Ottava salvaguardia: istruzioni operative

Entro il 2 marzo i lavoratori interessati a rientrare nella cd. ottava salvaguardia devono presentare la domanda di accesso al beneficio. L’Inps fornisce le istruzioni operative per l’applicazione delle nuove disposizioni in materia, introdotte dalla legge di bilancio.

Con circolare 26 gennaio 2017 n. 11 l’Inps fornisce le istruzioni operative per l’applicazione delle nuove disposizioni in materia di salvaguardia pensionistica (c.d. ottava salvaguardia); in particolare si elencano le tipologie di lavoratori di cui all’articolo 1, comma 214, della legge n. 232 del 2016  ed i relativi criteri di ammissione alla salvaguardia.

I lavoratori interessati a rientrare nella cd. ottava salvaguardia devono presentare istanza di accesso al beneficio entro il 2 marzo 2017:

  • i soggetti in mobilità o trattamento speciale edile e prosecutori volontari, iscritti alle gestioni private, pubbliche e dei lavoratori di sport e spettacolo, devono presentare istanza di accesso al beneficio previsto dalla salvaguardia in parola all’INPS. Avverso il provvedimento di diniego di accesso al beneficio in argomento, gli interessati potranno presentare istanza di riesame, presso la Sede competente, entro 30 gg. dalla data di ricevimento del predetto provvedimento.
  • i soggetti cessati per accordi e risoluzione unilaterale, in congedo ai sensi dell’art. 42, c. 5, del decreto legislativo n. 151 del 2001, con contratto a tempo determinato, devono presentare istanza di accesso al beneficio previsto dalla salvaguardia in parola alle Direzioni territoriali del lavoro competenti. Anche per tali lavoratori è prevista la possibilità di anticipare la trattazione del conto presentando istanza, oltre che alle Direzioni territoriali del lavoro, anche all’INPS online, direttamente o per il tramite del patronato.

Dopo il 2 marzo i soggetti beneficiari riceveranno le lettere attestanti il diritto ad accedere a pensione in salvaguardia.

L'INPS provvede al monitoraggio delle domande di pensionamento inoltrate dai lavoratori che intendono avvalersi del beneficio della salvaguardia, sulla base della data di cessazione del rapporto di lavoro. Qualora dal monitoraggio risulti il raggiungimento del limite numerico delle domande di pensione e dei limiti di spesa determinati, l’INPS non prende in esame ulteriori domande.

I trattamenti pensionistici da liquidare in favore dei soggetti beneficiari della salvaguardia non possono avere decorrenza anteriore al 1° gennaio 2017.