Dirigenti scolastici "fragili": le indicazioni

Si forniscono indicazioni in riferimento agli specifici adempimenti di competenza dei direttori generali e dei dirigenti titolari degli Uffici scolastici regionali in materia di Dirigenti scolastici che si trovano in una condizione di fragilità.

Il Ministero dell'Istruzione, in riferimento alle indicazioni operative in materia di lavoratori “fragili”, riporta indicazioni operative, con la nota n. 36611 del 18 novembre 2020, per i Dirigenti scolastici che si trovino in condizione di fragilità.

Si chiarisce infatti che devono ritenersi generalmente applicabili anche al personale dirigente scolastico, le indicazioni descritte nella nota n. 1585 del Capo Dipartimento per il sistema educativo di istruzione e di formazione dell'11 settembre 2020.

Al riguardo il Direttore generale o dirigente titolare dell’USR, su istanza dell’interessato, segue parimenti per il Dirigente scolastico, l’iter indicato ed invia il soggetto "fragile" alla visita del medico competente. A seguito del riconoscimento della fragilità e sulla base del referto, avuto anche riguardo alle condizioni di lavoro, il direttore dell’USR, tenuto conto anche dell’eventuale organizzazione, nell’istituto di titolarità, dell’attività didattica secondo le modalità della D.D.I., può ammettere che il dirigente scolastico presti la propria attività in modalità agile fino al termine indicato nella certificazione medica.

È pertanto opportuno che il dirigente, qualora residente in altra regione, anche se in lavoro agile, adotti ogni modalità organizzativa atta a garantire il corretto funzionamento dell’istituzione scolastica cui è preposto.

Con la nota, il Ministero ricorda infatti che la particolare situazione delle istituzioni scolastiche e la continua evoluzione delle condizioni in cui esse si trovano ad operare richiedono, come comprovato in questi mesi, una capacità di intervento ed un’attenzione gestionale che deve comunque essere assicurata in caso di necessità.