Decreto M.I.M. 29.05.2024, n. 104
1. Gli aspiranti presidenti devono possedere i seguenti requisiti:
a. per i professori universitari, appartenere o essere appartenuti a uno dei settori scientifico- disciplinari caratterizzanti lo specifico programma d'esame;
b. per i dirigenti tecnici, appartenere o essere appartenuti a uno dei settori scientifico- disciplinari caratterizzanti lo specifico programma d'esame;
c. per i dirigenti scolastici, aver diretto o dirigere istituzioni scolastiche.
2. I presidenti delle commissioni esaminatrici possono essere scelti anche tra il personale in quiescenza che abbia posseduto, durante il servizio attivo, i requisiti richiesti dal precedente comma 1. L'utilizzo del personale in quiescenza non è consentito se il rapporto di servizio sia stato risolto per motivi disciplinari, per ragioni di salute o per decadenza dall'impiego comunque determinata e, in ogni caso, qualora la decorrenza del collocamento a riposo risalga a oltre un triennio dalla data di pubblicazione del bando.