Lavoratori “fragili”: aggiornamenti e chiarimenti

Il Ministero della Salute fornisce ulteriori aggiornamenti e chiarimenti in merito alle attività del medico competente nel contesto delle misure per il contrasto e il contenimento della diffusione del virus SARS-CoV-2 negli ambienti di lavoro e nella collettività.

La circolare interministeriale n. 13 del 4 settembre 2020 riporta le Indicazioni operative per i cosiddetti lavoratori “fragili”, soffermandosi sul ruolo del medico competente, circa l'opportunità che lo stesso, nel contesto generale di ripartenza delle attività lavorative in fase pandemica, andasse a supportare il datore di lavoro nella attuazione delle misure di prevenzione e protezione.

È chiarito il concetto di fragilità che è individuato in quelle condizioni dello stato di salute del lavoratore/lavoratrice rispetto alle patologie preesistenti che potrebbero determinare, in caso di infezione, un esito più grave.

In riferimento riferimento all'età, va chiarito che tale parametro, da solo, non costituisce elemento sufficiente per definire uno stato di fragilità nelle fasce di età lavorative.

Ai lavoratori e alle lavoratrici deve essere assicurata la possibilità di richiedere al datore di lavoro l'attivazione di adeguate misure di sorveglianza sanitaria, in ragione dell'esposizione al rischio da SARS-CoV-2, in presenza di patologie con scarso compenso clinico.

Si rendono note e chiare anche le modalità di espletamento delle visite mediche che dovranno opportunamente svolgersi in una infermeria aziendale o ambiente idoneo di metratura tale da consentire il necessario distanziamento tra il medico e il lavoratore/lavoratrice soggetto a visita, con sufficiente ricambio d'aria e che permetta un'adeguata igiene delle mani.