Svolgimento prove INVALSI per alunni con BES

Il mese prossimo è previsto lo svolgimento delle prove Invalsi nelle classi II e V primaria, II secondaria secondo grado. L’Invalsi ha diramato una nota con apposite istruzioni volte alla somministrazione delle prove agli alunni con bisogni educativi speciali (BES).

Le esigenze degli alunni con bisogni educativi speciali (BES) sono molteplici e difficilmente individuabili a priori in modo completo ed esaustivo; pertanto la valutazione del singolo caso dev’essere effettuata dal Dirigente scolastico che conosce la situazione del singolo studente e può adottare le misure idonee per coniugare le necessità di ogni allievo con BES e il regolare svolgimento delle prove per gli altri studenti, senza che per questi ultimi venga modificato il protocollo di somministrazione standard che è garanzia fondamentale per assicurare l'affidabilità delle rilevazioni INVALSI.

La nota 20 marzo 2017 riassume le diverse casistiche in una tabella riepilogativa:




Svolgimento prove INVALSI

Inclusione dei risultati nei dati di classe e di scuola

Strumenti compensativi
o altre misure

Documento di riferimento

BES

Disabilità certificata ai sensi dell'art. 3 c. 1 e c. 3 della legge 104/1992

Disabilità intellettiva

Decide la scuola

NO

Tempi più lunghi e strumenti tecnologici (art.16, c. 3 L.104/92)

Decide la scuola

PEI

Disabilità sensoriale e motoria

SÌ(c)

Decide la scuola

PEI

Altra disabilità

Decide la scuola

NO(b)

Decide la scuola

PEI

Disturbi evolutivi specifici (con certificazione o diagnosi)

DSA certificati ai sensi della legge 170/2010(d)

Decide la scuola

SÌ(a)

Decide la scuola

PDP

Diagnosi di ADHD
- Borderline cognitivi
- Altri Disturbi evolutivi specifici

SÌ(a)

Decide la scuola

PDP

Svantaggio socio-economico, linguistico e culturale


NO

-

(a) A condizione che le misure compensative o dispensative siano concretamente idonee al superamento della specifica disabilità o dello specifico disturbo.

(b) Salvo diversa richiesta della scuola.

(c) A condizione che i dispositivi e gli strumenti di mediazione o trasduzione sensoriale (ad esempio, sintesi vocale) siano concretamente idonei al superamento della specifica disabilità sensoriale.

(d) Sono ricompresi anche gli alunni e gli studenti con diagnosi di DSA in attesa di certificazione.