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Decreto M.I.M. 29.05.2024, n. 104

Procedura concorsuale per titoli ed esami per l'accesso al ruolo degli insegnanti di religione cattolica nella scuola secondaria di primo e secondo grado ai sensi del comma 1 dell'articolo 1-bis del decreto-legge 29 ottobre 2019, n.126, convertito con modificazioni dalla legge 20 dicembre 2019, n. 159.

Art. 19 - Formazione delle commissioni esaminatrici

1. Gli aspiranti presidenti e componenti delle commissioni esaminatrici presentano istanza al Dirigente preposto all'USR responsabile della procedura concorsuale, secondo le modalità e la tempistica previste in un apposito avviso della Direzione generale per il personale scolastico pubblicato sul sito istituzionale del Ministero.

2. L'istanza è presentata, a pena di esclusione, unicamente per la regione sede di servizio o, nel caso di aspiranti collocati a riposo, in quella di residenza.

3. Gli aspiranti, a pena di esclusione, devono dichiarare, sotto la loro responsabilità e consapevoli delle conseguenze derivanti da dichiarazioni mendaci ai sensi dell'articolo 76 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445:

a. per gli aspiranti presidenti delle commissioni, il possesso dei requisiti di cui all'articolo 15;

b. per gli aspiranti componenti, il possesso dei requisiti di cui all'articolo 16;

c. per gli aspiranti componenti aggregati, il possesso dei requisiti di cui all'articolo 17;

d. l'insussistenza di tutte le condizioni personali ostative di cui all'articolo 18. La dichiarazione relativa alla situazione prevista dall'articolo 18, comma 1, lettera f) è resa dall'aspirante all'atto di insediamento della commissione ovvero della eventuale surroga;

e. nome, cognome, luogo e data di nascita, codice fiscale, indirizzo di posta elettronica ai fini delle comunicazioni;

f. l'Università e il settore scientifico-disciplinare di insegnamento (per i professori universitari); l'istituzione scolastica sede di servizio e il ruolo di provenienza (per i dirigenti scolastici); il settore di appartenenza (per i dirigenti tecnici); la classe di concorso o la disciplina di insegnamento (per i docenti del comparto scuola). Il personale collocato a riposo indica le medesime informazioni in relazione all'ultimo incarico ricoperto;

g. il curriculum vitae;

h. il consenso al trattamento dei dati personali.

4. Gli aspiranti alla nomina di componente delle commissioni esaminatrici dichiarano, inoltre, l'eventuale possesso dei titoli di cui all'articolo 16.

5. Le commissioni esaminatrici sono nominate, con propri decreti, dai Dirigenti preposti agli USR. I decreti individuano anche i presidenti e i componenti supplenti nonché, in caso di necessità, i componenti aggregati per l'accertamento della conoscenza della lingua inglese.

6. All'atto della nomina, l'USR competente accerta il possesso dei requisiti da parte dei presidenti e dei componenti delle commissioni. I decreti di costituzione delle commissioni sono pubblicati sui siti istituzionali degli USR competenti.

7. In caso di cessazione a qualunque titolo dall'incarico di presidente o di componente, il dirigente preposto all'USR provvede, con proprio decreto, a reintegrare la commissione.

8. In caso di mancanza di aspiranti, il dirigente preposto all'USR competente nomina i presidenti e i componenti con proprio atto motivato, fermi restando i requisiti e le cause di incompatibilità previsti dal presente bando e dalla normativa vigente e la facoltà di accettare l'incarico.

9. I dirigenti scolastici delle istituzioni scolastiche di appartenenza favoriscono la partecipazione alle attività delle commissioni dei docenti membri delle commissioni.