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Decreto M.I.M. 29.05.2024, n. 104

Procedura concorsuale per titoli ed esami per l'accesso al ruolo degli insegnanti di religione cattolica nella scuola secondaria di primo e secondo grado ai sensi del comma 1 dell'articolo 1-bis del decreto-legge 29 ottobre 2019, n.126, convertito con modificazioni dalla legge 20 dicembre 2019, n. 159.

Art. 3 - Posti da destinare al concorso e organizzazione della procedura concorsuale

1. L'Allegato 1 determina il numero di posti banditi in ciascuna regione. La successiva ripartizione dei posti tra le istituzioni scolastiche all'interno delle diocesi della medesima regione sarà effettuata con decreto dell'USR.

2. La procedura concorsuale è curata dall'USR in cui è situata la sede di titolarità dell'ordinario della Diocesi. Nell'Allegato 2 del presente bando sono individuati le diocesi e gli USR responsabili della procedura concorsuale. Qualora il territorio di una Diocesi insista su più regioni, la competenza all'organizzazione del concorso per i posti delle scuole comprese in detto territorio è attribuita all'USR nel cui ambito territoriale di competenza è situata la sede diocesana. Nell'ipotesi di cui al precedente periodo la competenza alla ripartizione dei posti disponibili e vacanti è attribuita all'USR nel cui ambito territoriale sono ubicate le istituzioni scolastiche, sentito l'ordinario diocesano.

Qualora si determini un esiguo numero dei candidati l'amministrazione può disporre l'aggregazione territoriale della procedura concorsuale con decreto del Direttore generale per il personale scolastico indicando l'USR che deve curare l'espletamento del concorso.

3. In materia di riserva di posti si applicano le disposizioni di cui all'articolo 7, comma 2, della legge 12 marzo 1999, n. 68, recante norme per il diritto al lavoro dei disabili, nei limiti della complessiva quota d'obbligo prevista dall'articolo 3, comma 1, della medesima legge, agli articoli 1014, comma 1, e 678, comma 9, del decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66 (codice

dell'ordinamento militare), e all'articolo 18, comma 4, del decreto legislativo 6 marzo 2017, n. 40, come sostituito dall'articolo 1, comma 9-bis, del decreto-legge 22 aprile 2023, n. 44, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 giugno 2023, n. 74.

4. Ai sensi dell'articolo 3, comma 4, del decreto del Presidente della Repubblica 9 maggio 1994, n. 487, l'Allegato 3 individua, per ciascuna regione, le percentuali di dipendenti appartenenti alle categorie di cui alla legge 12 marzo 1999, n. 68, nonché di cui agli articoli 1014 e 678 del codice dell'ordinamento militare, di cui al decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66, e all'articolo 18, comma 4, del decreto legislativo 6 marzo 2017, n. 40, in servizio al momento di pubblicazione del presente bando.

5. È garantita pari opportunità tra uomini e donne per l'accesso al lavoro, come previsto dal decreto legislativo 11 aprile 2006, n. 198, e dall'articolo 35 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165. Ai sensi dell'articolo 3, comma 4, del decreto del Presidente della Repubblica 9 maggio 1994, n. 487, l'Allegato 4 del presente bando individua, per ciascuna regione, le percentuali di rappresentatività dei generi ai sensi dell'articolo 6, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica 9 maggio 1994, n. 487.

6. Il dirigente preposto all'USR individuato quale responsabile dello svolgimento della procedura concorsuale provvede all'approvazione delle graduatorie regionali di merito ripartite per ambiti diocesani.