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Decreto M.I.M. 29.05.2024, n. 104

Procedura concorsuale per titoli ed esami per l'accesso al ruolo degli insegnanti di religione cattolica nella scuola secondaria di primo e secondo grado ai sensi del comma 1 dell'articolo 1-bis del decreto-legge 29 ottobre 2019, n.126, convertito con modificazioni dalla legge 20 dicembre 2019, n. 159.

Art. 14 - Commissioni esaminatrici

1. Nell'ambito di ogni regione viene nominata una commissione esaminatrice composta da un presidente scelto tra professori universitari, dirigenti tecnici o dirigenti scolastici e da due insegnanti in servizio da almeno cinque anni, con rapporto a tempo indeterminato, di cui uno nella scuola secondaria di primo grado e l'altro nella scuola secondaria di secondo grado, titolari di insegnamento pertinente con l'accertamento della preparazione dei candidati in relazione allo specifico programma d'esame, attribuendo in via preferenziale la nomina a insegnanti di religione cattolica di ruolo.

2. Il presidente e i componenti devono possedere rispettivamente i requisiti di cui agli articoli 15, 16 e 17 e sono individuati ai sensi dell'articolo 19 del presente bando.

3. Ai fini dell'accertamento dell'abilità di comprensione scritta (lettura) e produzione orale (parlato) nella lingua inglese, si procede alla nomina, in qualità di membri aggregati, di docenti titolari dell'insegnamento della predetta lingua che svolgono le proprie funzioni limitatamente all'accertamento delle competenze linguistiche, salvo che tra i componenti della Commissione stessa non vi sia un soggetto in possesso del titolo di accesso alla classe di concorso A-24 o A-25 per l'insegnamento della lingua inglese.

4. Per il presidente e ciascun componente, inclusi i componenti aggregati, è prevista la nomina di un supplente.

5. A ciascuna commissione è assegnato un segretario, individuato tra il personale amministrativo appartenente alla seconda area o superiore, ovvero alle corrispondenti aree del comparto istruzione e ricerca, secondo le corrispondenze previste dalla tabella n. 9, relativa al comparto scuola, allegata al decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 26 giugno 2015.

6. Qualora ricorrano le condizioni di cui all'articolo 404, comma 11, del Testo Unico, le commissioni sono suddivise in sottocommissioni, con l'integrazione di un numero di componenti pari a quello delle commissioni originarie e di un segretario aggiunto, e secondo le modalità previste dal comma 12 del medesimo articolo. Per ciascuna sottocommissione è nominato un presidente. La commissione, in una seduta plenaria preparatoria, stabilisce criteri uniformi di svolgimento delle prove.

7. La composizione delle commissioni è tale da garantire la presenza di entrambi i sessi, salvi i casi di motivata impossibilità.

8. I compensi riconosciuti ai presidenti e ai componenti, inclusi gli aggregati, delle commissioni e delle sottocommissioni sono disciplinati ai sensi della normativa vigente.