Interventi contro la dispersione scolastica nel Mezzogiorno

Ci sono anche misure per l’istruzione nel decreto legge pubblicato lo scorso 20 giugno in Gazzetta Ufficiale, che detta disposizioni urgenti per la crescita economica nel Mezzogiorno. In particolare è prevista una procedura selettiva per la realizzazione di interventi di durata biennale per il contrasto della dispersione scolastica.

Il decreto legge 20 giugno 2017, n. 91, recante “Disposizioni urgenti per la crescita economica nel Mezzogiorno” e pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 141 del 20 giugno 2017, comprende anche misure dedicate all’istruzione.

L’articolo 11 dispone che entro trenta giorni dall’entrata in vigore del decreto legge, con decreto Miur di concerto con i Ministri dell'interno e della giustizia, saranno individuate le aree di esclusione sociale, caratterizzate da povertà educativa minorile e dispersione scolastica, nonché da un elevato tasso di fenomeni di criminalità organizzata, con l’obiettivo di realizzare specifici interventi educativi urgenti nelle regioni del Mezzogiorno volti al contrasto della povertà educativa minorile e della dispersione scolastica.

Verrà quindi indetta una procedura selettiva per la presentazione di progetti recanti la realizzazione di interventi educativi di durata biennale, volti al contrasto del rischio di fallimento formativo precoce e di povertà educativa, nonché per la prevenzione delle situazioni di fragilità nei confronti della capacità attrattiva della criminalità.

Possono partecipare alla procedura le reti di istituzioni scolastiche presenti nelle aree individuate, che abbiano attivato partenariati con enti locali, soggetti del terzo settore, strutture territoriali del CONI, delle Federazioni sportive nazionali, delle discipline sportive associate e degli enti di promozione sportiva o servizi educativi pubblici per l'infanzia, operanti nel territorio.

La procedura sarà finanziata nell'ambito delle risorse del PON Per la scuola - competenze e ambienti per l'apprendimento 2014/2020.

L’articolo 12 disciplina il costo standard per studente delle università statali, ovvero il costo di riferimento attribuito al singolo studente iscritto entro la durata normale dei corsi di studio, tenuto conto della tipologia di corso, delle dimensioni dell'ateneo e dei differenti contesti economici, territoriali e infrastrutturali in cui opera l'università. Il costo standard per studente costituisce parametro di riferimento per la ripartizione annuale di una percentuale del fondo di finanziamento ordinario (FFO).

Entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore del decreto legge, con decreto Miur, acquisti i pareri di CRUI e ANVUR, si provvede alla rideterminazione del modello di calcolo del costo standard per studente sulla base dei seguenti criteri e relativi indici di costo:  criterio del costo del personale docente; criterio del costo del personale tecnico amministrativo; criterio dei costi di funzionamento e di gestione delle strutture didattiche, di ricerca e di servizio dei diversi ambiti disciplinari.

I suddetti criteri e relativi indici sono integrati di un ulteriore importo di natura perequativa che tenga conto della diversa accessibilità di ogni università in funzione della rete dei trasporti e dei collegamenti.

Il decreto ha validità triennale e trova applicazione a decorrere dall'anno 2018 ai fini della ripartizione di una percentuale del FFO, al netto degli interventi con vincolo di destinazione.