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Decreto M.I.M. 29.05.2024, n. 104

Procedura concorsuale per titoli ed esami per l'accesso al ruolo degli insegnanti di religione cattolica nella scuola secondaria di primo e secondo grado ai sensi del comma 1 dell'articolo 1-bis del decreto-legge 29 ottobre 2019, n.126, convertito con modificazioni dalla legge 20 dicembre 2019, n. 159.

Art. 8 - Valutazione delle prove e dei titoli

1. Le commissioni esaminatrici dispongono di duecentocinquanta punti, di cui cento per la prova scritta, cento per la prova orale e cinquanta per i titoli.

2. La commissione assegna alla prova scritta di cui all'articolo 6 un punteggio massimo complessivo di 100 punti, sulla base del quadro di riferimento per la valutazione della prova scritta predisposto dalla commissione nazionale di cui all'articolo 9 del presente bando. La prova è superata dai candidati che conseguano il punteggio complessivo non inferiore a 70 punti.

3. La commissione assegna alla prova orale di cui all'articolo 7 un punteggio massimo complessivo di 100 punti, sulla base dei quadri di riferimento per la valutazione della prova orale predisposti dalla commissione nazionale di cui all'articolo 9 del presente bando. La prova è superata dai candidati che conseguano il punteggio complessivo non inferiore a 70 punti.

4. La commissione assegna ai titoli un punteggio massimo complessivo di 50 punti, secondo quanto indicato nell'Allegato 7 al presente bando. I titoli valutabili, ai sensi del combinato disposto dei commi 7 e 3 dell'articolo 3 della legge 18 luglio 2003, n. 186, sono identificati dai titoli di qualificazione professionale per la partecipazione ai concorsi stabiliti al punto 4 dell'Intesa.