione vaccinale”. Oltre alle iniziative di formazione del personale e di educazione degli alunni, il provvedimento stabilisce precisi adempimenti a carico delle scuole.

Per assicurare la tutela della salute pubblica e il mantenimento di adeguate condizioni di sicurezza epidemiologica, nonché il rispetto degli obblighi assunti a livello europeo ed internazionale, con il decreto legge 7 giugno 2017, n. 73, pubblicato in pari data sulla Gazzetta Ufficiale (n.130 del 7-6-2017), sono rese obbligatorie e gratuite, per i minori di età compresa tra zero e sedici anni, le seguenti vaccinazioni:

  1. anti-poliomielitica;
  2. anti-difterica;
  3. anti-tetanica;
  4. anti-epatite B;
  5. anti-pertosse;
  6. anti-Haemophilus influenzae tipo b;
  7. anti-meningococcica B;
  8. anti-meningococcica C;
  9. anti-morbillo;
  10. anti-rosolia;
  11. anti-parotite;
  12. anti-varicella.

Dette vaccinazioni possono essere omesse o differite solo in caso di accertato pericolo per la salute. L'avvenuta, comprovata immunizzazione a seguito di malattia naturale esonera dall'obbligo della vaccinazione. In caso di mancata osservanza dell'obbligo vaccinale, ai genitori esercenti la responsabilità genitoriale e ai tutori è comminata una sanzione amministrativa da 500 a 7.500 euro.

Dal 1° luglio 2017 il Ministero della salute promuove iniziative di comunicazione e informazione istituzionale per illustrare e favorire la conoscenza delle nuove disposizioni. Per l'a.s. 2017/18 il Ministero della salute e il Miur avviano iniziative di formazione del personale docente ed educativo, nonché di educazione degli alunni sui temi della prevenzione sanitaria e in particolare delle vaccinazioni, anche con il coinvolgimento delle associazioni dei genitori, con un’autorizzazione di spesa di euro duecentomila per l'anno 2017.

I dirigenti scolastici, i responsabili dei servizi educativi per l'infanzia, dei centri di formazione professionale regionale e delle scuole private non paritarie sono tenuti, all'atto dell'iscrizione del minore di età compresa tra zero e sedici anni, a richiedere ai genitori e ai tutori la presentazione di idonea documentazione comprovante l'effettuazione delle vaccinazioni, ovvero l'esonero, l'omissione o il differimento, o la presentazione della richiesta di vaccinazione all'azienda sanitaria locale.

La presentazione della documentazione deve essere completata entro il termine di scadenza per l'iscrizione, e per i servizi educativi per l'infanzia e le scuole dell'infanzia, ivi incluse quelle private non paritarie, costituisce requisito di accesso. La documentazione comprovante l'effettuazione delle vaccinazioni può essere sostituita da dichiarazione sostitutiva di certificazione; in tal caso la documentazione comprovante l'effettuazione delle vaccinazioni deve essere presentata entro il 10 luglio di ogni anno. La mancata presentazione della documentazione nei termini previsti, è segnalata, entro i successivi dieci giorni, dai dirigenti scolastici all'azienda sanitaria locale, che provvede agli adempimenti di competenza.

Per l'a.s. 2017/18, la documentazione di cui sopra dev’essere presentata entro il 10 settembre; in caso di dichiarazione sostitutiva di certificazione, la documentazione comprovante l'effettuazione delle vaccinazioni obbligatorie deve essere presentata entro il 10 marzo 2018.

I minori per i quali le vaccinazioni siano state  omesse o differite sono inseriti in classi nelle quali sono presenti solo minori vaccinati o immunizzati. Entro il 31 ottobre di ogni anno i dirigenti scolastici comunicano all'azienda sanitaria locale le classi nelle quali sono presenti più di due alunni non vaccinati.

Ricordiamo che il decreto legge dovrà essere convertito in legge entro i prossimi 60 giorni.