Decreto M.I.M. 29.05.2024, n. 104
1. Le commissioni esaminatrici dispongono di duecentocinquanta punti, di cui cento per la prova scritta, cento per la prova orale e cinquanta per i titoli.
2. La commissione assegna alla prova scritta di cui all'articolo 6 un punteggio massimo complessivo di 100 punti, sulla base del quadro di riferimento per la valutazione della prova scritta predisposto dalla commissione nazionale di cui all'articolo 9 del presente bando. La prova è superata dai candidati che conseguano il punteggio complessivo non inferiore a 70 punti.
3. La commissione assegna alla prova orale di cui all'articolo 7 un punteggio massimo complessivo di 100 punti, sulla base dei quadri di riferimento per la valutazione della prova orale predisposti dalla commissione nazionale di cui all'articolo 9 del presente bando. La prova è superata dai candidati che conseguano il punteggio complessivo non inferiore a 70 punti.
4. La commissione assegna ai titoli un punteggio massimo complessivo di 50 punti, secondo quanto indicato nell'Allegato 7 al presente bando. I titoli valutabili, ai sensi del combinato disposto dei commi 7 e 3 dell'articolo 3 della legge 18 luglio 2003, n. 186, sono identificati dai titoli di qualificazione professionale per la partecipazione ai concorsi stabiliti al punto 4 dell'Intesa.