Decreto M.I.M. 29.05.2024, n. 104
1. I candidati possono esercitare il diritto di accesso agli atti della procedura concorsuale ai sensi delle vigenti disposizioni di legge.
2. Gli obblighi di comunicazione ai controinteressati di cui all'articolo 3, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica 12 aprile 2006, n. 184, e all'articolo 5, comma 5, del decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33, si intendono assolti mediante pubblicazione di un apposito avviso sul Portale Unico da parte dell'USR responsabile della procedura concorsuale cui è indirizzata l'istanza di accesso agli atti e/o di accesso civico generalizzato, da effettuarsi nel rispetto della normativa vigente in materia di protezione dei dati personali.