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Decreto M.I.M. 29.05.2024, n. 104

Procedura concorsuale per titoli ed esami per l'accesso al ruolo degli insegnanti di religione cattolica nella scuola secondaria di primo e secondo grado ai sensi del comma 1 dell'articolo 1-bis del decreto-legge 29 ottobre 2019, n.126, convertito con modificazioni dalla legge 20 dicembre 2019, n. 159.
Formula iniziale - 

Art. 1 -  Oggetto

Art. 2 -  Definizioni

Art. 3 -  Posti da destinare al concorso e organizzazione della procedura concorsuale

Art. 4 -  Requisiti di ammissione al concorso

Art. 5 -  Articolazione del concorso

Art. 6 -  Prova scritta

Art. 7 -  Prova orale

Art. 8 -  Valutazione delle prove e dei titoli

Art. 9 -  Predisposizione delle prove. Commissione nazionale

Art. 10 -  Graduatorie di merito regionali

Art. 11 -  Istanze di partecipazione: termine e modalità di presentazione delle domande

Art. 12 -  Disposizioni a favore di alcune categorie di candidati

Art. 13 -  Diario e sede di svolgimento delle prove d'esame

Art. 14 -  Commissioni esaminatrici

Art. 15 -  Requisiti dei presidenti

Art. 16 -  Requisiti dei componenti

Art. 17 -  Requisiti dei componenti aggregati

Art. 18 -  Condizioni personali ostative all'incarico di presidente e componente delle commissioni

Art. 19 -  Formazione delle commissioni esaminatrici

Art. 20 -  Disposizioni relative alle scuole con lingua di insegnamento slovena e bilingue sloveno- italiano, alla Regione Valle d'Aosta e alle Province di Trento e Bolzano

Art. 21 -  Assunzione in servizio e percorso di formazione e prova

Art. 22 -  Accesso agli atti

Art. 23 -  Ricorsi

Art. 24 -  Trattamento dei dati personali

Art. 25 -  Norme di salvaguardia

Formula iniziale

IL MINISTRO DELL'ISTRUZIONE E DEL MERITO

Visto il decreto-legge 30 aprile 2022, n.36, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 giugno 2022, n.79, recante: "Ulteriori misure urgenti per l'attuazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR)";

Visto l'articolo 1-bis, comma 1, del decreto-legge 29 ottobre 2019, n.126, convertito, con modificazioni, dalla legge 20 dicembre 2019, n.159, come modificato dall'articolo 47, comma 9, lett. a), del decreto-legge 30 aprile 2022, n. 36, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 giugno 2022, n.79, dall'articolo 5, comma 3, del decreto-legge 29 dicembre 2022, n. 198, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 febbraio 2023, n. 14, e, successivamente, dall'articolo 20, comma 6, lett. a), del decreto-legge 22 giugno 2023, n. 75, convertito, con modificazioni, dalla legge 10 agosto 2023, n. 112, come da ultimo modificato dall'articolo 10, comma 2-ter, del decreto-legge 29 settembre 2023, n. 132, introdotto dalla legge di conversione 27 novembre 2023, n. 170;

Visto l'articolo 1-bis, comma 2, del decreto-legge 29 ottobre 2019, n.126, convertito, con modificazioni, dalla legge 20 dicembre 2019, n.159, come sostituito dall'articolo 47, comma 9, lett. b), del decreto-legge 30 aprile 2022, n.36, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 giugno 2022, n.79 e, successivamente, modificato dall'articolo 20, comma 6, lett. b), del decreto- legge 22 giugno 2023, n.75, convertito, con modificazioni, dalla legge 10 agosto 2023, n.112;

Visto il decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 59, recante "Riordino, adeguamento e semplificazione del sistema di formazione iniziale e di accesso nei ruoli di docente nella scuola secondaria per renderlo funzionale alla valorizzazione sociale e culturale della professione, a norma dell'articolo 1, commi 180 e 181, lettera b), della legge 13 luglio 2015, n. 107" e, in particolare, l'articolo 13, come sostituito dall'articolo 44, comma 1, lett. h), del decreto-legge 30 aprile 2022, n. 36, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 giugno 2022, n. 79;

Visto il decreto del Ministro dell'istruzione 16 agosto 2022, n. 226, recante "Disposizioni concernenti il percorso di formazione e di prova del personale docente ed educativo, ai sensi dell'articolo 1, comma 118, della legge 13 luglio 2015, n. 107 e dell'articolo 13, comma 1 del decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 59, nonché la disciplina delle modalità di svolgimento del test finale e definizione dei criteri per la valutazione del personale in periodo di prova, ai sensi dell'articolo 44, comma 1, lett. g), del decreto legge 30 aprile 2022, n. 36, convertito con modificazioni dalla legge 29 giugno 2022, n. 79";

Vista la legge 25 marzo 1985, n. 121, concernente "Ratifica ed esecuzione dell'Accordo con protocollo addizionale, firmato a Roma il 18 febbraio 1984, che apporta modificazioni al Concordato lateranense dell'11 febbraio 1929, tra la Repubblica italiana e la Santa Sede";

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 16 dicembre 1985, n.751, recante "Esecuzione dell'intesa tra l'autorità scolastica italiana e la Conferenza episcopale italiana per l'insegnamento della religione cattolica nelle scuole pubbliche";

Vista la legge 18 luglio 2003, n. 186, recante "Norme sullo stato giuridico degli insegnanti di religione cattolica degli istituti e delle scuole di ogni ordine e grado";

Visto il decreto-legge 5 dicembre 2005, n. 250, recante "Misure urgenti in materia di scuola, università, beni culturali ed in favore di soggetti affetti da gravi patologie, nonché in tema di rinegoziazione di mutui, di professioni e di sanità", convertito con modificazioni dalla legge 3 febbraio 2006, n. 27, e in particolare l'articolo 1-ter concernente l'inquadramento nei ruoli degli insegnanti di religione cattolica;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 20 agosto 2012, n. 175, recante "Esecuzione dell'Intesa tra il Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca e il Presidente della Conferenza episcopale italiana per l'insegnamento della religione cattolica nelle scuole pubbliche, firmata il 28 giugno 2012";

Visto il decreto del Ministro della Pubblica Istruzione 15 luglio 1987, recante "Esecuzione dell'Intesa tra l'autorità scolastica italiana e la Conferenza episcopale italiana. Titoli di qualificazione professionale per l'Irc: elenco delle discipline ecclesiastiche e degli istituti abilitati al rilascio dei titoli";

Visto il decreto del Ministro dell'Istruzione 24 luglio 2020, n. 70, che disciplina i titoli validi per l'insegnamento della religione cattolica, nonché le Facoltà e gli Istituti approvati dalla Santa Sede, abilitati a rilasciare i suddetti titoli;

Vista la nota CEI prot. 644/2024 del 28 febbraio 2024 che trasmette il decreto n. 704/2009 della CEI recante "Nota di ricezione dell'Istruzione sugli Istituti Superiori di Scienze Religiose, pubblicata dalla Congregazione per l'educazione cattolica", concernente l'equivalenza tra i titoli della Laurea Magistrale in Scienze Religiose e della Licenza in Scienze Religiose;

Vista la nota CEI prot. 833/2024 del 21 marzo 2024 con cui si rappresenta che il Diploma di Alta Specializzazione in Scienze Religiose, rilasciato dall'Istituto Superiore di Scienze Religiose "Italo Mancini" dell'Università di Urbino, per riconoscimento della Congregazione per l'Educazione Cattolica con lettera Prot.n. 776/2007 del 23 maggio 2009, equivale al Titolo di Licenza in Scienze Religiose e, in Italia, per la determinazione del Consiglio Episcopale Permanente dell'8 giugno 2009, prot. 464/2009, alla Laurea Magistrale in Scienze Religiose;

Vista la legge 7 agosto 1990, n. 241, recante "Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi";

Vista la legge 19 novembre 1990, n. 341, recante "Riforma degli ordinamenti didattici universitari";

Vista la legge 28 marzo 1991, n. 120, recante "Norme in favore dei privi della vista per l'ammissione ai concorsi nonché alla carriera direttiva nella pubblica amministrazione e negli enti pubblici, per il pensionamento, per l'assegnazione di sede e la mobilità del personale direttivo e docente della scuola";

Vista la legge 5 febbraio 1992, n. 104, recante "Legge-quadro per l'assistenza, l'integrazione sociale e i diritti delle persone handicappate";

Visto il decreto-legge 9 giugno 2021, n. 80, recante "Misure urgenti per il rafforzamento della capacità amministrativa delle pubbliche amministrazioni funzionale all'attuazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR) e per l'efficienza della giustizia", convertito con modificazioni dalla legge 6 agosto 2021, n. 113, e, in particolare, l'articolo 3, comma 4-bis;

Visto il decreto della Presidenza del Consiglio dei ministri - Dipartimento della Funzione Pubblica 9 novembre 2021, recante "Modalità di partecipazione ai concorsi pubblici per i soggetti con disturbi specifici dell'apprendimento";

Visto il decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297, recante "Approvazione del testo unico delle disposizioni legislative vigenti in materia di istruzione, relative alle scuole di ogni ordine e grado";

Vista la legge 12 marzo 1999, n. 68, recante "Norme per il diritto al lavoro dei disabili" e il relativo regolamento di esecuzione emanato con decreto del Presidente della Repubblica 10 ottobre 2000, n. 333;

Vista la legge 3 maggio 1999, n. 124, recante "Disposizioni urgenti in materia di personale scolastico", come modificata dal decreto-legge 13 giugno 2023, n. 69, convertito, con modificazioni, dalla legge 10 agosto 2023, n. 103;

Visto il decreto legislativo 30 giugno 1999, n. 233, recante "Riforma degli organi collegiali territoriali della scuola, a norma dell'articolo 21 della legge 15 marzo 1997, n. 59" e, in particolare, gli articoli 2 e 3;

Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, recante "Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche" e, in particolare, l'articolo 35 concernente il reclutamento del personale nelle pubbliche amministrazioni, ove al comma 3 è consentito il ricorso, "all'ausilio di sistemi automatizzati, diretti anche a realizzare forme di preselezione"; l'articolo 35-bis, concernente "La prevenzione del fenomeno della corruzione nella formazione di commissioni e nelle assegnazioni agli uffici"; l'articolo 35- ter che ha introdotto il "Portale unico del reclutamento" ai fini dell'accesso ai concorsi pubblici; l'articolo 37, che ha stabilito che i bandi di concorso per l'accesso alle pubbliche amministrazioni prevedano l'accertamento della conoscenza della lingua inglese, nonché, ove opportuno in relazione al profilo professionale richiesto, di altre lingue straniere, nonché l'articolo 38, in merito all'accesso ai posti di lavoro presso le amministrazioni pubbliche da parte dei cittadini degli Stati membri dell'Unione Europea e dei loro familiari non aventi la cittadinanza di uno Stato membro;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 9 maggio 1994, n. 487, "Regolamento recante norme sull'accesso agli impieghi nelle pubbliche amministrazioni e le modalità di svolgimento dei concorsi, dei concorsi unici e delle altre forme di assunzione nei pubblici impieghi", come modificato dal decreto del Presidente della Repubblica 16 giugno 2023, n. 82;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, recante "Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa";

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 12 aprile 2006, n. 184, "Regolamento recante disciplina in materia di accesso ai documenti amministrativi";

Visto il decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, recante "Codice in materia di protezione dei dati personali, recante disposizioni per l'adeguamento dell'ordinamento nazionale al regolamento (UE) n. 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 aprile 2016, relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati e che abroga la direttiva 95/96/CE" e successive modifiche ed integrazioni e le Linee guida del Garante per la Protezione dei Dati personali del 14 giugno 2007 e del 12 giugno 2014;

Visto il regolamento 27 aprile 2016, n. 2016/679/UE del Parlamento Europeo e del Consiglio relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati, cd. "GDPR";

Visti i decreti legislativi 9 luglio 2003, nn. 215 e 216, concernenti, rispettivamente, "Attuazione della direttiva 2000/43/CE per la parità di trattamento tra le persone, indipendentemente dalla razza e dall'origine etnica", e "Attuazione della direttiva 2000/78/CE per la parità di trattamento in materia di occupazione e di condizioni di lavoro";

Visto il decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, recante "Codice dell'amministrazione digitale";

Visto il decreto legislativo 17 ottobre 2005, n. 226, recante "Norme generali e livelli essenziali delle prestazioni relativi al secondo ciclo del sistema educativo di istruzione e formazione, a norma dell'articolo 2 della legge 28 marzo 2003, n. 53";

Visto il decreto legislativo 11 aprile 2006, n. 198, recante "Codice delle pari opportunità tra uomo e donna, a norma dell'articolo 6 della legge 28 novembre 2005, n. 246";

Visto il decreto legislativo 9 novembre 2007 n. 206, recante "Attuazione della direttiva 2005/36/CE relativa al riconoscimento delle qualifiche professionali, nonché della direttiva 2006/100/CE che adegua determinate direttive sulla libera circolazione delle persone a seguito dell'adesione di Bulgaria e Romania";

Visto il decreto legislativo 19 novembre 2007, n. 251 e, in particolare, l'articolo 25, in merito all'accesso all'occupazione dei titolari dello status di rifugiato o dello status di protezione sussidiaria;

Vista la legge 18 giugno 2009, n. 69, recante "Disposizioni per lo sviluppo economico, la semplificazione, la competitività nonché in materia di processo civile" e, in particolare, l'articolo 32;

Vista la legge 8 ottobre 2010, n. 170, recante "Nuove norme in materia di disturbi specifici di apprendimento in ambito scolastico";

Visto il decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66, recante "Codice dell'ordinamento militare" e, in particolare, gli articoli 678, comma 9, e 1014;

Visto l'articolo 18, comma 4, del decreto legislativo 6 marzo 2017, n. 40, come

sostituito dall'articolo 1, comma 9-bis, del decreto-legge 22 aprile 2023, n. 44, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 giugno 2023, n. 74;

Visto il decreto-legge 9 febbraio 2012, n. 5, recante "Disposizioni urgenti in materia di semplificazione e sviluppo" convertito con modificazioni dalla legge 4 aprile 2012, n. 35, e, in particolare, l'articolo 8, comma 1, ove si dispone che le domande e i relativi allegati per la partecipazione a concorsi per l'assunzione nelle pubbliche amministrazioni centrali siano inviate esclusivamente per via telematica;

Vista la legge 13 luglio 2015, n. 107, recante "Riforma del sistema nazionale di istruzione e formazione e delega per il riordino delle disposizioni legislative vigenti";

Visto il decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 61, recante "Revisione dei percorsi dell'istruzione professionale nel rispetto dell'articolo 117 della Costituzione, nonché raccordo con i percorsi dell'istruzione e formazione professionale, a norma dell'articolo 1, commi 180 e 181, lettera d), della legge 13 luglio 2015, n. 107";

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 15 marzo 2010, n. 87, "Regolamento recante norme per il riordino degli istituti professionali, a norma dell'articolo 64, comma 4, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133" e le relative Linee Guida;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 15 marzo 2010, n. 88, "Regolamento recante norme per il riordino degli istituti tecnici a norma dell'articolo 64, comma 4, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133" e le relative Linee Guida;

Visto il decreto-legge 23 settembre 2022, n. 144, recante "Ulteriori misure urgenti in materia di politica energetica nazionale, produttività delle imprese, politiche sociali e per la realizzazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR)", convertito, con modificazioni, dalla legge 17 novembre 2022, n. 175 e, in particolare, l'articolo 27 concernente "Misure per la riforma degli istituti professionali".

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 15 marzo 2010, n. 89, "Regolamento recante revisione dell'assetto ordinamentale, organizzativo e didattico dei licei a norma dell'articolo 64, comma 4, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133" e le relative Indicazioni Nazionali;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 20 agosto 2012, n.176, "Esecuzione dell'intesa sulle indicazioni didattiche per l'insegnamento della religione cattolica nelle scuole del secondo ciclo di istruzione e nei percorsi di istruzione e formazione professionale firmata il 28 giugno 2012 tra il Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca e il Presidente della Conferenza episcopale italiana";

Visto il decreto del Ministro dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica 26 maggio 1998 recante "Criteri generali per la disciplina da parte delle università degli ordinamenti dei Corsi di laurea in scienze della formazione primaria e delle Scuole di specializzazione all'insegnamento secondario" e, in particolare, l'articolo 4;

Visto il decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca 10 settembre 2010, n. 249 con il quale è stato adottato il Regolamento concernente la "Definizione della disciplina dei requisiti e delle modalità della formazione iniziale degli insegnanti della scuola dell'infanzia, della scuola primaria e della scuola secondaria di primo e secondo grado, ai sensi dell'articolo 2, comma 416, della legge 24 dicembre 2007, n. 244";

Visto il decreto del Ministro dell'istruzione 10 marzo 2022, n. 62, recante "Requisiti per la valutazione e il riconoscimento della validità delle certificazioni delle competenze linguistico-comunicative in lingua straniera del personale scolastico";

Visto il decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca 27 ottobre 2015, n. 850, recante "Obiettivi, modalità di valutazione del grado di raggiungimento degli stessi, attività formative e criteri per la valutazione del personale docente ed educativo in periodo di formazione e di prova, ai sensi dell'articolo 1, comma 118, della legge 13 luglio 2015, n. 107";

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 22 febbraio 2024 recante l'autorizzazione al Ministero dell'istruzione e del merito all'avvio di procedure concorsuali per n. 6.428 posti di insegnante di religione cattolica per tutti gli ordini e gradi di scuola;

Considerato che ai sensi dell'articolo 1-bis, comma 1, del decreto-legge 29 ottobre 2019, n. 126, alle procedure ordinarie è assegnato il trenta percento dei posti vacanti e disponibili per il triennio scolastico 2022/23-2024/25, pari a 1.928 posti, di cui n. 1.001 posti per la scuola secondaria di primo e secondo grado;

Vista l'Intesa tra il Ministro dell'istruzione e del merito e il Presidente della Conferenza episcopale italiana n. 1 dell'11 gennaio 2024, concernente la "Procedura concorsuale per la copertura dei posti di insegnamento della religione cattolica ai sensi del comma 1 dell'art.1-bis del decreto-legge 29 ottobre 2019, n.126, convertito con modificazioni dalla legge 20 dicembre 2019, n. 159";

Sentite le organizzazioni sindacali,

Vista la richiesta di acquisizione di parere al Consiglio superiore della pubblica istruzione (d'ora in poi CSPI);

Visto il parere del CSPI, reso nell'adunanza del 17 maggio 2024, n.126;

 

DECRETA

Art. 1 - Oggetto

1. È indetta una procedura concorsuale su base regionale, per titoli ed esami, ai sensi dell'articolo 1-bis, comma 1, del decreto-legge 29 ottobre 2019, n.126, per l'accesso ai ruoli regionali, articolati per ambiti territoriali corrispondenti alle diocesi, degli insegnanti di religione cattolica della scuola secondaria di primo e secondo grado. La procedura è finalizzata alla copertura di n. 1.001 posti vacanti e disponibili per il triennio scolastico 2022/2023-2024/2025, determinati a norma dell'articolo 2 della legge 18 luglio 2003, n.186, secondo quanto riportato nell'Allegato 1 che costituisce parte integrante del presente bando. Con separati provvedimenti, gli USR ripartiscono i contingenti dei posti di cui all'Allegato 1 del presente decreto tra gli ambiti territoriali corrispondenti alle diocesi. Gli anzidetti provvedimenti sono pubblicati sul Portale Unico e sul sito istituzionale del Ministero contestualmente alla pubblicazione del presente bando.

2. Il presente bando disciplina, altresì, i requisiti di ammissione alla procedura concorsuale, le modalità di versamento del contributo di partecipazione, il termine, il contenuto e le modalità di presentazione delle istanze di partecipazione al concorso, il contingente dei posti, distinti per regione, l'eventuale aggregazione interregionale delle procedure, l'organizzazione delle prove d'esame, la procedura di attribuzione del contratto a tempo indeterminato, le modalità di informazione ai candidati ammessi alla procedura concorsuale, i documenti richiesti per l'assunzione, l'informativa sul trattamento dei dati personali.

Art. 2 - Definizioni

1. Ai fini del presente bando si applicano le seguenti definizioni:

1. Ministero: Ministero dell'istruzione e del merito;

2. Intesa: Intesa tra il Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca e il Presidente della Conferenza episcopale italiana per l'insegnamento della religione cattolica nelle scuole pubbliche, resa esecutiva ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 20 agosto 2012, n. 175;

3. Decreto-legge: il decreto-legge 29 ottobre 2019, n.126, convertito, con modificazioni, dalla legge 20 dicembre 2019, n.159;

4. Legge: la legge 18 luglio 2003, n.186 recante "Norme sullo stato giuridico degli insegnanti di religione cattolica degli istituti e delle scuole di ogni ordine e grado;

5. Testo unico: decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297 e successive modificazioni;

6. USR: Ufficio scolastico regionale o Uffici scolastici regionali;

7. Dirigenti preposti agli USR: i direttori generali degli USR o i dirigenti di seconda fascia preposti alla direzione di un USR;

8. Professori universitari: i professori universitari di prima e seconda fascia;

9. Dirigenti tecnici: dirigenti di seconda fascia che svolgono la funzione tecnico-ispettiva di cui all'articolo 419 del decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297;

10. Portale Unico: Portale Unico del reclutamento, gestito dal Dipartimento della Funzione Pubblica della Presidenza del Consiglio dei ministri, ai sensi dell'articolo 35-ter del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165.

Art. 3 - Posti da destinare al concorso e organizzazione della procedura concorsuale

1. L'Allegato 1 determina il numero di posti banditi in ciascuna regione. La successiva ripartizione dei posti tra le istituzioni scolastiche all'interno delle diocesi della medesima regione sarà effettuata con decreto dell'USR.

2. La procedura concorsuale è curata dall'USR in cui è situata la sede di titolarità dell'ordinario della Diocesi. Nell'Allegato 2 del presente bando sono individuati le diocesi e gli USR responsabili della procedura concorsuale. Qualora il territorio di una Diocesi insista su più regioni, la competenza all'organizzazione del concorso per i posti delle scuole comprese in detto territorio è attribuita all'USR nel cui ambito territoriale di competenza è situata la sede diocesana. Nell'ipotesi di cui al precedente periodo la competenza alla ripartizione dei posti disponibili e vacanti è attribuita all'USR nel cui ambito territoriale sono ubicate le istituzioni scolastiche, sentito l'ordinario diocesano.

Qualora si determini un esiguo numero dei candidati l'amministrazione può disporre l'aggregazione territoriale della procedura concorsuale con decreto del Direttore generale per il personale scolastico indicando l'USR che deve curare l'espletamento del concorso.

3. In materia di riserva di posti si applicano le disposizioni di cui all'articolo 7, comma 2, della legge 12 marzo 1999, n. 68, recante norme per il diritto al lavoro dei disabili, nei limiti della complessiva quota d'obbligo prevista dall'articolo 3, comma 1, della medesima legge, agli articoli 1014, comma 1, e 678, comma 9, del decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66 (codice

dell'ordinamento militare), e all'articolo 18, comma 4, del decreto legislativo 6 marzo 2017, n. 40, come sostituito dall'articolo 1, comma 9-bis, del decreto-legge 22 aprile 2023, n. 44, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 giugno 2023, n. 74.

4. Ai sensi dell'articolo 3, comma 4, del decreto del Presidente della Repubblica 9 maggio 1994, n. 487, l'Allegato 3 individua, per ciascuna regione, le percentuali di dipendenti appartenenti alle categorie di cui alla legge 12 marzo 1999, n. 68, nonché di cui agli articoli 1014 e 678 del codice dell'ordinamento militare, di cui al decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66, e all'articolo 18, comma 4, del decreto legislativo 6 marzo 2017, n. 40, in servizio al momento di pubblicazione del presente bando.

5. È garantita pari opportunità tra uomini e donne per l'accesso al lavoro, come previsto dal decreto legislativo 11 aprile 2006, n. 198, e dall'articolo 35 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165. Ai sensi dell'articolo 3, comma 4, del decreto del Presidente della Repubblica 9 maggio 1994, n. 487, l'Allegato 4 del presente bando individua, per ciascuna regione, le percentuali di rappresentatività dei generi ai sensi dell'articolo 6, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica 9 maggio 1994, n. 487.

6. Il dirigente preposto all'USR individuato quale responsabile dello svolgimento della procedura concorsuale provvede all'approvazione delle graduatorie regionali di merito ripartite per ambiti diocesani.

Art. 4 - Requisiti di ammissione al concorso

1. Sono ammessi a partecipare alla procedura concorsuale i candidati in possesso congiuntamente, alla data di scadenza del termine per la presentazione della domanda, dei seguenti requisiti specifici:

a. certificazione dell'idoneità diocesana, di cui all'articolo 3, comma 4, della Legge che richiama il numero 5 lett. a) del Protocollo addizionale all'Accordo di cui alla legge 121/1985, rilasciata dal Responsabile dell'Ufficio diocesano competente nei novanta giorni antecedenti alla data di scadenza del termine per la presentazione della domanda di partecipazione e valevole sia per la diocesi che per il grado di scuola cui la procedura si riferisce;

b. possesso di almeno uno dei titoli previsti dal punto 4 dell'Intesa, come specificato nell'Allegato 5 al presente bando, relativo ai titoli di qualificazione professionale per l'insegnamento della religione cattolica nella scuola secondaria di primo e secondo grado.

2. I candidati devono altresì possedere alla data di scadenza dei termini di presentazione delle domande, i seguenti requisiti generali:

a. cittadinanza italiana o di uno degli stati membri dell'Unione Europea o i requisiti previsti dall'articolo 38, commi 1, 2 e 3-bis, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165;

b. maggiore età;

c. godimento dei diritti civili e politici. Per i candidati non cittadini italiani e non titolari dello status di rifugiato o di protezione sussidiaria, il godimento dei diritti civili e politici è riferito al paese di cittadinanza;

d. idoneità fisica all'esercizio dell'insegnamento;

e. posizione regolare nei confronti degli obblighi di leva;

3. Non possono partecipare alla procedura concorsuale:

a. coloro che siano esclusi dall'elettorato politico attivo;

b. coloro che hanno riportato condanne penali, con sentenze passate in giudicato o provvedimenti equiparati o sentenze di patteggiamento, per reati che costituiscono un impedimento all'assunzione presso una pubblica amministrazione;

c. coloro che sono stati destituiti o dispensati dall'impiego presso una pubblica amministrazione per persistente insufficiente rendimento o sono stati licenziati da altro impiego statale per motivi disciplinari ai sensi della vigente normativa di legge o contrattuale, ovvero dichiarati decaduti per aver conseguito la nomina o l'assunzione mediante la produzione di documenti falsi o viziati da nullità insanabile.

4. Tutti i candidati sono ammessi al concorso con riserva di accertamento del possesso dei requisiti di ammissione. Il Dirigente preposto all'USR può disporre, con atto motivato, l'esclusione dei candidati per difetto dei citati requisiti di ammissione in qualsiasi momento della procedura concorsuale.

Art. 5 - Articolazione del concorso

1. Il concorso si articola nella prova scritta di cui all'articolo 6, nella prova orale di cui all'articolo 7 e nella successiva valutazione dei titoli di qualificazione professionale.

Art. 6 - Prova scritta

1. I candidati che abbiano presentato istanza di partecipazione al concorso secondo le modalità, i termini e nel rispetto dei requisiti di cui al presente decreto sono ammessi a sostenere una prova scritta computer-based. Le prove si svolgono nel territorio regionale di competenza dell'USR che cura la procedura concorsuale, così come determinata ai sensi dell'articolo 3, comma 2, del presente bando.

2. La durata della prova è pari a 100 minuti, fermi restando gli eventuali tempi aggiuntivi e gli ausili di cui all'articolo 20 della legge 5 febbraio 1992, n. 104, al decreto-legge 9 giugno 2021, n. 80, e, in particolare, all'articolo 3, comma 4-bis, e al decreto del Ministro per la Pubblica Amministrazione del 9 novembre 2021, nonché quanto previsto dall'articolo 3 del medesimo decreto.

3. La prova scritta di cui al comma 1, vertente sul programma di cui all'Allegato 6 al presente bando con esclusione dei contenuti specifici dell'insegnamento della religione cattolica, è composta da cinquanta quesiti, così ripartiti:

a. quaranta quesiti a risposta multipla volti all'accertamento delle conoscenze e competenze del candidato in ambito pedagogico, psicopedagogico e didattico-metodologico, così distribuiti:

• dieci quesiti di ambito pedagogico;

• quindici quesiti di ambito psicopedagogico, ivi compresi gli aspetti relativi all'inclusione;

• quindici quesiti di ambito metodologico didattico, ivi compresi gli aspetti relativi alla valutazione;

b. cinque quesiti a risposta multipla sulla conoscenza della lingua inglese al livello B2 del Quadro Comune Europeo di Riferimento per le lingue;

c. cinque quesiti a risposta multipla sulle competenze digitali inerenti all'uso didattico delle tecnologie e dei dispositivi elettronici multimediali più efficaci per potenziare la qualità dell'apprendimento.

4. Ciascun quesito consiste in una domanda seguita da quattro risposte, delle quali solo una è esatta; l'ordine dei 50 quesiti è somministrato a ciascun candidato in modalità casuale, nel rispetto delle quantificazioni di cui al comma 3. Non si dà luogo alla previa pubblicazione dei quesiti.

5. L'amministrazione si riserva la possibilità, in ragione del numero di partecipanti, di prevedere, ove necessario, la non contestualità delle prove, assicurandone comunque la trasparenza e l'omogeneità in modo da garantire il medesimo grado di selettività tra tutti i partecipanti.

6. Durante lo svolgimento della prova i candidati non possono introdurre nella sede di esame carta da scrivere, appunti, libri, dizionari, testi di legge, pubblicazioni, strumenti di calcolo, telefoni portatili e strumenti idonei alla memorizzazione o alla trasmissione di dati. È fatto, altresì, divieto ai candidati di comunicare tra loro verbalmente o per iscritto, ovvero di mettersi in relazione con altri, salvo che con gli incaricati della vigilanza e con i componenti della commissione esaminatrice. In caso di violazione è disposta l'immediata esclusione dal concorso.

7. Il concorrente che contravviene alle disposizioni dei commi precedenti o comunque abbia copiato in tutto o in parte lo svolgimento della prova, è escluso dal concorso. Nel caso in cui risulti che uno o più candidati abbiano copiato, in tutto o in parte, l'esclusione è disposta nei confronti di tutti i candidati coinvolti.

Art. 7 - Prova orale

1. I candidati che, ai sensi del successivo articolo 8, comma 2, hanno superato la prova di cui all'articolo 6, sono ammessi a sostenere la prova orale.

2. La prova orale è finalizzata all'accertamento della preparazione del candidato in relazione alle problematiche educative e alle competenze didattiche generali, nonché alla relativa capacità di progettazione didattica efficace - anche con riferimento all'uso didattico delle tecnologie e dei dispositivi elettronici multimediali, con esclusione dei contenuti specifici dell'insegnamento della religione cattolica, e verte sugli argomenti compresi negli ambiti del programma d'esame di cui all'Allegato 6 al presente bando, recante il programma di esame per la scuola secondaria di primo e secondo grado; a tal fine, nel corso della prova orale si svolge altresì un test didattico specifico, consistente in una lezione simulata.

3. La prova ha una durata massima complessiva di 45 minuti, fermi restando gli eventuali tempi aggiuntivi e gli ausili di cui all'articolo 20 della legge 5 febbraio 1992, n. 104, al decreto- legge 9 giugno 2021, n. 80, e, in particolare, all'articolo 3, comma 4-bis, e al decreto del Ministro per la Pubblica Amministrazione del 9 novembre 2021. La durata della lezione simulata di cui al comma precedente non può essere superiore alla metà dell'effettiva durata della prova orale. La commissione interloquisce con il candidato anche con riferimento a quanto previsto al successivo comma 4.

4. La prova valuta altresì la capacità di comprensione e conversazione in lingua inglese almeno al livello B2 del Quadro Comune Europeo di Riferimento per le lingue.

5. Le domande e le tracce relative alla lezione simulata sono predisposte da ciascuna commissione esaminatrice di cui all'articolo 14 secondo il programma di cui all'Allegato 6 al presente bando. Le commissioni le predispongono in numero pari a tre volte quello dei candidati calendarizzati nella singola sessione. Immediatamente prima dell'inizio di ciascuna sessione di prove orali, le commissioni determinano i quesiti da porre ai singoli candidati; tali quesiti sono proposti a ciascun candidato previa estrazione a sorte all'inizio della prova. La traccia da sviluppare per svolgere la lezione simulata è estratta dal candidato 24 ore prima dell'orario programmato per la prova medesima; qualora il candidato non sia presente all'ora prevista per l'estrazione, la Commissione procede all'estrazione della traccia e ne dà comunicazione al candidato a mezzo di posta elettronica, all'indirizzo indicato nella domanda di partecipazione al concorso. Le tracce estratte non sono utilizzabili per i successivi sorteggi.

6. Al termine di ogni seduta, la commissione esaminatrice forma l'elenco dei candidati esaminati con l'indicazione dei punteggi conseguiti da ciascun candidato che ne riceve immediata comunicazione dall'USR responsabile della procedura attraverso il Portale Unico. L'USR responsabile della procedura ne dà avviso sul proprio sito istituzionale.

Art. 8 - Valutazione delle prove e dei titoli

1. Le commissioni esaminatrici dispongono di duecentocinquanta punti, di cui cento per la prova scritta, cento per la prova orale e cinquanta per i titoli.

2. La commissione assegna alla prova scritta di cui all'articolo 6 un punteggio massimo complessivo di 100 punti, sulla base del quadro di riferimento per la valutazione della prova scritta predisposto dalla commissione nazionale di cui all'articolo 9 del presente bando. La prova è superata dai candidati che conseguano il punteggio complessivo non inferiore a 70 punti.

3. La commissione assegna alla prova orale di cui all'articolo 7 un punteggio massimo complessivo di 100 punti, sulla base dei quadri di riferimento per la valutazione della prova orale predisposti dalla commissione nazionale di cui all'articolo 9 del presente bando. La prova è superata dai candidati che conseguano il punteggio complessivo non inferiore a 70 punti.

4. La commissione assegna ai titoli un punteggio massimo complessivo di 50 punti, secondo quanto indicato nell'Allegato 7 al presente bando. I titoli valutabili, ai sensi del combinato disposto dei commi 7 e 3 dell'articolo 3 della legge 18 luglio 2003, n. 186, sono identificati dai titoli di qualificazione professionale per la partecipazione ai concorsi stabiliti al punto 4 dell'Intesa.

Art. 9 - Predisposizione delle prove. Commissione nazionale

1. I quesiti delle prove di cui all'articolo 6 sono predisposti a livello nazionale dal Ministero che, a tal fine, si avvale di una commissione nazionale, incaricata altresì di redigere i quadri di riferimento per la valutazione della prova scritta computer based, che dovranno essere pubblicati sul sito del Ministero almeno dieci giorni prima dello svolgimento della prova. Entro lo stesso termine dovranno essere pubblicati i quadri di riferimento per la valutazione della prova orale, redatti dalla medesima commissione.

2. La commissione nazionale di cui al comma 1 è composta scegliendo tra professori universitari di I o II fascia, ricercatori a tempo indeterminato, a tempo determinato di tipo A o tipo B di cui all'articolo 24, comma 3 lettere a) e b), della legge 30 dicembre 2010, n. 240, assegnisti di ricerca, dirigenti tecnici, dirigenti scolastici, docenti di ruolo, preferibilmente insegnanti di religione cattolica. Ai componenti della commissione si applicano le condizioni personali ostative all'incarico previste dall'articolo 18 del presente bando.

3. Con successivo decreto del Capo del Dipartimento per il sistema educativo di istruzione e formazione si provvede a definire la composizione della citata commissione nazionale.

Art. 10 - Graduatorie di merito regionali

1. La commissione esaminatrice, sulla base della somma dei punteggi riportati nella prova scritta, nella prova orale e nella valutazione dei titoli di cui all'articolo 8, predispone le graduatorie regionali di merito ripartite per ambiti diocesani. Le graduatorie dei vincitori sono compilate sulla base della somma dei punteggi riportati nelle prove di cui agli articoli 6 e 7 e nella valutazione dei titoli, effettuata per i soli candidati che abbiano superato tutte le prove previste. Le predette graduatorie sono composte da un numero di soggetti pari, al massimo, ai posti previsti dal bando di concorso, fatta salva la successiva integrazione delle graduatorie, nel limite dei posti banditi, nella misura delle eventuali rinunce all'immissione in ruolo successivamente intervenute, con i candidati che hanno raggiunto almeno il punteggio minimo previsto per il superamento delle prove concorsuali. Le graduatorie sono redatte tenendo conto delle quote di riserva di cui all'articolo 3 del presente bando.

2. Il punteggio finale è espresso in duecentocinquantesimi ed è dato dalla somma dei punteggi attribuiti alla prova scritta, alla prova orale e alla valutazione dei titoli. A parità di punteggio complessivo si applicano le preferenze di cui all'articolo 5, comma 4, del decreto del Presidente della Repubblica 9 maggio 1994, n. 487.

3. Le graduatorie sono approvate con decreto dal Dirigente preposto all'USR responsabile della procedura concorsuale; gli USR pubblicano sul Portale unico l'avviso della data di pubblicazione delle graduatorie sui rispettivi siti istituzionali nel rispetto delle norme di cui al decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196 e successive modifiche ed integrazioni, al regolamento Europeo in materia di protezione dei dati personali n. 2016/679, e alle Linee guida del Garante per la Protezione dei Dati personali del 14 giugno 2007 e del 12 giugno 2014. Qualora sia disposta l'aggregazione interregionale delle procedure ai sensi dell'articolo 3 del presente bando, sono approvate graduatorie distinte per ciascuna regione.

4. Il Dirigente preposto all'USR responsabile della procedura concorsuale approva con proprio decreto le graduatorie definitive di merito, sotto condizione dell'accertamento del possesso da parte dei candidati dei requisiti per la stipulazione del contratto a tempo indeterminato.

5. Le graduatorie hanno validità biennale a decorrere dall'anno scolastico successivo all'approvazione delle stesse e perdono efficacia con la pubblicazione delle graduatorie del concorso successivo e comunque alla scadenza del predetto periodo, fermo restando il diritto dei vincitori all'immissione in ruolo, ove occorra anche negli anni successivi, in caso di incapienza dei posti destinati annualmente alle assunzioni, nel limite delle facoltà assunzionali disponibili a legislazione vigente.

6. Allo scorrimento delle graduatorie di merito regionali si applica la procedura autorizzatoria di cui all'articolo 39, commi 3 e 3-bis, della legge 27 dicembre 1997, n. 449.

7. Ai fini dell'assunzione con contratto di lavoro a tempo indeterminato, da disporre d'intesa con l'ordinario diocesano competente per territorio, il Dirigente preposto all'USR responsabile della procedura concorsuale, per ciascun anno scolastico di validità della graduatoria, invia all'ordinario diocesano l'elenco dei nominativi di coloro che si trovano in posizione utile per la copertura dei posti nel rispetto della normativa sulla tutela del trattamento dei dati personali richiamata dall'articolo 24.

8. Qualora il territorio di competenza di una diocesi insista su più regioni la competenza alla stipula del contratto a tempo indeterminato per i posti delle scuole comprese in detto territorio, da disporre d'intesa con l'ordinario diocesano competente, spetta all'USR nel cui ambito territoriale sono situate le stesse sedi scolastiche.

9. La rinuncia al ruolo da una delle graduatorie di merito regionali comporta esclusivamente la decadenza dalla graduatoria relativa.

Art. 11 - Istanze di partecipazione: termine e modalità di presentazione delle domande

1. I candidati, in possesso dei requisiti di cui all'articolo 4, possono presentare istanza di partecipazione, a pena di esclusione, in un'unica regione nel cui ambito territoriale è situata la sede dell'ordinario diocesano che ha rilasciato la certificazione di idoneità, indicando la diocesi per cui si concorre e il grado di scuola di cui si possiede la relativa idoneità, valevole sia per la diocesi cui i candidati partecipano sia per il grado di scuola cui la procedura si riferisce.

2. I candidati possono presentare istanza di partecipazione al concorso a partire dalle ore 14.00 del giorno di pubblicazione del presente bando sul Portale Unico e fino alle ore 23.59 del ventinovesimo giorno successivo a quello di apertura delle istanze.

3. I candidati presentano istanza di partecipazione al concorso unicamente in modalità telematica, ai sensi del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, attraverso il Portale Unico, raggiungibile all'indirizzo www.inpa.gov.it. Per accedere alla compilazione dell'istanza occorre essere in possesso delle credenziali del Sistema Pubblico di identità digitale (SPID) o di quelle della Carta di Identità Elettronica (CIE). Inoltre, occorre essere abilitati al servizio "Istanze on line". Il servizio è eventualmente raggiungibile anche attraverso l'applicazione "Piattaforma Concorsi e Procedure selettive", collegandosi all'indirizzo www.miur.gov.it, attraverso il percorso "Argomenti e Servizi > Servizi > lettera P > Piattaforma Concorsi e Procedure selettive, vai al servizio". Le istanze presentate con modalità diverse non saranno prese in considerazione.

4. Per la partecipazione alla procedura concorsuale è dovuto il pagamento di un contributo pari a euro 10,00. Il pagamento deve essere effettuato sulla base del bollettino emesso dal sistema "Pago In Rete", il cui link sarà reso disponibile all'interno della "Piattaforma concorsi e procedure selettive" nella sezione dedicata all'istanza o a cui il candidato potrà accedere dall'indirizzo https://pagoinrete.pubblica.istruzione.it/Pars2Client-user/. L'avvenuto pagamento deve essere dichiarato nell'istanza, cui va allegata, a pena di esclusione, la ricevuta di pagamento.

5. In ogni caso di malfunzionamento, parziale o totale della piattaforma digitale, accertato dall'amministrazione, che impedisca l'utilizzazione della stessa per la presentazione della domanda di partecipazione o dei relativi allegati, sarà disposta una proroga del termine di scadenza per la presentazione della domanda in misura corrispondente alla durata del malfunzionamento. È consentita, altresì, la possibilità, per il candidato, di modificare o integrare la domanda fino alla data di scadenza del bando, anche se già precedentemente inviata; in tal caso, sarà presa in considerazione esclusivamente l'ultima domanda presentata in ordine di tempo. L'amministrazione, inoltre, garantisce un servizio di assistenza di tipo informatico legato alla procedura di presentazione della domanda. Nei casi di cui al primo periodo l'amministrazione pubblica sul sito istituzionale e sul Portale Unico un avviso dell'accertato malfunzionamento e del corrispondente periodo di proroga del termine a questo correlato.

6. Nella domanda il candidato deve dichiarare, inoltre, sotto la propria responsabilità e consapevole delle conseguenze derivanti da dichiarazioni mendaci ai sensi dell'articolo 76 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, quanto segue:

a) il cognome ed il nome;

b) la data, il luogo di nascita, la residenza e il codice fiscale;

c) il possesso della cittadinanza italiana o di uno degli stati membri dell'Unione Europea o il possesso dei requisiti previsti dall'articolo 38, commi 1, 2 e 3-bis, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165;

d) il godimento dei diritti civili e politici. Per i candidati non cittadini italiani e non titolari dello status di rifugiato o di protezione sussidiaria, il godimento dei diritti civili e politici è riferito al paese di cittadinanza;

e) per coloro che sono soggetti all'obbligo, posizione regolare nei riguardi del servizio di leva;

f) il comune nelle cui liste elettorali è iscritto ovvero i motivi della mancata iscrizione o della cancellazione dalle liste medesime;

g) di essere fisicamente idoneo allo svolgimento delle funzioni proprie del docente;

h) di non avere riportato condanne penali, con sentenze passate in giudicato o provvedimenti equiparati o sentenze di patteggiamento, per reati che costituiscono un impedimento all'assunzione presso una pubblica amministrazione (in caso positivo, dovrà specificare quali);

i) di non avere in corso procedimenti penali o procedimenti amministrativi per l'applicazione di misure di sicurezza o di prevenzione (in caso positivo, dovrà specificare quali);

j) di non essere stato escluso dall'elettorato politico attivo, di non essere stato destituito o dispensato dall'impiego presso una pubblica amministrazione per persistente insufficiente rendimento e di non essere stato licenziato da altro impiego statale per motivi disciplinari ai sensi della vigente normativa di legge o contrattuale, ovvero dichiarato decaduto per aver conseguito la nomina o l'assunzione mediante la produzione di documenti falsi o viziati da nullità insanabile;

k) il possesso dei titoli previsti dall'articolo 5, comma 4, del decreto del Presidente della Repubblica 9 maggio 1994, n. 487, che, a parità di merito e titoli, danno luogo a preferenza. I titoli devono essere posseduti alla data di scadenza del termine di presentazione della domanda;

l) l'indirizzo, comprensivo di codice di avviamento postale, il numero telefonico, nonché il recapito di posta elettronica ordinaria e/o certificata presso cui chiede di ricevere le comunicazioni relative al concorso. Il candidato si impegna a far conoscere tempestivamente ogni eventuale variazione dei dati sopra richiamati mediante comunicazione (peo/pec/raccomandata A/R) all'USR responsabile della procedura concorsuale;

m) l'eventuale esigenza, ai sensi della normativa vigente, di essere assistito durante la prova, indicando in caso affermativo l'ausilio necessario e la necessità di eventuali tempi aggiuntivi. Tali richieste devono risultare da apposita certificazione rilasciata dalla competente struttura sanitaria, con le modalità descritte all'articolo 12 del presente bando;

n) il possesso dei requisiti e dei titoli prescritti per l'ammissione, indicati nell'articolo 4. Per quanto riguarda la certificazione di idoneità, rilasciata dal Responsabile dell'Ufficio diocesano nei novanta giorni antecedenti alla data di scadenza del termine per la presentazione della domanda di partecipazione, il candidato dovrà indicare la diocesi, il grado di scuola e la data di rilascio. Tale certificazione dovrà essere allegata alla domanda in formato pdf. Per quanto riguarda i titoli di qualificazione professionale di cui all'articolo 4, il candidato dovrà indicare l'esatta denominazione dell'Istituzione che li ha rilasciati, dell'anno scolastico ovvero accademico in cui sono stati conseguiti, del voto riportato;

o) ai fini dell'attribuzione del punteggio di cui all'Allegato 7 del presente bando i titoli di cui all'Allegato 5 del presente bando;

p) l'eventuale diritto alle riserve previste dalla vigente normativa, di cui all'articolo 3, comma 3. Coloro che hanno diritto alla riserva di posti in applicazione della legge n. 68 del 1999 e che non possono produrre il certificato di disoccupazione rilasciato dai centri per l'impiego, poiché occupati alla data di scadenza del bando, indicheranno la data e la procedura in cui hanno presentato in precedenza la certificazione richiesta;

q) di aver preso visione dell'informativa sul trattamento dei dati personali ai sensi del Regolamento 2016/679/UE del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016 relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati e che abroga la direttiva 95/46/CE (regolamento generale sulla protezione dei dati) e del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196;

r) di avere effettuato il versamento del contributo previsto per la partecipazione al concorso.

6. I requisiti di ammissione al concorso, dichiarati nella domanda di partecipazione, devono essere posseduti, sia all'atto di scadenza del termine di cui al comma 2, sia all'atto di sottoscrizione del contratto di lavoro.

7. Non saranno presi in considerazione i titoli che, pur conseguiti nel termine di scadenza di presentazione della domanda, non siano stati dichiarati ed elencati nella domanda di partecipazione.

8. L'Amministrazione scolastica non è responsabile in caso di mancato recapito o mancata ricezione delle proprie comunicazioni, dipendenti da inesatte o incomplete dichiarazioni da parte del candidato circa il proprio indirizzo di posta elettronica oppure da mancata o tardiva comunicazione del cambiamento di indirizzo rispetto a quello indicato nella domanda, nonché in caso di eventuali disguidi imputabili a fatto di terzi, a caso fortuito o forza maggiore.

Art. 12 - Disposizioni a favore di alcune categorie di candidati

1. Ai sensi dell'articolo 20 della legge 5 febbraio 1992, n. 104, i candidati affetti da patologie limitatrici dell'autonomia, che ne facciano richiesta, sono assistiti nell'espletamento della prova da personale individuato dal competente USR.

2. I candidati di cui al comma 1 e coloro che richiedano ausili e/o tempi aggiuntivi per l'espletamento della prova dovranno documentare le proprie condizioni con apposita dichiarazione resa dalla commissione medico legale dell'Azienda sanitaria locale di riferimento o da struttura pubblica equivalente e trasmessa a mezzo raccomandata con avviso di ricevimento indirizzata all'USR competente, oppure a mezzo posta elettronica certificata (PEC), almeno dieci giorni prima dell'inizio della prova. Tale dichiarazione dovrà esplicitare le limitazioni che le diverse condizioni personali determinano in funzione della prova concorsuale. L'assegnazione di ausili e/o tempi aggiuntivi ai candidati che ne abbiano fatto richiesta sarà determinata a insindacabile giudizio della commissione giudicatrice sulla scorta della documentazione esibita e sull'esame obiettivo di ogni specifico caso. Il mancato inoltro di tale documentazione, nei tempi richiesti, non consentirà all'Amministrazione di predisporre una tempestiva organizzazione e l'erogazione dell'assistenza richiesta.

3. I candidati con diagnosi di disturbi specifici di apprendimento (DSA), hanno la possibilità di sostituire le prove scritte dei concorsi pubblici con un colloquio orale o utilizzare strumenti compensativi per le difficoltà di lettura, di scrittura e di calcolo, nonché di usufruire di un prolungamento dei tempi stabiliti per lo svolgimento delle medesime prove. Tali candidati, all'atto della compilazione della domanda, dovranno fare esplicita richiesta della misura dispensativa, dello strumento compensativo e/o dei tempi aggiuntivi necessari in funzione della propria esigenza.

4. I candidati di cui al comma 3 dovranno documentare le proprie condizioni con apposita dichiarazione resa dalla commissione medico legale dell'Azienda sanitaria locale di riferimento o da struttura pubblica equivalente e trasmessa a mezzo raccomandata con avviso di ricevimento indirizzata all'USR competente, oppure a mezzo posta elettronica certificata (PEC), almeno dieci giorni prima dell'inizio della prova. Tale dichiarazione dovrà esplicitare le limitazioni che le diverse condizioni personali determinano in funzione della prova concorsuale e la conseguente necessità di misure dispensative, di strumenti compensativi e/o di tempi aggiuntivi necessari in funzione della propria esigenza. L'adozione delle richiamate misure ai candidati che ne abbiano fatto richiesta sarà determinata a insindacabile giudizio della commissione giudicatrice sulla scorta della documentazione esibita e sull'esame obiettivo di ogni specifico caso. Il mancato inoltro di tale documentazione, secondo la tempistica indicata, non consentirà all'Amministrazione di predisporre una tempestiva organizzazione e l'erogazione dell'assistenza richiesta.

5. Ai sensi dell'articolo 7, comma 7, del decreto del Presidente della Repubblica 9 maggio 1994, n. 487, le candidate che nella sede della prova necessitino di appositi spazi per l'allattamento ne danno comunicazione a mezzo raccomandata con avviso di ricevimento indirizzata all'USR competente, oppure a mezzo posta elettronica certificata (PEC), almeno dieci giorni prima dell'inizio della prova, unitamente alla documentazione attestante la data di nascita del bambino/a. Il mancato inoltro della richiesta e della documentazione nei tempi previsti non consentirà all'Amministrazione di predisporre una tempestiva organizzazione e l'erogazione dell'assistenza richiesta.

6. Ai sensi dell'articolo 7, comma 7, del decreto del Presidente della Repubblica 9 maggio 1994, n. 487, alle candidate che risultino impossibilitate al rispetto del calendario previsto a causa dello stato di gravidanza o allattamento è comunque assicurata la partecipazione alla procedura concorsuale. A tal fine, le candidate interessate ne danno comunicazione a mezzo raccomandata con avviso di ricevimento indirizzata all'USR competente, oppure a mezzo posta elettronica certificata (PEC), almeno dieci giorni prima dell'inizio della prova, unitamente alla documentazione attestante la data presunta del parto o la data di nascita del bambino/a. Il mancato inoltro della richiesta e della documentazione nei tempi previsti non consentirà all'Amministrazione di predisporre una tempestiva organizzazione e di assicurare la partecipazione alla procedura concorsuale.

Art. 13 - Diario e sede di svolgimento delle prove d'esame

1. Sul Portale Unico e sul sito istituzionale del Ministero è pubblicato il calendario delle prove scritte, con le relative modalità di svolgimento. L'elenco delle sedi d'esame, con la loro esatta ubicazione e con l'indicazione della destinazione dei candidati, è comunicato dagli USR presso i quali si svolgono le prove almeno quindici giorni prima della data di svolgimento delle prove stesse, tramite avviso pubblicato sul Portale Unico e nei rispettivi siti istituzionali. Detto avviso ha valore di notifica a tutti gli effetti. L'Amministrazione si riserva di disporre il rinvio delle date di svolgimento della procedura per motivi organizzativi mediante apposito avviso sul Portale Unico e nel sito istituzionale del Ministero.

2. I candidati, muniti di un documento di riconoscimento in corso di validità e del codice fiscale, devono presentarsi nelle rispettive sedi di esame. Le date e l'orario delle prove scritte verranno indicati nel calendario di cui al comma 1 del presente articolo, ivi compresi le date e l'orario delle prove asincrone previste per le candidate che risultino impossibilitate al rispetto del calendario previsto dal bando a causa dello stato di gravidanza o allattamento. La mancata presentazione nel giorno, ora e sede stabiliti, ancorché dovuta a caso fortuito o a causa di forza maggiore, comporta l'esclusione dalla procedura concorsuale.

3. La vigilanza durante la prova è affidata dall'USR agli stessi membri della commissione esaminatrice, che possono essere supportati, ove necessario, da commissari di vigilanza scelti dall'USR nel cui territorio si svolge la prova. Per la scelta dei commissari di vigilanza valgono le cause di incompatibilità previste per i componenti della commissione giudicatrice dall'articolo 18 del presente bando. Qualora le prove abbiano luogo in più edifici, l'USR istituisce, per ciascun edificio, un comitato di vigilanza formato secondo le specifiche istruzioni contenute nel decreto del Presidente della Repubblica 9 maggio 1994, n. 487, e successive modificazioni. In caso di assenza di uno o più componenti della commissione giudicatrice, la prova scritta si svolge alla presenza del comitato di vigilanza.

4. I candidati ammessi alla prova orale ricevono comunicazione da parte del competente USR attraverso apposita pubblicazione sul Portale Unico e a mezzo di posta elettronica, all'indirizzo indicato nella domanda di partecipazione al concorso, del voto conseguito nella prova scritta, della sede, della data e dell'ora di svolgimento della loro prova orale almeno quindici giorni prima dello svolgimento della medesima. Detto avviso ha valore di notifica a tutti gli effetti. L'Amministrazione si riserva di disporre il rinvio delle date di svolgimento della procedura per motivi organizzativi mediante apposito avviso sul Portale Unico e nel sito istituzionale del Ministero.

5. I candidati, muniti di un documento di riconoscimento in corso di validità e del codice fiscale, devono presentarsi nelle rispettive sedi di esame. Le date e l'orario della prova verranno indicati nella comunicazione di cui al comma 4 del presente articolo, ivi compresi le date e l'orario delle prove asincrone previste per le candidate che risultino impossibilitate al rispetto del calendario previsto dal bando a causa dello stato di gravidanza o allattamento. La mancata presentazione nel giorno, ora e sede stabiliti, ancorché dovuta a caso fortuito o a causa di forza maggiore, comporta l'esclusione dalla procedura concorsuale.

6. Le prove scritte e orali non possono aver luogo nei giorni di festività nazionale né, ai sensi della legge 8 marzo 1989, n. 101, nei giorni di festività religiose ebraiche, nonché nei giorni di festività religiose valdesi.

Art. 14 - Commissioni esaminatrici

1. Nell'ambito di ogni regione viene nominata una commissione esaminatrice composta da un presidente scelto tra professori universitari, dirigenti tecnici o dirigenti scolastici e da due insegnanti in servizio da almeno cinque anni, con rapporto a tempo indeterminato, di cui uno nella scuola secondaria di primo grado e l'altro nella scuola secondaria di secondo grado, titolari di insegnamento pertinente con l'accertamento della preparazione dei candidati in relazione allo specifico programma d'esame, attribuendo in via preferenziale la nomina a insegnanti di religione cattolica di ruolo.

2. Il presidente e i componenti devono possedere rispettivamente i requisiti di cui agli articoli 15, 16 e 17 e sono individuati ai sensi dell'articolo 19 del presente bando.

3. Ai fini dell'accertamento dell'abilità di comprensione scritta (lettura) e produzione orale (parlato) nella lingua inglese, si procede alla nomina, in qualità di membri aggregati, di docenti titolari dell'insegnamento della predetta lingua che svolgono le proprie funzioni limitatamente all'accertamento delle competenze linguistiche, salvo che tra i componenti della Commissione stessa non vi sia un soggetto in possesso del titolo di accesso alla classe di concorso A-24 o A-25 per l'insegnamento della lingua inglese.

4. Per il presidente e ciascun componente, inclusi i componenti aggregati, è prevista la nomina di un supplente.

5. A ciascuna commissione è assegnato un segretario, individuato tra il personale amministrativo appartenente alla seconda area o superiore, ovvero alle corrispondenti aree del comparto istruzione e ricerca, secondo le corrispondenze previste dalla tabella n. 9, relativa al comparto scuola, allegata al decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 26 giugno 2015.

6. Qualora ricorrano le condizioni di cui all'articolo 404, comma 11, del Testo Unico, le commissioni sono suddivise in sottocommissioni, con l'integrazione di un numero di componenti pari a quello delle commissioni originarie e di un segretario aggiunto, e secondo le modalità previste dal comma 12 del medesimo articolo. Per ciascuna sottocommissione è nominato un presidente. La commissione, in una seduta plenaria preparatoria, stabilisce criteri uniformi di svolgimento delle prove.

7. La composizione delle commissioni è tale da garantire la presenza di entrambi i sessi, salvi i casi di motivata impossibilità.

8. I compensi riconosciuti ai presidenti e ai componenti, inclusi gli aggregati, delle commissioni e delle sottocommissioni sono disciplinati ai sensi della normativa vigente.

Art. 15 - Requisiti dei presidenti

1. Gli aspiranti presidenti devono possedere i seguenti requisiti:

a. per i professori universitari, appartenere o essere appartenuti a uno dei settori scientifico- disciplinari caratterizzanti lo specifico programma d'esame;

b. per i dirigenti tecnici, appartenere o essere appartenuti a uno dei settori scientifico- disciplinari caratterizzanti lo specifico programma d'esame;

c. per i dirigenti scolastici, aver diretto o dirigere istituzioni scolastiche.

2. I presidenti delle commissioni esaminatrici possono essere scelti anche tra il personale in quiescenza che abbia posseduto, durante il servizio attivo, i requisiti richiesti dal precedente comma 1. L'utilizzo del personale in quiescenza non è consentito se il rapporto di servizio sia stato risolto per motivi disciplinari, per ragioni di salute o per decadenza dall'impiego comunque determinata e, in ogni caso, qualora la decorrenza del collocamento a riposo risalga a oltre un triennio dalla data di pubblicazione del bando.

Art. 16 - Requisiti dei componenti

1. I docenti delle istituzioni scolastiche statali che aspirano ad essere nominati componenti delle commissioni esaminatrici devono essere docenti di ruolo nella scuola secondaria di primo e secondo grado, con almeno cinque anni di anzianità e, preferibilmente, insegnanti di religione cattolica; avere documentati titoli o esperienze relativamente all'utilizzo delle tecnologie dell'informazione e della comunicazione nella didattica.

2. Costituisce criterio di precedenza nella nomina a componente delle commissioni di valutazione il possesso di almeno uno dei seguenti titoli:

a. dottorato di ricerca; diploma di specializzazione; diploma di perfezionamento equiparato per legge o per statuto e ricompreso nell'allegato 4 nel decreto del direttore generale per il personale della scuola 31 marzo 2005; attività di ricerca scientifica sulla base di assegni ai sensi dell'articolo 51, comma 6, della legge 27 dicembre 1997, n. 449, ovvero

dell'articolo 1, comma 14, della legge 4 novembre 2005, n. 230, ovvero dell'articolo 22 della legge 30 dicembre 2010, n. 240; abilitazione scientifica nazionale a professore di prima o seconda fascia, in settori disciplinari coerenti con la tipologia di insegnamento;

b. aver svolto attività di docente supervisore o tutor organizzatore o tutor coordinatore presso i percorsi di abilitazione all'insegnamento secondario o aver ricoperto incarichi di docenza presso i predetti corsi.

3. I membri delle commissioni esaminatrici possono essere scelti anche tra il personale in quiescenza che abbia posseduto, durante il servizio attivo, i requisiti richiesti dal precedente comma 1. L'utilizzo del personale in quiescenza non è consentito se il rapporto di servizio sia stato risolto per motivi disciplinari, per ragioni di salute o per decadenza dall'impiego comunque determinata e, in ogni caso, qualora la decorrenza del collocamento a riposo risalga a oltre un triennio dalla data di pubblicazione del bando.

4. In caso di mancanza di aspiranti o di accertata indisponibilità di candidati con i requisiti prescritti, il dirigente preposto all'USR procede a nominare in deroga ai requisiti di ruolo e/o di servizio, fermi restando la conferma in ruolo, oppure personale esperto appartenente al settore universitario in possesso di esperienza almeno biennale negli afferenti settori scientifico-disciplinari.

Art. 17 - Requisiti dei componenti aggregati

1. I componenti aggregati per l'accertamento della lingua inglese devono essere docenti confermati in ruolo con almeno 5 anni di anzianità nel ruolo, nella classe di concorso A-24 o A-25 per l'insegnamento della relativa lingua.

2. I componenti aggregati possono essere scelti anche tra il personale in quiescenza che abbia posseduto, durante il servizio attivo, i requisiti richiesti dal precedente comma 1. L'utilizzo del personale in quiescenza non è consentito se il rapporto di servizio sia stato risolto per motivi disciplinari, per ragioni di salute o per decadenza dall'impiego comunque determinata e, in ogni caso, qualora la decorrenza del collocamento a riposo risalga a oltre un triennio dalla data di pubblicazione del bando.

3. In caso di mancanza di aspiranti o di accertata indisponibilità di candidati con i requisiti prescritti, il dirigente preposto all'USR procede a nominare in deroga ai requisiti di ruolo e/o di servizio, fermi restando la conferma in ruolo, oppure personale esperto appartenente al settore universitario in possesso di esperienza almeno biennale negli afferenti settori scientifico-disciplinari.

Art. 18 - Condizioni personali ostative all'incarico di presidente e componente delle commissioni

1. Sono condizioni ostative all'incarico di presidente, componente e componente aggregato delle commissioni esaminatrici:

a. avere riportato condanne penali o avere in corso procedimenti penali per i quali sia stata formalmente iniziata l'azione penale;

b. avere in corso procedimenti disciplinari ai sensi delle norme disciplinari dei rispettivi ordinamenti;

c. essere incorsi nelle sanzioni disciplinari previste nei rispettivi ordinamenti;

d. essere stati collocati a riposo da più di tre anni dalla data di pubblicazione del bando;

e. a partire da un anno antecedente alla data di indizione del concorso, essere componenti dell'organo di direzione politica dell'amministrazione, ricoprire cariche politiche, essere rappresentanti sindacali, anche presso le Rappresentanze sindacali unitarie, o essere designati dalle confederazioni ed organizzazioni sindacali o dalle associazioni professionali;

f. avere relazioni di parentela, affinità entro il quarto grado o abituale convivenza con uno o più concorrenti;

g. svolgere, o aver svolto nell'anno antecedente alla data di indizione del concorso, attività o corsi di preparazione ai concorsi per il reclutamento dei docenti;

h. essere stati destituiti o licenziati dall'impiego per motivi disciplinari, per ragioni di salute o per decadenza dall'impiego comunque determinata.

Art. 19 - Formazione delle commissioni esaminatrici

1. Gli aspiranti presidenti e componenti delle commissioni esaminatrici presentano istanza al Dirigente preposto all'USR responsabile della procedura concorsuale, secondo le modalità e la tempistica previste in un apposito avviso della Direzione generale per il personale scolastico pubblicato sul sito istituzionale del Ministero.

2. L'istanza è presentata, a pena di esclusione, unicamente per la regione sede di servizio o, nel caso di aspiranti collocati a riposo, in quella di residenza.

3. Gli aspiranti, a pena di esclusione, devono dichiarare, sotto la loro responsabilità e consapevoli delle conseguenze derivanti da dichiarazioni mendaci ai sensi dell'articolo 76 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445:

a. per gli aspiranti presidenti delle commissioni, il possesso dei requisiti di cui all'articolo 15;

b. per gli aspiranti componenti, il possesso dei requisiti di cui all'articolo 16;

c. per gli aspiranti componenti aggregati, il possesso dei requisiti di cui all'articolo 17;

d. l'insussistenza di tutte le condizioni personali ostative di cui all'articolo 18. La dichiarazione relativa alla situazione prevista dall'articolo 18, comma 1, lettera f) è resa dall'aspirante all'atto di insediamento della commissione ovvero della eventuale surroga;

e. nome, cognome, luogo e data di nascita, codice fiscale, indirizzo di posta elettronica ai fini delle comunicazioni;

f. l'Università e il settore scientifico-disciplinare di insegnamento (per i professori universitari); l'istituzione scolastica sede di servizio e il ruolo di provenienza (per i dirigenti scolastici); il settore di appartenenza (per i dirigenti tecnici); la classe di concorso o la disciplina di insegnamento (per i docenti del comparto scuola). Il personale collocato a riposo indica le medesime informazioni in relazione all'ultimo incarico ricoperto;

g. il curriculum vitae;

h. il consenso al trattamento dei dati personali.

4. Gli aspiranti alla nomina di componente delle commissioni esaminatrici dichiarano, inoltre, l'eventuale possesso dei titoli di cui all'articolo 16.

5. Le commissioni esaminatrici sono nominate, con propri decreti, dai Dirigenti preposti agli USR. I decreti individuano anche i presidenti e i componenti supplenti nonché, in caso di necessità, i componenti aggregati per l'accertamento della conoscenza della lingua inglese.

6. All'atto della nomina, l'USR competente accerta il possesso dei requisiti da parte dei presidenti e dei componenti delle commissioni. I decreti di costituzione delle commissioni sono pubblicati sui siti istituzionali degli USR competenti.

7. In caso di cessazione a qualunque titolo dall'incarico di presidente o di componente, il dirigente preposto all'USR provvede, con proprio decreto, a reintegrare la commissione.

8. In caso di mancanza di aspiranti, il dirigente preposto all'USR competente nomina i presidenti e i componenti con proprio atto motivato, fermi restando i requisiti e le cause di incompatibilità previsti dal presente bando e dalla normativa vigente e la facoltà di accettare l'incarico.

9. I dirigenti scolastici delle istituzioni scolastiche di appartenenza favoriscono la partecipazione alle attività delle commissioni dei docenti membri delle commissioni.

Art. 20 - Disposizioni relative alle scuole con lingua di insegnamento slovena e bilingue sloveno- italiano, alla Regione Valle d'Aosta e alle Province di Trento e Bolzano

1. Il dirigente preposto all'USR per il Friuli - Venezia Giulia, anche mediante delega al Dirigente preposto all'ufficio di cui all'articolo 13, comma 1, della legge 23 febbraio 2001, n. 38, provvede ad adattare l'Allegato 6 al presente bando alle specificità della scuola secondaria di primo e secondo grado con lingua d'insegnamento slovena e bilingue sloveno- italiano, e ad emanare i bandi di concorso, per esami e titoli, relativi ai posti d'insegnante di religione cattolica compresi nell'ambito territoriale delle diocesi della regione, nei limiti del contingente di posti assegnato. Il Dirigente provvede inoltre ad adattare alle specifiche esigenze dell'insegnamento in lingua slovena e bilingue sloveno-italiano lo svolgimento della procedura concorsuale.

2. Sono fatte salve le specifiche competenze in materia di reclutamento della Regione Autonoma Valle d'Aosta e delle Province Autonome di Trento e Bolzano.

Art. 21 - Assunzione in servizio e percorso di formazione e prova

1. I candidati dichiarati vincitori del concorso oggetto del presente bando saranno assunti a tempo indeterminato, nei profili di cui all'articolo 1, comma 1 del presente bando, con riserva dell'amministrazione di controllare il possesso e la piena corrispondenza dei requisiti e dei titoli dichiarati nella domanda di partecipazione.

2. Il rapporto di lavoro a tempo indeterminato viene instaurato mediante la stipula di contratto individuale di lavoro. Non si procede all'instaurazione del rapporto di lavoro nei confronti dei candidati che abbiano superato il limite di età previsto dalla vigente normativa in materia.

3. Ai fini dell'accertamento del possesso dei requisiti prescritti, il vincitore presenta all'amministrazione, al momento dell'assunzione, una dichiarazione, sottoscritta sotto la propria responsabilità ed ai sensi degli articoli 46 e 47 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, attestante che gli stati, fatti e qualità personali, suscettibili di modifica, autocertificati nella domanda di ammissione al concorso, non hanno subito variazioni. A norma dell'articolo 71 del medesimo D.P.R. 445/2000, l'Amministrazione procede a controlli sulla veridicità delle dichiarazioni rese. Il vincitore presenta, inoltre, una dichiarazione circa l'insussistenza di situazioni di incompatibilità richiamate dall'articolo 53 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive modifiche e integrazioni.

4. Il vincitore che, senza giustificato motivo, non assume servizio entro il termine stabilito decade dall'assunzione. In caso di rinuncia all'assunzione da parte dei vincitori, o di dichiarazione di decadenza dei medesimi, subentreranno i candidati che hanno raggiunto almeno il punteggio minimo previsto per il superamento delle prove concorsuali.

5. Gli insegnanti di religione cattolica al primo anno di servizio con incarico a tempo indeterminato sono tenuti ad effettuare il percorso di formazione e periodo annuale di prova in servizio ai sensi della normativa vigente.

Art. 22 - Accesso agli atti

1. I candidati possono esercitare il diritto di accesso agli atti della procedura concorsuale ai sensi delle vigenti disposizioni di legge.

2. Gli obblighi di comunicazione ai controinteressati di cui all'articolo 3, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica 12 aprile 2006, n. 184, e all'articolo 5, comma 5, del decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33, si intendono assolti mediante pubblicazione di un apposito avviso sul Portale Unico da parte dell'USR responsabile della procedura concorsuale cui è indirizzata l'istanza di accesso agli atti e/o di accesso civico generalizzato, da effettuarsi nel rispetto della normativa vigente in materia di protezione dei dati personali.

Art. 23 - Ricorsi

1. Avverso i provvedimenti relativi alla presente procedura concorsuale è ammesso, per i soli vizi di legittimità, ricorso straordinario al Presidente della Repubblica, entro 120 giorni, oppure ricorso giurisdizionale al competente T.A.R., entro 60 giorni, dalla data di pubblicazione o di notifica all'interessato.

Art. 24 - Trattamento dei dati personali

1. I dati personali sono raccolti e trattati presso il Ministero dell'istruzione e del merito - viale Trastevere 76/A - 00153 Roma per l'eventuale successiva instaurazione del rapporto di lavoro da parte degli USR, che esercitano le funzioni di titolari del trattamento.

2. La presentazione della domanda di partecipazione alla procedura concorsuale comporta il trattamento dei dati personali ai fini della gestione della procedura medesima, nel rispetto del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016 relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati e che abroga la direttiva 95/46/CE e del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, come modificato dal decreto legislativo 10 agosto 2018, n. 101 e successive modifiche e integrazioni.

3. I dati personali oggetto del trattamento verranno utilizzati, anche attraverso il ricorso a procedure informatizzate, esclusivamente per le finalità connesse e strumentali allo svolgimento della procedura medesima e per la formazione di eventuali ulteriori atti alla stessa connessi, nei modi e limiti necessari per perseguire tali finalità e nel rispetto della normativa specifica.

4. I dati forniti per la partecipazione alla procedura saranno trattati e conservati, nel rispetto degli obblighi previsti dalla normativa vigente e per il tempo necessario alla gestione delle operazioni di individuazione dei destinatari di contratto e allo svolgimento di tutte le successive attività connesse, in archivi informatici/cartacei, nonché per adempiere a specifici obblighi imposti da leggi, regolamenti e dalla normativa comunitaria.

5. La base giuridica del trattamento è da rinvenirsi nell'articolo 6, paragrafo 1, lettere c) ed e), nell'articolo 9, paragrafo 2, lettera b), del Regolamento e negli articoli 2-sexies, comma 2, lettera dd) e 2-octies, comma 3, lettera a), del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196.

6. Il conferimento dei dati è obbligatorio in ordine alla valutazione dei requisiti di partecipazione e al possesso dei titoli, pena, rispettivamente, l'esclusione dalla procedura, ovvero la mancata valutazione dei titoli stessi.

7. I dati personali in questione saranno trattati, nel rispetto delle disposizioni di legge, con l'impiego di misure di sicurezza atte a garantire la riservatezza dei soggetti interessati cui i dati si riferiscono.

8. I dati personali potranno essere comunicati ad altri uffici o strutture dell'Amministrazione in ragione delle rispettive competenze, nonché ad altri soggetti, pubblici e privati, esclusivamente nei casi e nei modi previsti dall'articolo 2-ter del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196 e successive modifiche e integrazioni e dalle ulteriori previsioni applicabili in materia.

9. Ai candidati sono riconosciuti i diritti di cui agli articoli 15 e seguenti del citato Regolamento (UE) 2016/679 e, in particolare, il diritto di accedere ai propri dati personali, di chiederne la rettifica, la cancellazione, la limitazione del trattamento, nonché di opporsi al loro trattamento. Tali diritti possono essere fatti valere nei confronti dell'Ufficio Scolastico territorialmente competente per la procedura a cui l'interessato ha inoltrato, per via telematica, la relativa istanza.

10. Gli interessati che ritengano che il trattamento dei dati personali a loro riferiti avvenga in violazione di quanto previsto dal Regolamento hanno il diritto di proporre reclamo al Garante per la protezione dei dati personali, come previsto dall'articolo 77 del Regolamento stesso, o di adire le opportune sedi giudiziarie (articolo 79 del Regolamento).

11. Il Responsabile della Protezione dei Dati (RPD) è raggiungibile al seguente indirizzo: Ministero dell'istruzione e del merito - Viale Trastevere, 76/a - 00153 Roma - email: rpd@istruzione.it.

Art. 25 - Norme di salvaguardia

1. Per quanto non previsto dal presente bando, si applicano le disposizioni relative allo svolgimento dei concorsi ordinari per l'accesso agli impieghi nelle pubbliche amministrazioni, nonché quelle previste dal vigente C.C.N.L. per il personale docente ed educativo del comparto istruzione e ricerca, in quanto compatibili.

2. Il presente bando è pubblicato sul Portale Unico.

Allegato 1 -

 

Regione Posti a bandosecondaria di primo e secondo grado
Abruzzo 19
Basilicata 4
Calabria 22
Campania 77
Emilia-Romagna 99
Friuli-Venezia Giulia 22
Lazio 111
Liguria 30
Lombardia 190
Marche 28
Molise 1
Piemonte 71
Puglia 66
Sardegna 33
Sicilia 59
Toscana 76
Umbria 13
Veneto 80
Totale 1.001

Allegato 2 -

 

DIOCESI USR responsabile
Avezzano ABRUZZO
Chieti - Vasto
L'Aquila
Lanciano - Ortona
Pescara - Penne
Sulmona - Valva
Teramo - Atri

 

DIOCESI USR responsabile
Acerenza BASILICATA
Matera - Irsina
Melfi - Rapolla - Venosa
Potenza - Muro Lucano - Marsico Nuovo
Tricarico
Tursi - Lagonegro

 

DIOCESI USR responsabile
Cassano all'Jonio CALABRIA
Catanzaro - Squillace
Cosenza - Bisignano
Crotone - Santa Severina
Lamezia Terme
Locri - Gerace
Lungro
Mileto - Nicotera - Tropea
Oppido Mamertina - Palmi
Reggio Calabria - Bova
Rossano - Cariati
San Marco Argentano - Scalea

 

DIOCESI USR responsabile
Acerra CAMPANIA
Alife - Caiazzo
Amalfi - Cava de' Tirreni
Ariano Irpino - Lacedonia
Avellino
Aversa
Benevento
Capua
Caserta
Cerreto Sannita - Telese - Sant'Agata de' Goti
Ischia
Montevergine
Napoli
Nocera Inferiore - Sarno
Nola
Pompei
Pozzuoli
Salerno - Campagna - Acerno
Sant'Angelo dei Lombardi - Conza - Nusco - Bisaccia
Santissima Trinità di Cava de' Tirreni
Sessa Aurunca
Sorrento - Castellammare di Stabia
Teano - Calvi
Teggiano - Policastro
Vallo della Lucania

 

DIOCESI USR responsabile
Bologna EMILIA-ROMAGNA
Carpi
Cesena - Sarsina
Faenza - Modigliana
Ferrara - Comacchio
Fidenza
Forlì - Bertinoro
Imola
Modena - Nonantola
Parma
Piacenza - Bobbio
Ravenna - Cervia
Reggio Emilia - Guastalla
Rimini
San Marino - Montefeltro

 

DIOCESI USR responsabile
Concordia - Pordenone FRIULI-VENEZIA GIULIA
Gorizia
Trieste
Udine

 

DIOCESI USR responsabile
Albano LAZIO
Anagni - Alatri
Civita Castellana
Civitavecchia - Tarquinia
Frascati
Frosinone - Veroli - Ferentino
Gaeta
Latina - Terracina - Sezze - Priverno
Montecassino
Ostia
Palestrina
Porto - Santa Rufina
Rieti
Roma
Sabina - Poggio Mirteto
Santa Maria di Grottaferrata
Sora - Cassino - Aquino - Pontecorvo
Subiaco
Tivoli
Velletri - Segni
Viterbo

 

DIOCESI USR responsabile
Albenga - Imperia LIGURIA
Chiavari
Genova
La Spezia - Sarzana - Brugnato
Savona - Noli
Ventimiglia - San Remo

 

DIOCESI USR responsabile
Bergamo LOMBARDIA
Brescia
Como
Crema
Cremona
Lodi
Mantova
Milano
Pavia
Vigevano

 

DIOCESI USR responsabile
Ancona - Osimo MARCHE
Ascoli Piceno
Camerino - San Severino Marche
Fabriano - Matelica
Fano - Fossombrone - Cagli - Pergola
Fermo
Jesi
Loreto
Macerata
Pesaro
San Benedetto del Tronto - Ripatransone -Montalto
Senigallia
Urbino - Urbania - Sant'Angelo in Vado

 

DIOCESI USR responsabile
Campobasso - Boiano MOLISE
Isernia - Venafro
Termoli - Larino
Trivento

 

DIOCESI USR responsabile
Acqui PIEMONTE
Alba
Alessandria
Asti
Biella
Casale Monferrato
Cuneo - Fossano
Ivrea
Mondovì
Novara
Pinerolo
Saluzzo
Susa
Torino
Tortona
Vercelli

 

DIOCESI USR responsabile
Altamura - Gravina - Acquaviva delle Fonti PUGLIA
Andria
Bari - Bitonto
Brindisi - Ostuni
Castellaneta
Cerignola - Ascoli Satriano
Conversano - Monopoli
Foggia - Bovino
Lecce
Lucera - Troia
Manfredonia - Vieste - San Giovanni Rotondo
Molfetta - Ruvo - Giovinazzo - Terlizzi
Nardò - Gallipoli
Oria
Otranto
San Severo
Taranto
Trani - Barletta - Bisceglie
Ugento - Santa Maria di Leuca

 

DIOCESI USR responsabile
Ales - Terralba SARDEGNA
Alghero - Bosa
Cagliari
Iglesias
Lanusei
Nuoro
Oristano
Ozieri
Sassari
Tempio - Ampurias

 

DIOCESI USR responsabile
Acireale SICILIA
Agrigento
Caltagirone
Caltanissetta
Catania
Cefalù
Mazara del Vallo
Messina - Lipari - Santa Lucia del Mela
Monreale
Nicosia
Noto
Palermo
Patti
Piana degli Albanesi
Piazza Armerina
Ragusa
Siracusa
Trapani

 

DIOCESI USR Responsabile
Arezzo - Cortona - Sansepolcro TOSCANA
Fiesole
Firenze
Grosseto
Livorno
Lucca
Massa Carrara - Pontremoli
Massa Marittima - Piombino
Monte Oliveto Maggiore
Montepulciano - Chiusi - Pienza
Pescia
Pisa
Pistoia
Pitigliano - Sovana - Orbetello
Prato
San Miniato
Siena - Colle di Val d'Elsa - Montalcino
Volterra

 

DIOCESI USR responsabile
Assisi - Nocera Umbra - Gualdo Tadino UMBRIA
Città di Castello
Foligno
Gubbio
Orvieto - Todi
Perugia - Città della Pieve
Spoleto - Norcia
Terni - Narni - Amelia

 

DIOCESI USR responsabile
Adria - Rovigo VENETO
Belluno - Feltre
Chioggia
Padova
Treviso
Venezia
Verona
Vicenza
Vittorio Veneto

Allegato 3 -

 

Secondaria di primo e secondo grado
Percentuali riservatari
REGIONE percentuale riservatari legge 68/99 sui titolari percentuale riservatari d.lgs. 66/2010 sui titolari percentuale riservatari d.lgs. 40/2017 sui titolari
Abruzzo 1,89 0,00 0,00
Basilicata 0,00 0,00 0,00
Calabria 0,34 0,00 0,00
Campania 0,29 0,00 0,00
Emilia-Romagna 0,00 0,00 0,00
Friuli-Venezia Giulia 0,00 0,00 0,00
Lazio 2,97 0,00 0,00
Liguria 0,00 0,00 0,00
Lombardia 0,00 0,00 0,00
Marche 1,17 0,00 0,00
Molise 3,13 0,00 0,00
Piemonte 0,00 0,00 0,00
Puglia 0,00 0,00 0,00
Sardegna 0,00 0,00 0,00
Sicilia 0,53 0,00 0,00
Toscana 0,22 0,00 0,00
Umbria 0,79 0,00 0,00
Veneto 0,00 0,00 0,00

Allegato 4 -

 

Secondaria di primo e secondo grado Conteggio personale per genere e regione
REGIONE F % M % Genere destinatario del titolo di preferenza di cui all'articolo 6 del DPR 487 del 1994 al 31/12/2023
ABRUZZO 78 77,23% 23 22,77% M
BASILICATA 56 72,73% 21 27,27% M
CALABRIA 170 82,13% 37 17,87% M
CAMPANIA 437 71,41% 175 28,59% M
EMILIA-ROMAGNA 129 72,47% 49 27,53% M
FRIULI-VENEZIA GIULIA 56 74,67% 19 25,33% M
LAZIO 230 69,70% 100 30,30% M
LIGURIA 44 72,13% 17 27,87% M
LOMBARDIA 259 58,07% 187 41,93% -
MARCHE 72 74,23% 25 25,77% M
MOLISE 33 84,62% 6 15,38% M
PIEMONTE 170 64,39% 94 35,61% -
PUGLIA 196 61,44% 123 38,56% -
SARDEGNA 78 69,03% 35 30,97% M
SICILIA 352 72,58% 133 27,42% M
TOSCANA 154 76,24% 48 23,76% M
UMBRIA 46 75,41% 15 24,59% M
VENETO 169 57,09% 127 42,91% -

Allegato 5 - Titoli di qualificazione professionale IRC per la scuola secondaria di primo e secondo grado

INTESA 28.6.2012 (DPR 175/2012), DM 15.7.1987, DM 70/2020) Titoli di qualificazione professionale per l'insegnamento della religione cattolica nelle scuole secondarie di primo e secondo grado Condizioni di validità
4.2.1 - a) titolo accademico:
Baccalaureato, licenza o dottorato in Teologia o nelle altre discipline ecclesiastiche; licenza in Teologia nelle sue varie specializzazioni, in Scienze Bibliche, in Sacra Scrittura, in Missiologia
Dall'a.s. 2017/18 (4.3)
4.2.1 - b) attestato di compimento del regolare corso di studi teologici in un seminario maggiore Dall'a.s. 2017/18 (4.3)
4.2.1 - c) laurea magistrale in scienze religiose, licenza in scienze religiose, Diploma di Alta Specializzazione in Scienze Religiose, rilasciato dall'Istituto Superiore di Scienze Religiose "Italo Mancini" dell'Università di Urbino Dall'a.s. 2017/18 (4.3)
4.2.1 - 4.2.3 - DM 70/2020 Licenza in Scienze dell'Educazione con specializzazione in "Educazione e Religione" Dall'a.s. 2017/18 (4.3)
4.2.1 - 4.2.3 - DM 70/2020 Laurea magistrale in Scienze dell'Educazione con specializzazione in "Pedagogia e didattica della Religione" e in "Catechetica e Pastorale giovanile" Dall'a.s. 2017/18 (4.3)
4.3.1.a) - a.1) fermo restando l'idoneità, coloro che siano in possesso di un diploma accademico di magistero in scienze religiose rilasciato, entro l'ultima sessione dell'anno accademico 2013-2014, da un istituto superiore di scienze religiose approvato dalla Santa Sede; Titolo per l'insegnamento della religione cattolica dal 31.10.2012 al termine dell'a.s. 2016-17 purchè rilasciato entro l'a.a. 2013-14 a docente in possesso di riconoscimento di idoneità (4.3.1)
4.3.1.a) - a.2) fermo restando l'idoneità, coloro che siano in possesso congiuntamente di una laurea di II livello dell'ordinamento universitario italiano e di un diploma di scienze religiose rilasciato, entro l'ultima sessione dell'anno accademico 2013-2014, da un istituto di scienze religiose riconosciuto dalla Conferenza episcopale italiana diploma di scienze religiose, titolo per l'insegnamento della religione cattolica dal 31.10.2012 al termine dell'a.s. 2016-17, purchè rilasciato entro l'a.a. 2013-14 a docente in possesso di riconoscimento di idoneità (4.3.1)
4.3.2. A far data dall'anno scolastico 2017-2018, sono in ogni caso da ritenere dotati della qualificazione necessaria per l'insegnamento della religione cattolica gli insegnanti che, riconosciuti idonei dall'ordinario diocesano, siano provvisti dei titoli di cui al punto 4.3.1. e abbiano anche prestato servizio continuativo per almeno un anno nell'insegnamento della religione cattolica entro il termine dell'anno scolastico 2016-17. Dall'a.s. 2017-2018, IRC con titoli del punto 4.3.1, in possesso di idoneità, con almeno un anno IRC entro la fine dell'a.s. 2016-17 (4.3.2)
4.3.2. Sono altresì fatti salvi i diritti di tutti coloro che, in possesso dei titoli di qualificazione previsti dall'intesa del 14 dicembre 1985 (punti 4.3, 4.5, 4.6, 4.6.1 e 4.6.2), come successivamente modificata, entro la data del 31.10.2012, abbiano prestato servizio, nell'insegnamento della religione cattolica, continuativamente per almeno un anno scolastico dal 2007-2008. Almeno un anno IRC dall'a.s. 2007-2008 al 31.10.2012 per chi:
a) dall'a.s. 1990-91 si trovava in una delle seguenti condizioni:
- possesso di titolo accademico (baccalaureato, licenza o dottorato) in teologia o nelle altre discipline ecclesiastiche, conferito da una facoltà approvata dalla Santa Sede; attestato di compimento del regolare corso di studi teologici in un Seminario maggiore; diploma accademico di magistero in scienze religiose, rilasciato da un Istituto di scienze religiose approvato dalla Santa Sede; diploma di laurea valido nell'ordinamento italiano, unitamente a un diploma rilasciato da un istituto di scienze religiose riconosciuto dalla Conferenza episcopale italiana.
b) fino all'a.s. 1989-90:
- in possesso di un diploma di scuola secondaria superiore fosse iscritto alle facoltà o agli istituti di cui al punto 4.5.
c) nell'a.s. 1985/86 si trovava in una delle seguenti condizioni:
- gli insegnanti di religione cattolica delle scuole secondarie di primo e secondo grado che con l'anno scolastico 1985-86 abbiano cinque anni di servizio

Allegato 6 - Programma d'esame per la prova scritta e per la prova orale della scuola secondaria di primo e secondo grado

La procedura concorsuale, che si articola in una prova scritta e in una prova orale, entrambe volte all'accertamento della competenza didattica e metodologica, verte sugli argomenti compresi negli ambiti del programma d'esame di seguito indicato.

 

1. Indicazioni didattiche per l'insegnamento della religione cattolica:

Sicuro dominio dei Traguardi per lo sviluppo delle competenze e gli obiettivi di apprendimento dell'insegnamento della religione cattolica per la scuola dell'infanzia e per il primo ciclo di istruzione di cui al dPR 11 febbraio 2010 e delle indicazioni didattiche per l'insegnamento della religione cattolica nelle scuole del secondo ciclo di istruzione e nei percorsi di istruzione e formazione professionale di cui al dPR 20 agosto 2012, n. 176, al fine di realizzare una efficace mediazione metodologico-didattica, una sicura progettazione sia curricolare sia interdisciplinare e di adottare opportuni strumenti di osservazione/verifica, nonché idonee strategie per il miglioramento continuo dei percorsi messi in atto.

 

2. Orientamenti didattici, pedagogici e metodologici:

Conoscenza dei fondamenti della psicologia dello sviluppo tipico e atipico dell'età evolutiva, della psicologia dell'apprendimento scolastico e della psicologia dell'educazione, conoscenze pedagogico-didattiche e competenze sociali finalizzate all'attivazione di una positiva relazione educativa, in stretto coordinamento e confronto con tutti i docenti che operano nella classe, nella sezione, nel plesso scolastico e con l'intera comunità professionale della scuola.

Conoscenza delle principali teorie sull'apprendimento e lo sviluppo in età evolutiva, con particolare riferimento all'età preadolescenziale e adolescenziale, quali, a titolo esemplificativo e non esaustivo, comportamentismo, cognitivismo, strutturalismo, costruttivismo, socio-costruttivismo, psicologia della forma o Gestalt, teorie della personalità, teoria dell'apprendimento sociale, ai fini di una scelta e di un impiego consapevoli in ambito didattico; fondamenti della psicologia dello sviluppo, della psicologia dell'apprendimento scolastico e della psicologia dell'educazione;

Conoscenze pedagogico-didattiche finalizzate all'attivazione di una positiva relazione educativa, in stretto coordinamento con gli altri docenti che operano nella classe, nella sezione, nel plesso scolastico e con l'intera comunità professionale della scuola;

Conoscenza dei modi, delle pratiche e degli strumenti idonei all'attuazione di una didattica individualizzata e personalizzata, coerente con i bisogni formativi dei singoli studenti, con particolare attenzione all'obiettivo dell'inclusione scolastica, all'orientamento e alla valorizzazione dei talenti;

Stili educativi e processi di insegnamento-apprendimento ispirati a criteri di ascolto, accompagnamento, interazione partecipata, mediazione comunicativa, con una continua capacità di osservazione dello studente, di sostegno e incoraggiamento all'evoluzione dei suoi apprendimenti;

Conoscenza delle Indicazioni nazionali per il curricolo della scuola dell'infanzia e del primo ciclo di istruzione (d.m. 254/2012), delle Indicazioni nazionali per i Licei (d.m. n, 211/2010), delle Linee guida per gli istituti tecnici (direttive ministeriali n. 57/2010 e n. 4/2012) e delle Linee guida per gli istituti professionali (d.m. n. 766/2019);

Competenze digitali inerenti all'uso didattico delle tecnologie e dei dispositivi più efficaci per potenziare la qualità dell'apprendimento.

3. Elementi essenziali di legislazione scolastica: La scuola nella Costituzione italiana

I diritti dei minori nella Costituzione italiana e nelle Carte internazionali La scuola secondaria di primo grado

• Identità e funzioni

• Assetto ordinamentale, organizzativo e didattico della scuola secondaria di primo grado (dPR n. 89/2009)

• Indicazioni nazionali per il curricolo della scuola dell'infanzia e del primo ciclo di istruzione (d. m. n. 254/2012)

• Norme in materia di valutazione e certificazione delle competenze al termine della scuola secondaria di primo grado (d.lgs. n. 62/2017; d.m. n. 14/2024)

• Esame di Stato conclusivo del primo ciclo di istruzione (d.m. n. 741/2017)

 

La scuola secondaria di secondo grado

• Identità e funzioni

• Assetto ordinamentale, organizzativo e didattico dei licei (d.P.R. 89/2010), degli istituti tecnici (dPR 88/2010) e degli istituti professionali (d.lgs. 61/2017)

• Indicazioni nazionali per i licei

• Linee guida per gli istituti tecnici

• Linee guida per gli istituti professionali

• I percorsi per le competenze trasversali e l'orientamento

• Il curriculum dello studente

• Norme in materia di valutazione degli apprendimenti (dPR 122/2009)

• Norme in materia di esami di Stato conclusivi del secondo ciclo di istruzione (d.lgs. 62/2017 e provvedimenti attuativi)

 

L'autonomia scolastica:

• autonomia didattica e organizzativa, di ricerca, sperimentazione e sviluppo dell'istituzione scolastica

• Piano Triennale dell'Offerta Formativa (PTOF)

• collegialità, relazioni all'interno dell'istituzione scolastica e rapporti interistituzionali

• Sistema Nazionale di Valutazione (SNV), Rapporto di autovalutazione (RAV), Piano di miglioramento e Rendicontazione sociale (dPR n. 80/2013) L'insegnamento trasversale dell'educazione civica (legge n. 92/2019 e Linee guida)

lo Statuto delle studentesse e degli studenti della scuola secondaria (dPR n. 249/1998)

L'inclusione degli studenti con bisogni educativi speciali:

• Legge n. 104/1992,(articoli di interesse)

• D.lgs. n. 66/2017, "Norme per la promozione dell'inclusione scolastica degli studenti con disabilità" e D.lgs. n. 96/2019, "Disposizioni integrative e correttive al decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 66"

• Decreto interministeriale n. 182/2020, "Adozione del modello nazionale di piano educativo individualizzato e delle correlate linee guida, nonché modalità di assegnazione delle misure di sostegno agli alunni con disabilità" e decreto interministeriale n. 153/2023

• Legge n. 170/2010, "Nuove norme in materia di disturbi specifici di apprendimento in ambito scolastico"

• Linee guida per il diritto allo studio degli alunni e degli studenti con disturbi specifici di apprendimento allegate al D.M. n. 5669/2011

• Linee guida per l'accoglienza e l'integrazione degli alunni stranieri (nota MIUR prot. n. 4233 del 19 febbraio 2014) e Orientamenti interculturali idee e proposte per l'integrazione di alunni e alunne provenienti da contesti migratori (nota Ministero dell'istruzione marzo 2022)

• Linee di indirizzo per favorire il diritto allo studio delle alunne e degli alunni che sono stati adottati (nota n. 5 del 28 marzo 2023)

• Linee di orientamento per la prevenzione e il contrasto dei fenomeni di Bullismo e Cyberbullismo (nota n. 18 del 13 gennaio 2021) L'istruzione per gli adulti (dPR 263/2013)

La Parità scolastica (legge n. 62/2000)

 

Norme in materia di protezione dei dati personali Norme in materia di sicurezza sui luoghi di lavoro

Disposizioni normative che disciplinano l'insegnamento della religione cattolica nella scuola Qualificazione professionale del docente di religione cattolica

Allegato 7 - Tabella di valutazione dell'anzianità di servizio e dei titoli di qualificazione professionale

(fino a un massimo di punti 50)

A) anzianità di servizio

Per ogni anno di servizio prestato nell'Irc nelle scuole di ogni ordine e grado del sistema nazionale di istruzione e formazione, costituito dalle scuole statali e dalle scuole paritarie private e degli enti locali, con il possesso dei titoli e alle condizioni personali prescritti dall'Intesa:

 

punti 0,50.

Ai sensi dell'articolo 11, comma 14, legge 3 maggio 1999, n.124 il servizio è considerato come anno scolastico intero se ha avuto la durata di almeno centottanta giorni oppure se sia stato prestato ininterrottamente dal 1° febbraio fino al termine delle operazioni di scrutinio finale.

Non è valutata l'anzianità di servizio in tutti i casi in cui costituisca titolo di qualificazione professionale, ai sensi dell'articolo 4 del presente bando.

 

Non si valuta il servizio corrispondente all'anno scolastico in corso alla data di emanazione dei bandi di concorso.

 

B) Titoli di qualificazione professionale ex articolo 3, comma 7, Legge

B1) per l'accesso all'Irc nella scuola secondaria di primo e secondo grado:

 

a) dottorato in teologia o nelle altre discipline ecclesiastiche - 4.2.1
- a) - 4.3.2 Intesa:
- se conseguito con una votazione da 60 a 75/100: punti 4,44
- se conseguito con una votazione da 76 a 79/100: punti 8,88
- se conseguito con una votazione da 80 a 82/100: punti 13,32
- se conseguito con una votazione da 83 a 85/100: punti 17,76
- se conseguito con una votazione da 86 a 88/100: punti 22,2
- se conseguito con una votazione da 89 a 91/100: punti 26,64
- se conseguito con una votazione da 92 a 94/100: punti 31,08
- se conseguito con una votazione da 95 a 97/100: punti 35,52
- se conseguito con una votazione da 98 a 100/100: punti 40
I diplomi diversamente classificati devono essere riportati in centesimi. Le eventuali frazioni
di voto sono arrotondate per eccesso al voto superiore solo se pari o superiori a 0,50. I diplomi che rechino una classificazione per fasce di punteggio sono valutati al livello massimo della fascia
fino a un massimo di punti 40
b) licenza in teologia o nelle altre discipline ecclesiastiche di cui al DM 15-7-1987 e successive modificazioni e integrazioni; licenza in Teologia nelle sue varie specializzazioni, in Scienze Bibliche, in Sacra Scrittura, in Missiologia, Licenza in Scienze dell'Educazione con specializzazione in "Educazione e Religione" - 4.2.1 - a) - 4.3.2 Intesa- D.M. 70/2020:
- se conseguito con una votazione da 60 a 75/100: punti 4
- se conseguito con una votazione da 76 a 79/100: punti 8
- se conseguito con una votazione da 80 a 82/100: punti 12
- se conseguito con una votazione da 83 a 85/100: punti 16
- se conseguito con una votazione da 86 a 88/100: punti 20
- se conseguito con una votazione da 89 a 91/100: punti 24
- se conseguito con una votazione da 92 a 94/100: punti 28
- se conseguito con una votazione da 95 a 97/100: punti 32
- se conseguito con una votazione da 98 a 100/100: punti 36
I diplomi diversamente classificati devono essere riportati in centesimi. Le eventuali frazioni di voto sono arrotondate per eccesso al voto superiore solo se pari o superiori a 0,50. I diplomi
che rechino una classificazione per fasce di punteggio sono valutati al livello massimo della fascia
fino a un massimo di punti 36
c) baccalaureato in teologia o nelle altre discipline ecclesiastiche - 4.2.1 - a) - 4.3.2 Intesa:
- se conseguito con una votazione da 60 a 75/100: punti 3,55
- se conseguito con una votazione da 76 a 79/100: punti 7,1
- se conseguito con una votazione da 80 a 82/100: punti 10,65
- se conseguito con una votazione da 83 a 85/100: punti 14,2
- se conseguito con una votazione da 86 a 88/100: punti 17,75
- se conseguito con una votazione da 89 a 91/100: punti 21,3
- se conseguito con una votazione da 92 a 94/100: punti 24,85
- se conseguito con una votazione da 95 a 97/100: punti 28,4
- se conseguito con una votazione da 98 a 100/100: punti 32
I diplomi diversamente classificati devono essere riportati in centesimi. Le eventuali frazioni
di voto sono arrotondate per eccesso al voto superiore solo se pari o superiori a 0,50. I diplomi che rechino una classificazione per fasce di punteggio sono valutati al livello massimo della fascia.
fino a un massimo di punti 32
d) laurea magistrale in scienze religiose, licenza in scienze religiose, Diploma di Alta Specializzazione in Scienze Religiose, rilasciato dall'Istituto Superiore di Scienze Religiose "Italo Mancini" dell'Università di Urbino - 4.2.1 - c) Intesa:
- se conseguito con una votazione da 60 a 75/100: punti 3,55
- se conseguito con una votazione da 76 a 79/100: punti 7,1
- se conseguito con una votazione da 80 a 82/100: punti 10,65
- se conseguito con una votazione da 83 a 85/100: punti 14,2
- se conseguito con una votazione da 86 a 88/100: punti 17,75
- se conseguito con una votazione da 89 a 91/100: punti 21,3
- se conseguito con una votazione da 92 a 94/100: punti 24,85
- se conseguito con una votazione da 95 a 97/100: punti 28,4
- se conseguito con una votazione da 98 a 100/100: punti 32

I diplomi diversamente classificati devono essere riportati in centesimi. Le eventuali frazioni
di voto sono arrotondate per eccesso al voto superiore solo se pari o superiori a 0,50. I diplomi che rechino una classificazione per fasce di punteggio sono valutati al livello massimo della fascia.
fino a un massimo di punti 32
e) laurea magistrale in scienze dell'Educazione con specializzazione in "Pedagogia e didattica della Religione" e in "Catechetica e Pastorale giovanile" - 4.2.1 - 4.2.3 Intesa - DM 70/2020:
- se conseguito con una votazione da 60 a 75/100: punti 3,55
- se conseguito con una votazione da 76 a 79/100: punti 7,1
- se conseguito con una votazione da 80 a 82/100: punti 10,65
- se conseguito con una votazione da 83 a 85/100: punti 14,2
- se conseguito con una votazione da 86 a 88/100: punti 17,75
- se conseguito con una votazione da 89 a 91/100: punti 21,3
- se conseguito con una votazione da 92 a 94/100: punti 24,85
- se conseguito con una votazione da 95 a 97/100: punti 28,4
- se conseguito con una votazione da 98 a 100/100: punti 32

I diplomi diversamente classificati devono essere riportati in centesimi. Le eventuali frazioni di voto sono arrotondate per eccesso al voto superiore solo se pari o superiori a 0,50. I diplomi che rechino una classificazione per fasce di punteggio sono valutati al livello massimo
della fascia.
fino a un massimo di punti 32
f) diploma accademico di magistero in scienze religiose - 4.3.1.a)
- a.1) - 4.3.2 Intesa:
- se conseguito con una votazione da 60 a 75/100: punti 3,55
- se conseguito con una votazione da 76 a 79/100: punti 7,1
- se conseguito con una votazione da 80 a 82/100: punti 10,65
- se conseguito con una votazione da 83 a 85/100: punti 14,2
- se conseguito con una votazione da 86 a 88/100: punti 17,75
- se conseguito con una votazione da 89 a 91/100: punti 21,3
- se conseguito con una votazione da 92 a 94/100: punti 24,85
- se conseguito con una votazione da 95 a 97/100: punti 28,4
- se conseguito con una votazione da 98 a 100/100: punti 32
I diplomi diversamente classificati devono essere riportati in centesimi. Le eventuali frazioni di voto sono arrotondate per eccesso al voto superiore solo se pari o superiori a 0,50. I diplomi che rechino una classificazione per fasce di punteggio sono valutati al livello massimo della fascia.
fino a un massimo di punti 32
g) diploma di scienze religiose rilasciato da un istituto di scienze religiose riconosciuto dalla Cei, unitamente ad una laurea di II livello dell'ordinamento universitario italiano. Si valuta solo il punteggio del diploma di Scienze Religiose - 4.3.1.a) - a.2) Intesa:
- se conseguito con una votazione da 60 a 75/100: punti 3,55
- se conseguito con una votazione da 76 a 79/100: punti 7,1
- se conseguito con una votazione da 80 a 82/100: punti 10,65
- se conseguito con una votazione da 83 a 85/100: punti 14,2
- se conseguito con una votazione da 86 a 88/100: punti 17,75
- se conseguito con una votazione da 89 a 91/100: punti 21,3
- se conseguito con una votazione da 92 a 94/100: punti 24,85
- se conseguito con una votazione da 95 a 97/100: punti 28,4
- se conseguito con una votazione da 98 a 100/100: punti 32

I diplomi diversamente classificati devono essere riportati in centesimi. Le eventuali frazioni di voto sono arrotondate per eccesso al voto superiore solo se pari o superiori a 0,50. I diplomi che rechino una classificazione per fasce di punteggio sono valutati al livello massimo della fascia.
fino a un massimo di punti 32 valutando unicamente il punteggio del diploma ISR
h) attestato di compimento del regolare corso di studi teologici in un seminario maggiore - 4.2.1 - b) - 4.3.2 Intesa: punti 16
i) Diploma di laurea valido nell'ordinamento italiano unitamente a un diploma rilasciato da un istituto di scienze religiose riconosciuto dalla CEI. Si valuta solo il punteggio del diploma rilasciato da un Istituto di Scienze Religiose riconosciuto dalla Conferenza episcopale italiana - 4.3.2 Intesa:
- se conseguito con una votazione da 60 a 75/100: punti 3,55
- se conseguito con una votazione da 76 a 79/100: punti 7,1
- se conseguito con una votazione da 80 a 82/100: punti 10,65
- se conseguito con una votazione da 83 a 85/100: punti 14,2
- se conseguito con una votazione da 86 a 88/100: punti 17,75
- se conseguito con una votazione da 89 a 91/100: punti 21,3
- se conseguito con una votazione da 92 a 94/100: punti 24,85
- se conseguito con una votazione da 95 a 97/100: punti 28,4
- se conseguito con una votazione da 98 a 100/100: punti 32

I diplomi diversamente classificati devono essere riportati in centesimi. Le eventuali frazioni di voto sono arrotondate per eccesso al voto superiore solo se pari o superiori a 0,50. I diplomi che rechino una classificazione per fasce di punteggio sono valutati al livello massimo della fascia.
fino a un massimo di punti 32
CUMULO TITOLI:
- I punteggi previsti per titoli di accesso diversi tra loro oppure conseguiti in discipline diverse possono essere cumulati fino al massimo di 50 punti.
- I punteggi previsti per il medesimo titolo di diploma di scienze religiose di cui alle superiori lettere g) e i) non si cumulano tra di loro.
- In ogni caso, il medesimo titolo è valutabile una sola volta.