Permessi Sindacali comparto scuola

Nel trasmettere i prospetti orari dei permessi sindacali retribuiti ripartiti per provincia, il Miur fornisce indicazioni per il periodo 1.9.2016/31.8.2017. I permessi per ciascun dirigente sindacale tenuto ad assicurare la continuità didattica non possono superare i cinque giorni lavorativi a bimestre e i dodici giorni nel corso dell'anno scolastico.

Il Miur ha provveduto alla determinazione e ripartizione del monte-ore dei permessi sindacali retribuiti per il periodo 1.9.2016/31.8.2017. Con nota 12 gennaio 2017 prot. n. 941, nel trasmettere i prospetti ripartiti per ogni singola provincia, contenenti il numero delle ore spettanti a ciascuna organizzazione sindacale, fornisce alcune precisazioni.

I dirigenti delle OO.SS. rappresentative, non collocati in distacco o aspettativa sindacale, possono fruire di permessi sindacali retribuiti, giornalieri ed orari per:

  • l'espletamento del loro mandato;
  • partecipazione a trattative sindacali;
  • partecipazione a convegni e congressi di natura sindacale.

I suddetti permessi non possono superare bimestralmente, per ciascun dirigente sindacale tenuto ad assicurare la continuità didattica, i cinque giorni lavorativi e, in ogni caso, i dodici giorni nel corso di tutto l'anno scolastico. Nella singola istituzione scolastica, nel periodo in cui si svolge la contrattazione integrativa, il cumulo dei permessi, fermo rimanendo il limite massimo di dodici giorni nel corso dell'anno scolastico, può essere diversamente modulato previo accordo tra le parti.

Nel caso di fruizione di permesso sindacale giornaliero, dovrà essere conteggiato un numero di ore pari all'orario di lavoro giornaliero del dirigente sindacale che ne usufruisce.

Le organizzazioni sindacali comunicano per iscritto all' Amministrazione i nominativi dei dirigenti sindacali titolari dei permessi. Con le stesse modalità dovranno essere comunicate le eventuali successive modifiche.

Della fruizione del permesso sindacale va previamente avvertito il dirigente responsabile della struttura o unità operativa di appartenenza del dipendente. Nella richiesta di fruizione del permesso deve essere specificato, a cura dell'associazione sindacale richiedente, oltre al periodo dell'assenza e della relativa durata, l'esatta imputazione dell'assenza medesima. La verifica dell'effettiva utilizzazione dei permessi sindacali da parte del dirigente sindacale rientra nella responsabilità dell'associazione sindacale di appartenenza dello stesso.