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Decreto M.I.M. 29.05.2024, n. 104

Procedura concorsuale per titoli ed esami per l'accesso al ruolo degli insegnanti di religione cattolica nella scuola secondaria di primo e secondo grado ai sensi del comma 1 dell'articolo 1-bis del decreto-legge 29 ottobre 2019, n.126, convertito con modificazioni dalla legge 20 dicembre 2019, n. 159.

Art. 16 - Requisiti dei componenti

1. I docenti delle istituzioni scolastiche statali che aspirano ad essere nominati componenti delle commissioni esaminatrici devono essere docenti di ruolo nella scuola secondaria di primo e secondo grado, con almeno cinque anni di anzianità e, preferibilmente, insegnanti di religione cattolica; avere documentati titoli o esperienze relativamente all'utilizzo delle tecnologie dell'informazione e della comunicazione nella didattica.

2. Costituisce criterio di precedenza nella nomina a componente delle commissioni di valutazione il possesso di almeno uno dei seguenti titoli:

a. dottorato di ricerca; diploma di specializzazione; diploma di perfezionamento equiparato per legge o per statuto e ricompreso nell'allegato 4 nel decreto del direttore generale per il personale della scuola 31 marzo 2005; attività di ricerca scientifica sulla base di assegni ai sensi dell'articolo 51, comma 6, della legge 27 dicembre 1997, n. 449, ovvero

dell'articolo 1, comma 14, della legge 4 novembre 2005, n. 230, ovvero dell'articolo 22 della legge 30 dicembre 2010, n. 240; abilitazione scientifica nazionale a professore di prima o seconda fascia, in settori disciplinari coerenti con la tipologia di insegnamento;

b. aver svolto attività di docente supervisore o tutor organizzatore o tutor coordinatore presso i percorsi di abilitazione all'insegnamento secondario o aver ricoperto incarichi di docenza presso i predetti corsi.

3. I membri delle commissioni esaminatrici possono essere scelti anche tra il personale in quiescenza che abbia posseduto, durante il servizio attivo, i requisiti richiesti dal precedente comma 1. L'utilizzo del personale in quiescenza non è consentito se il rapporto di servizio sia stato risolto per motivi disciplinari, per ragioni di salute o per decadenza dall'impiego comunque determinata e, in ogni caso, qualora la decorrenza del collocamento a riposo risalga a oltre un triennio dalla data di pubblicazione del bando.

4. In caso di mancanza di aspiranti o di accertata indisponibilità di candidati con i requisiti prescritti, il dirigente preposto all'USR procede a nominare in deroga ai requisiti di ruolo e/o di servizio, fermi restando la conferma in ruolo, oppure personale esperto appartenente al settore universitario in possesso di esperienza almeno biennale negli afferenti settori scientifico-disciplinari.