Decreto M.I.M. 29.05.2024, n. 104
1. Sono ammessi a partecipare alla procedura concorsuale i candidati in possesso congiuntamente, alla data di scadenza del termine per la presentazione della domanda, dei seguenti requisiti specifici:
a. certificazione dell'idoneità diocesana, di cui all'articolo 3, comma 4, della Legge che richiama il numero 5 lett. a) del Protocollo addizionale all'Accordo di cui alla legge 121/1985, rilasciata dal Responsabile dell'Ufficio diocesano competente nei novanta giorni antecedenti alla data di scadenza del termine per la presentazione della domanda di partecipazione e valevole sia per la diocesi che per il grado di scuola cui la procedura si riferisce;
b. possesso di almeno uno dei titoli previsti dal punto 4 dell'Intesa, come specificato nell'Allegato 5 al presente bando, relativo ai titoli di qualificazione professionale per l'insegnamento della religione cattolica nella scuola secondaria di primo e secondo grado.
2. I candidati devono altresì possedere alla data di scadenza dei termini di presentazione delle domande, i seguenti requisiti generali:
a. cittadinanza italiana o di uno degli stati membri dell'Unione Europea o i requisiti previsti dall'articolo 38, commi 1, 2 e 3-bis, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165;
b. maggiore età;
c. godimento dei diritti civili e politici. Per i candidati non cittadini italiani e non titolari dello status di rifugiato o di protezione sussidiaria, il godimento dei diritti civili e politici è riferito al paese di cittadinanza;
d. idoneità fisica all'esercizio dell'insegnamento;
e. posizione regolare nei confronti degli obblighi di leva;
3. Non possono partecipare alla procedura concorsuale:
a. coloro che siano esclusi dall'elettorato politico attivo;
b. coloro che hanno riportato condanne penali, con sentenze passate in giudicato o provvedimenti equiparati o sentenze di patteggiamento, per reati che costituiscono un impedimento all'assunzione presso una pubblica amministrazione;
c. coloro che sono stati destituiti o dispensati dall'impiego presso una pubblica amministrazione per persistente insufficiente rendimento o sono stati licenziati da altro impiego statale per motivi disciplinari ai sensi della vigente normativa di legge o contrattuale, ovvero dichiarati decaduti per aver conseguito la nomina o l'assunzione mediante la produzione di documenti falsi o viziati da nullità insanabile.
4. Tutti i candidati sono ammessi al concorso con riserva di accertamento del possesso dei requisiti di ammissione. Il Dirigente preposto all'USR può disporre, con atto motivato, l'esclusione dei candidati per difetto dei citati requisiti di ammissione in qualsiasi momento della procedura concorsuale.