Documento del 15 maggio: le regole per la privacy

Nel documento del 15 maggio, finalizzato a orientare la commissione nella redazione delle tracce per la terza prova dell’esame di Stato, non è necessario fornire dati personali riferiti agli studenti. Il Garante per la privacy ha pubblicato una nota di chiarimento.

Com’è noto, per consentire alla commissione di esame di predisporre le tracce della terza prova degli esami di Stato II ciclo, i consigli di classe sono chiamati ad elaborare, entro il 15 maggio, un apposito documento che esplicita i contenuti, i metodi, i mezzi, gli spazi ed i tempi del percorso formativo, nonché i criteri, gli strumenti di valutazione adottati e gli obiettivi raggiunti.

Tale documento deve essere immediatamente affisso all'albo dell'istituto e consegnato in copia a ciascun candidato. Chiunque abbia interesse può estrarne copia. Tali obblighi di pubblicazione si intendono assolti con la pubblicazione sul sito internet istituzionale della scuola; i contenuti sono quindi indicizzati nelle rete.

Nella prassi, anche sulla base di specifici modelli predisposti da alcune scuole, taluni anche reperibili in rete, il documento in esame viene redatto riportando dati personali riferiti agli studenti, dall'elenco nominativo degli studenti appartenenti alle ultime classi, ad ulteriori informazioni anagrafiche o relative al rendimento scolastico.

Con nota 21 marzo 2017, prot. n. 10719 il Garante per la protezione dei dati personali ricorda che le amministrazioni pubbliche, prima di mettere a disposizione sui propri siti web istituzionali atti e documenti amministrativi contenenti dati personali, devono verificare che sia espressamente previsto l'obbligo di pubblicare anche dati personali, ovvero valutare, caso per caso, se tale diffusione sia effettivamente necessaria rispetto alle finalità sottese alla diffusione del documento.

Pertanto, in un documento finalizzato ad orientare la commissione esaminatrice nella redazione del testo della terza prova che sia il più adeguato possibile alla totalità degli studenti esaminandi, non si ha alcuna ragionevole evidenza della necessità di fornire dati personali riferiti ai singoli studenti.

È chiaro, infatti, che il senso del documento sia quello di mettere in evidenza il percorso didattico e formativo di ciascuna classe, prescindendo dalle peculiarità dei singoli elementi che la compongono. Risulta quindi priva del necessario fondamento normativo la diffusione di un documento redatto in modo tale da comprendere anche riferimenti ai singoli studenti.