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Decreto M.I.M. 29.05.2024, n. 104

Procedura concorsuale per titoli ed esami per l'accesso al ruolo degli insegnanti di religione cattolica nella scuola secondaria di primo e secondo grado ai sensi del comma 1 dell'articolo 1-bis del decreto-legge 29 ottobre 2019, n.126, convertito con modificazioni dalla legge 20 dicembre 2019, n. 159.

Art. 7 - Prova orale

1. I candidati che, ai sensi del successivo articolo 8, comma 2, hanno superato la prova di cui all'articolo 6, sono ammessi a sostenere la prova orale.

2. La prova orale è finalizzata all'accertamento della preparazione del candidato in relazione alle problematiche educative e alle competenze didattiche generali, nonché alla relativa capacità di progettazione didattica efficace - anche con riferimento all'uso didattico delle tecnologie e dei dispositivi elettronici multimediali, con esclusione dei contenuti specifici dell'insegnamento della religione cattolica, e verte sugli argomenti compresi negli ambiti del programma d'esame di cui all'Allegato 6 al presente bando, recante il programma di esame per la scuola secondaria di primo e secondo grado; a tal fine, nel corso della prova orale si svolge altresì un test didattico specifico, consistente in una lezione simulata.

3. La prova ha una durata massima complessiva di 45 minuti, fermi restando gli eventuali tempi aggiuntivi e gli ausili di cui all'articolo 20 della legge 5 febbraio 1992, n. 104, al decreto- legge 9 giugno 2021, n. 80, e, in particolare, all'articolo 3, comma 4-bis, e al decreto del Ministro per la Pubblica Amministrazione del 9 novembre 2021. La durata della lezione simulata di cui al comma precedente non può essere superiore alla metà dell'effettiva durata della prova orale. La commissione interloquisce con il candidato anche con riferimento a quanto previsto al successivo comma 4.

4. La prova valuta altresì la capacità di comprensione e conversazione in lingua inglese almeno al livello B2 del Quadro Comune Europeo di Riferimento per le lingue.

5. Le domande e le tracce relative alla lezione simulata sono predisposte da ciascuna commissione esaminatrice di cui all'articolo 14 secondo il programma di cui all'Allegato 6 al presente bando. Le commissioni le predispongono in numero pari a tre volte quello dei candidati calendarizzati nella singola sessione. Immediatamente prima dell'inizio di ciascuna sessione di prove orali, le commissioni determinano i quesiti da porre ai singoli candidati; tali quesiti sono proposti a ciascun candidato previa estrazione a sorte all'inizio della prova. La traccia da sviluppare per svolgere la lezione simulata è estratta dal candidato 24 ore prima dell'orario programmato per la prova medesima; qualora il candidato non sia presente all'ora prevista per l'estrazione, la Commissione procede all'estrazione della traccia e ne dà comunicazione al candidato a mezzo di posta elettronica, all'indirizzo indicato nella domanda di partecipazione al concorso. Le tracce estratte non sono utilizzabili per i successivi sorteggi.

6. Al termine di ogni seduta, la commissione esaminatrice forma l'elenco dei candidati esaminati con l'indicazione dei punteggi conseguiti da ciascun candidato che ne riceve immediata comunicazione dall'USR responsabile della procedura attraverso il Portale Unico. L'USR responsabile della procedura ne dà avviso sul proprio sito istituzionale.