D.P.C.M. 3 novembre 2020: Nota operativa del Ministero dell'Istruzione

in considerazione dell'evolversi della situazione epidemiologica, con il DPCM 3 novembre 2020, il Presidente del Consiglio dei Ministri ha impartito disposizioni valide per tutto il sistema nazionale di istruzione, graduate altresì anche sulla base del livello di incidenza del contagio su alcuni territori, particolarmente colpiti dall’epidemia.

Il Ministero dell'Istruzione ha pubblicato la nota n. 1990 del 5 novembre 2020, con indicazioni operative per le scuole del territorio nazionale, a seguito del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 3 novembre.

Si dispone che le istituzioni scolastiche secondarie di secondo grado adottano forme flessibili nell’organizzazione dell’attività didattica in modo che il 100% delle attività sia svolta tramite il ricorso alla didattica digitale integrata. In via ordinaria, dunque, a far data dal giorno 6 novembre 2020 e sino al 3 dicembre, salvo ulteriori proroghe, le istituzioni scolastiche secondarie di secondo grado e, in analogia, i percorsi di IeFP presso le istituzioni scolastiche, di ITS, di IFTS, i corsi di istruzione serale per gli adulti, adottano le misure previste in materia di autonomia didattica e organizzativa.

Per ciò che riguarda la scuola dell'infanzia, il primo ciclo di istruzione e per i servizi educativi per l’infanzia, l'attività didattica ed educativa continueranno a svolgersi in presenza con uso obbligatorio di dispositivi di protezione delle vie respiratorie salvo che per i bambini di età inferiore ai sei anni e per i soggetti con patologie o disabilità incompatibili con l'uso della mascherina.

Il D.P.C.M. ha previsto poi che siano adottate ulteriori misure di contenimento del contagio su alcune aree del territorio nazionale caratterizzate da uno scenario di massima gravità e da un livello di rischio alto. Nelle aree individuate ad oggi dalle ordinanze del Ministro della Salute è necessario disporre l’applicazione delle ulteriori misure in argomento, tra le quali rientra l’estensione della modalità didattica digitale in via esclusiva, per il 100 per cento del tempo scuola, anche alle seconde e terze classi delle scuole secondarie di I grado.

Con particolare riferimento agli allievi frequentanti queste ultime, si evidenzia che in ogni modo andrà garantita l’effettiva inclusione scolastica, in special modo per gli alunni con disabilità, attraverso l’attivazione di tutte le forme di raccordo e collaborazione possibili con gli altri enti responsabili del loro successo formativo, sia in materia di assistenza specialistica che di trasporto scolastico, al fine di rendere un effettivo servizio di istruzione e di realizzare, in concreto, il diritto allo studio previsto dalla Costituzione.

Si ricorda quindi l'impegno di ogni dirigente scolastico di assicurare la funzione dell’istituzione scolastica dal punto di vista tanto didattico, sentiti gli organi collegiali, quanto amministrativo. La varietà delle situazioni delle istituzioni scolastiche chiamate ad attivare la DDI in forma esclusiva suggerisce di evitare indicazioni tassative, ma di invitare a correlare le soluzioni organizzative, adottate dal DS sulla base dei propri poteri datoriali, intorno a questo principio. I docenti invece, dovranno adottare ogni disposizione organizzativa atta a creare le migliori condizioni per l’erogazione della didattica a distanza.

Nella nota, infine, sono riportate indicazioni operative per tutte le attività convittuali, le scuole con sedi carcerarie, in particolar modo con riferimento alle sezioni minorili in cui è necessario garantire il diritto all'istruzione, secondo le modalità da concordare con i direttori degli istituti penitenziari e per l'istruzione degli adulti che, rientrando per offerta formativa nell'istruzione del primo ciclo, ne deve seguire le prescrizioni.