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Ordinanza M.I.M. 28.02.2025, n. 36

Ordinanza sulla mobilità personale docente, educativo ed ATA per l'anno scolastico 2025/26.
Formula iniziale - 

Capo I - Disposizioni generali

Art. 1 -  Campo di applicazione, durata e decorrenza dell'ordinanza

Art. 2 -  Termini per le operazioni di mobilità

Art. 3 -  Presentazione delle domande

Art. 4 -  Documentazione a corredo delle domande

Art. 5 -  Revoche, rinunce e regolarizzazione delle domande

Art. 6 -  Organi competenti a disporre i trasferimenti e i passaggi. Pubblicazione dei movimenti e adempimenti successivi

Art. 7 -  Fascicolo personale - Tutela dei dati personali

Capo II - Personale docente

Art. 8 -  Domanda di trasferimento e di passaggio di cattedra

Art. 9 -  Indicazioni delle preferenze

Art. 10 -  Adempimenti dei dirigenti scolastici e degli uffici amministrativi

Art. 11 -  Posti in organico nella scuola dell'infanzia

Art. 12 -  Posti nell'organico della scuola primaria

Art. 13 -  Posti di istruzione degli adulti, posti nelle scuole ospedaliere, posti speciali e posti di sostegno nelle scuole secondarie

Art. 14 -  Disposizioni generali sui passaggi di ruolo e di cattedra

Art. 15 -  Passaggi del personale collocato fuori ruolo

Art. 16 -  Modalità di presentazione delle domande di passaggio di ruolo

Art. 17 -  Mobilità territoriale ulteriore

Art. 18 -  Trasferimento interprovinciale su posto di sostegno

Art. 19 -  Disposizioni specifiche per le Province Autonome di Bolzano e Trento

Capo III - Personale educativo

Art. 20 -  Indicazione delle preferenze

Art. 21 -  Adempimenti dei dirigenti scolastici e degli uffici amministrativi

Capo IV - Personale amministrativo, tecnico ed ausiliario

Art. 22 -  Norme applicabili

Art. 23 -  Termini e modalità di presentazione della domanda

Art. 24 -  Legittimazione alla presentazione della domanda

Art. 25 -  Mobilità sui posti per l'istruzione e la formazione dell'età adulta

Art. 26 -  Trasferimenti degli assistenti tecnici

Art. 27 -  Domanda di passaggio ad altro profilo

Art. 28 -  Posti richiedibili

Art. 29 -  Preferenze

Art. 30 -  Indicazioni delle preferenze

Art. 31 -  Adempimenti dei dirigenti scolastici e degli uffici amministrativi

Art. 32 -  Reclami e rettifiche

Art. 33 -  Sezioni associate

Formula iniziale

Il Ministro dell'istruzione e del merito

Visto il decreto-legge 9 gennaio 2020, n. 1, convertito, con modificazioni, dalla legge 5 marzo 2020, n. 12, recante "Disposizioni urgenti per l'istituzione del Ministero dell'istruzione e del Ministero dell'università e della ricerca";

Visto il decreto-legge 11 novembre 2022, n. 173, convertito, con modificazioni, dalla legge 16 dicembre 2022, n. 204, recante "Disposizioni urgenti in materia di riordino delle attribuzioni dei Ministeri";

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 27 ottobre 2023, n. 208, con il quale è stato emanato il "Regolamento concernente l'organizzazione del Ministero dell'istruzione e del merito";

Visto il decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297, recante "Approvazione del Testo Unico delle disposizioni legislative vigenti in materia di istruzione, relative alle scuole di ogni ordine e grado";

Vista la legge 23 ottobre 1992, n. 421, recante la "Delega al Governo per la razionalizzazione e la revisione delle discipline in materia di sanità, di pubblico impiego, di previdenza e di finanza territoriale";

Visto il decreto legislativo 12 febbraio 1993, n. 35, recante "Riordino della normativa in materia di utilizzazione del personale della scuola, a norma dell'articolo 2 della legge 23 ottobre 1992, n. 421";

Visto il decreto-legge 27 agosto 1993, n. 324, convertito con modificazioni dalla legge 27 ottobre 1993, n. 423, recante "Proroga dei termini di durata in carica degli amministratori straordinari delle unità sanitarie locali, nonché norme per le attestazioni da parte delle unità sanitarie locali della condizione di handicappato in ordine all'istruzione scolastica e per la concessione di un contributo compensativo all'Unione italiana ciechi";

Vista la legge 14 gennaio 1994, n. 20, recante "Disposizioni in materia di giurisdizione e controllo della Corte dei conti";

Vista la legge 23 dicembre 1996, n. 662, recante "Misure di razionalizzazione della finanza pubblica";

Vista la legge 15 marzo 1997, n. 59, recante "Delega al governo per il conferimento di funzioni e compiti alle regioni ed enti locali, per la riforma della pubblica amministrazione e per la semplificazione amministrativa";

Vista la legge 15 maggio 1997, n. 127, recante "Misure urgenti per lo snellimento dell'attività amministrativa e dei procedimenti di decisione e di controllo";

Vista la legge 3 maggio 1999, n. 124, recante "Disposizioni urgenti in materia di personale scolastico";

Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, recante "Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche";

Visto il decreto-legge 3 luglio 2001, n. 255, convertito, con modificazioni, dalla legge 20 agosto 2001, n. 333, recante "Disposizioni urgenti per assicurare l'ordinato avvio dell'anno scolastico 2001-2002";

Visti il decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, recante "Codice in materia di protezione dei dati personali, recante disposizioni per l'adeguamento dell'ordinamento nazionale al regolamento (UE) n. 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 aprile 2016, relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati e che abroga la direttiva 95/96/CE" e successive modifiche ed integrazioni e le Linee guida del Garante per la Protezione dei Dati personali del 14 giugno 2007 e del 12 giugno 2014;

Visto il decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, recante "Codice dell'amministrazione digitale"; Visto l'articolo 64 del decreto-legge 28 giugno 2008, n. 112, convertito con modificazioni dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, recante "Disposizioni urgenti per lo sviluppo economico, la semplificazione, la competitività, la stabilizzazione della finanza pubblica e la perequazione tributaria";

Visto il decreto-legge 1° settembre 2008, n. 137, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 ottobre 2008, n. 169, recante "Disposizioni urgenti in materia di istruzione e università", e in particolare l'articolo 4;

Visto il decreto-legge 7 ottobre 2008, n. 154, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 dicembre 2008, n. 189, recante "Disposizioni urgenti per il contenimento della spesa sanitaria e in materia di regolazioni contabili con le autonomie locali", e in particolare l'articolo 3;

Visto il decreto-legge 30 dicembre 2008, n. 207, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 febbraio 2009, n. 14, recante "Proroga di termini previsti da disposizioni legislative e disposizioni finanziarie urgenti", e in particolare l'articolo 37;

Visto il decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111, recante "Disposizioni urgenti per la stabilizzazione finanziaria", e in particolare l'articolo 19, comma 7;

Visto l'articolo 5, comma 1, del decreto-legge 12 settembre 2013, n. 104, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 novembre 2013 n.128, recante "Misure urgenti in materia di istruzione, università e ricerca";

Vista la legge 11 dicembre 2016, n. 232, recante "Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2017 e bilancio pluriennale per il triennio 2017-2019";

Visto il decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 61, da ultimo modificato dal decreto-legge 23 settembre 2022, n. 144, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 novembre 2022, n. 175, recante "Revisione dei percorsi dell'istruzione professionale nel rispetto dell'articolo 117 della Costituzione, nonché raccordo con i percorsi dell'istruzione e formazione professionale, a norma dell'articolo 1, commi 180 e 181, lettera d), della legge 13 luglio 2015, n. 107";

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 8 marzo 1999, n. 275, "Regolamento recante norme in materia di autonomia delle istituzioni scolastiche, ai sensi dell'articolo 21, della legge 15 marzo 1997, n. 59";

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, recante "Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa" e successive modifiche ed integrazioni;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 20 marzo 2009, n. 89, recante "Revisione dell'assetto ordinamentale, organizzativo e didattico della scuola dell'infanzia e del primo ciclo di istruzione ai sensi dell'articolo 64, comma 4, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133";

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 20 marzo 2009, n. 81, recante "Norme per la riorganizzazione della rete scolastica e il razionale ed efficace utilizzo delle risorse umane della scuola, ai sensi dell'articolo 64, comma 4, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133";

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 15 marzo 2010, n. 89, "Regolamento recante revisione dell'assetto ordinamentale, organizzativo e didattico dei licei ai sensi dell'articolo 64, comma 4, del decreto legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133";

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 15 marzo 2010, n. 88, "Regolamento recante norme per il riordino degli istituti tecnici a norma dell'articolo 64, comma 4, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133";

Visto l'articolo 26, comma 1, del decreto-legge 23 settembre 2022, n. 144, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 novembre 2022, n. 175 e l'articolo 9 del decreto-legge 31 dicembre 2024, n. 208 con cui si prevede l'adozione di uno o più regolamenti per provvedere alla revisione dell'assetto ordinamentale dei percorsi degli istituti tecnici;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 29 ottobre 2012, n. 263, "Regolamento recante norme generali per la ridefinizione dell'assetto organizzativo didattico dei Centri d'istruzione per gli adulti, ivi compresi i corsi serali, a norma dell'articolo 64, comma 4, del decreto legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n.133";

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 14 febbraio 2016, n. 19, "Regolamento recante disposizioni per la razionalizzazione ed accorpamento delle classi di concorso a cattedre e a posti di insegnamento, a norma dell'articolo 64, comma 4, lettera a), del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133";

Visto il Regolamento n. 2016/679/UE del Parlamento Europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016, relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati e che abroga la direttiva 95/46/CE (regolamento generale sulla protezione dei dati);

Visto il decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca 9 maggio 2017, n. 259, che dispone la revisione e l'aggiornamento della tipologia delle classi di concorso per l'accesso ai ruoli del personale docente della scuola secondaria di primo e secondo grado previste dal decreto del Presidente della Repubblica 14 febbraio 2016 n. 19;

Visto il decreto del Ministro dell'istruzione del merito di concerto con il Ministro dell'università e della ricerca del 22 dicembre 2023, n. 255, di revisione e aggiornamento delle classi di concorso dei docenti della scuola secondaria di primo e di secondo grado;

Visto il decreto-legge 31 maggio 2024, n. 71, convertito dalla legge 21 luglio 2024, n. 106, e in particolare l'articolo 11 recante "Misure per l'integrazione scolastica degli alunni stranieri";

Visto il contratto collettivo nazionale di lavoro del comparto "Scuola", per il quadriennio normativo 2006/2009 ed il primo biennio economico 2008/2009, sottoscritto il 29 novembre 2007;

Visto il contratto collettivo nazionale di lavoro del comparto "Istruzione e ricerca" per il triennio giuridico ed economico 2016 - 2018, sottoscritto in data 19 aprile 2018;

Visto il contratto collettivo nazionale di lavoro del comparto "Istruzione e ricerca" per il triennio giuridico ed economico 2019 - 2021, sottoscritto in data 18 gennaio 2024; Vista l'Ipotesi di contratto collettivo nazionale integrativo concernente la mobilità del personale docente, educativo ed ATA per gli anni scolastici relativi al triennio 2025/26, 2026/27, 2027/28, sottoscritta in data 29 gennaio 2025;

Visto il decreto legislativo 26 marzo 2001 n. 151, e successive modifiche ed integrazioni, recante la disciplina in materia di tutela e sostegno della maternità e della paternità;

Visti gli articoli 58, comma 2, numero 6), lettera f), secondo periodo e 59, commi 4, 5, 6, 7, 8, 9-bis del decreto-legge 25 maggio 2021, n. 73, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 luglio 2021, n. 106, recante "Misure urgenti connesse all'emergenza da COVID-19, per le imprese, il lavoro, i giovani, la salute e i servizi territoriali";

Visto l'articolo 5-ter del decreto-legge 30 dicembre 2021, n. 228, convertito, con modificazioni, dalla legge 25 febbraio 2022, n. 15, recante "Disposizioni urgenti in materia di termini legislativi";

Visto l'articolo 5, commi 5 e 10, del decreto-legge 23 aprile 2023, n. 44, convertito con modificazioni dalla legge 21 giugno 2023, n. 74, recante "Disposizioni urgenti per il rafforzamento della capacità amministrativa delle amministrazioni pubbliche";

Visto l'articolo 33, comma 3, della legge 5 febbraio 1992, n. 104, come sostituito dall'articolo 3, comma 1, lett. b), n. 2), decreto legislativo 30 giugno 2022, n. 105, che ha introdotto modifiche in materia di permessi mensili retribuiti per assistere persone con disabilità in situazione di gravità;

Visto il decreto legislativo 3 maggio 2024, n. 62, recante "Definizione della condizione di disabilità, della valutazione di base, di accomodamento ragionevole, della valutazione multidimensionale per l'elaborazione e attuazione del progetto di vita individuale personalizzato e partecipato";

Visto l'articolo 13, comma 5, del decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 59, come modificato dal decreto-legge 30 aprile 2022, n. 36, convertito con modificazioni dalla legge 29 giugno 2022, n. 79;

Visto l'articolo 399 del decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297, come da ultimo sostituito dall'articolo 5, comma 20, decreto-legge 22 aprile 2023, n. 44, convertito con modificazioni dalla legge 21 giugno 2023, n. 74;

Vista la legge 29 dicembre 2022, n. 197, recante "Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2023 e bilancio pluriennale per il triennio 2023-2025" e in particolare, i commi 557 e 558, dell'articolo 1, di modifica dell'articolo 19, commi 5- bis, 5-ter, 5-quater, 5-quinquies e 5-sexies del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98;

Visto l'articolo 14, commi 1 e 1 bis, del decreto-legge 13 giugno 2023, n. 69, convertito dalla legge 10 agosto 2023, n. 103, recante "Disposizioni urgenti per l'attuazione di obblighi derivanti da atti dell'Unione europea e da procedure di infrazione e pre-infrazione pendenti nei confronti dello Stato italiano";

Visto il decreto interministeriale n. 127 del 30 giugno 2023, concernente i criteri per la definizione del contingente organico dei dirigenti scolastici e dei direttori dei servizi generali e amministrativi e la sua distribuzione tra le regioni per il triennio 2024/2025, 2025/2026 e 2026/2027, ai sensi dell'articolo 1, comma 557, della legge 29 dicembre 2022, n. 197, PNRR M4 C1, Riforma 1.3;

Visto il decreto-legge 15 settembre 2023 n. 123, convertito in legge, con modificazioni, dalla legge 13 novembre 2023, n. 159, recante misure urgenti di contrasto al disagio giovanile, alla povertà educativa e alla criminalità minorile, nonché per la sicurezza dei minori in ambito digitale;

Visti il Decreto del Ministro dell'istruzione e del merito 63 del 5 aprile 2023 e la Direttiva del Ministro dell'istruzione e del merito n. 11 del 21 aprile 2023, recanti misure di valorizzazione dei docenti chiamati a svolgere la funzione di tutor e di docente dell'orientamento/orientatore;

Visto l'articolo 14, comma 1, lettera c)-bis, del decreto-legge 2 marzo 2024, n. 19, convertito con modificazioni dalla legge 29 aprile 2024, n. 56, che ha sostituito l'articolo 18-bis, comma 5, del decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 59, apportando modifiche in materia di sedi disponibili per le operazioni di mobilità;

Vista la Legge di Bilancio 30 dicembre 2021, n. 234, che ha apportato modifiche all'articolo 35, comma 5-bis del decreto legislativo 30 marzo 2001 n. 165, in materia di obblighi di permanenza dei direttori dei servizi generali e amministrativi delle istituzioni scolastiche ed educative;

Visto l'articolo 11, comma 14, della legge 3 maggio 1999, n. 124, come modificato dall'articolo 14, comma 1-bis del decreto-legge 13 giugno 2023, n. 69, convertito con modificazione dalla legge 10 agosto 2023, n. 103, che disciplina il riconoscimento dell'anno di servizio pre-ruolo ai soli fini della partecipazione a procedure selettive;

Visto il decreto ministeriale 30 luglio 2021, n. 237, che ha autorizzato il progetto di sperimentazione di un corso di scuola secondaria di primo grado ispirato ai principi del metodo "Montessori";

Vista la legge 1° ottobre 2024 n. 150, che ha dettato disposizioni in merito alle sezioni a metodo didattico differenziato;

Ritenuta la necessità di evitare qualsiasi pregiudizio alla funzionalità dell'azione amministrativa e, in particolare, di garantire il regolare all'avvio dell'a.s. 2025/26, assicurando con la massima tempestività lo svolgimento delle operazioni di mobilità del personale docente;

Ritenuto di dover dettare, ai sensi dell'articolo 462, comma 6, del decreto legislativo n. 297 del 1994, per l'anno scolastico 2025/26, specifiche disposizioni ed istruzioni in materia di mobilità del personale docente, educativo ed ATA con particolare riguardo alla fissazione dei termini di presentazione delle domande, alla indicazione degli atti e dei documenti che gli aspiranti debbono produrre a corredo delle domande stesse e alla determinazione degli adempimenti facenti carico agli uffici ed alle istituzioni scolastiche;

Sentite le organizzazioni sindacali rappresentative del comparto istruzione e ricerca;

Considerata la necessità di applicare i sopravvenuti interventi legislativi e contrattuali alle operazioni di mobilità per l'anno scolastico 2025/26,

ORDINA

Capo I - Disposizioni generali

Art. 1 - Campo di applicazione, durata e decorrenza dell'ordinanza

1. La presente ordinanza disciplina la mobilità del personale docente, educativo ed ATA per l'anno scolastico 2025/26 e le modalità di applicazione delle disposizioni dell'Ipotesi di contratto collettivo nazionale integrativo sottoscritto in data 29 gennaio 2025 concernente la mobilità del personale docente, educativo ed ATA per gli anni scolastici relativi al triennio 2025/26, 2026/27, 2027/28 (di seguito indicato come "CCNI 2025").

2. Ai sensi dell'articolo 2, comma 2, del CCNI 2025, il docente che ottiene la titolarità su istituzione scolastica a seguito di domanda volontaria, sia territoriale che professionale, avendo espresso una richiesta puntuale di istituzione scolastica, non potrà presentare domanda di mobilità per il triennio successivo. Il vincolo opera per i movimenti di ciascuna delle tre fasi della mobilità.

Tale vincolo triennale non si applica ai docenti beneficiari delle precedenze di cui all'articolo 13 del CCNI 2025, e alle condizioni ivi previste, nel caso in cui abbiano ottenuto la titolarità in una scuola fuori dal comune o distretto sub comunale dove si applica la precedenza, né ai docenti trasferiti d'ufficio o a domanda condizionata, ancorché soddisfatti su una preferenza espressa.

3. Ai sensi del combinato disposto dell'articolo 13, comma 5, del decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 59, e dell'articolo 399, comma 3, del decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297, i docenti della scuola dell'infanzia, primaria e secondaria, a qualunque titolo destinatari di nomina a tempo indeterminato su ogni tipologia di posto, a decorrere dalle immissioni in ruolo disposte per l'anno scolastico 2023/2024, permangono presso l'istituzione scolastica ove hanno svolto il periodo di prova, nei medesimi tipo di posto e classe di concorso, per non meno di tre anni, compreso il periodo di prova.

Ai fini del calcolo del triennio di permanenza sono validi:

- gli anni di servizio svolto in utilizzazione o assegnazione provvisoria ai sensi della normativa legislativa e contrattuale di riferimento;

- gli anni di supplenza conferita ai sensi dell'articolo 47 del CCNL 18 gennaio 2024 successivamente al superamento del periodo di formazione e prova;

- l'anno di servizio svolto, per disposizione di legge, con contratto a tempo determinato finalizzato al ruolo dai docenti assunti a tempo indeterminato dopo il superamento del periodo di formazione e prova;

- gli anni in cui il periodo di formazione e prova è stato differito;

- l'anno di servizio in cui il periodo di formazione e prova è stato svolto con esito negativo.

Il vincolo triennale di cui al presente comma non si applica nei casi di sovrannumero o esubero o di applicazione dell'articolo 33, commi 5 o 6, della legge 5 febbraio 1992, n.104, limitatamente a fatti sopravvenuti successivamente al termine di presentazione delle istanze per la partecipazione al relativo concorso o all'anno di iscrizione nelle GAE.

4. Ai sensi dell'articolo 5, comma 10, del decreto-legge 23 aprile 2023, n. 44, convertito con modificazioni dalla legge 21 giugno 2023, n. 74, e dell'articolo 14, comma 1, lettera c)-bis, del decreto-legge 2 marzo 2024, n. 19, convertito con modificazioni dalla legge 29 aprile 2024, n. 56, a decorrere dall'anno scolastico 2023/2024, i docenti destinatari di nomina a tempo determinato ai sensi dei commi 5 e 6 del citato articolo 5 possono presentare domanda di mobilità soltanto dopo tre anni scolastici di effettivo servizio nell'istituzione scolastica ove hanno svolto il percorso annuale di formazione e prova di cui ai commi 7 e 8 del medesimo articolo, fatte salve le situazioni sopravvenute di esubero o soprannumero.

Ai fini del calcolo del triennio di permanenza previsto dal predetto articolo 5, comma 10, sono validi:

- gli anni di servizio svolto in utilizzazione o assegnazione provvisoria dai docenti beneficiari delle deroghe ai vincoli di permanenza previste contrattualmente o normativamente;

- l'anno di servizio svolto, per disposizione di legge, con contratto a tempo determinato finalizzato al ruolo dai docenti assunti a tempo indeterminato dopo il superamento del periodo di formazione e prova;

- gli anni in cui il periodo di formazione e prova è stato differito;

- l'anno di servizio in cui il periodo di formazione e prova è stato svolto con esito negativo.

5. Si precisa che i docenti assunti con contratto a tempo determinato finalizzato al ruolo non possono partecipare alle operazioni di mobilità, non essendo ancora immessi in ruolo.

6. Ai docenti che rientrano nelle fattispecie di cui ai precedenti commi 2, 3 e 4, è comunque garantita la partecipazione alle procedure di mobilità, purché rientrino nelle categorie di cui all'articolo 2, comma 6, del CCNI 2025, e alle condizioni ivi previste. Con riferimento alla residenza, si prescinde dalla dichiarazione sulla decorrenza dell'iscrizione anagrafica anteriore di almeno tre mesi rispetto alla data di pubblicazione della presente ordinanza, nel caso dei figli nati entro la scadenza dei termini per la presentazione della domanda.

Ai dipendenti neoassunti nell'Area dei Funzionari dell'elevata qualificazione che rientrano nelle fattispecie di cui al successivo articolo 24, comma 5, è comunque garantita la partecipazione alle procedure di mobilità, purché rientrino nelle categorie di cui all'articolo 34, commi 7 e 8 e dell'articolo 44, comma 5, del CCNI 2025 alle condizioni ivi previste. Con riferimento alla residenza, si prescinde dalla dichiarazione sulla decorrenza dell'iscrizione anagrafica anteriore di almeno tre mesi rispetto alla data di pubblicazione della presente ordinanza, nel caso dei figli nati entro la scadenza dei termini per la presentazione della domanda.

7. I docenti in attesa di titolarità definitiva nella provincia, al fine di ottenere la sede di titolarità, sono tenuti a presentare domanda di trasferimento ai sensi dell'articolo 2, comma 5, del CCNI 2025 e dell'articolo 8, comma 1, della presente ordinanza.

8. Con riguardo alle sedi disponibili per le operazioni di mobilità dell'a.s. 2025/26, si evidenzia che sono indisponibili:

- i posti e le cattedre occupati dal personale rientrato nei ruoli di cui all'articolo 7, commi 1 e 2, del CCNI 2025;

- per ciascun anno del triennio di vigenza del CCNI 2025, a livello di singola istituzione scolastica o a livello provinciale in caso di eventuale contrazione di organico, i posti comuni e di sostegno per il personale docente assunto con contratto a tempo determinato finalizzato al ruolo.

9. In materia di riconoscimento delle precedenze nelle operazioni di mobilità di cui all'articolo 13, comma 1, e all'articolo 40, comma 1, del CCNI 2025 si evidenzia:

- all'articolo 13, comma 1, punti II e V, e all'articolo 40, comma 1, punti II e V, l'innalzamento a dieci del numero di anni in cui viene riconosciuta la precedenza a docenti e ATA, trasferiti a domanda condizionata o d'ufficio per non aver presentato domanda, ai fini del rientro nella scuola o nel comune da cui sono stati trasferiti in quanto soprannumerari;

- la modifica dell'articolo 13, comma 1, punto IV, e dell'articolo 40, comma 1, punto IV, in applicazione dell'articolo 3 del decreto legislativo 30 giugno 2022, n. 105 che ha modificato l'articolo 33, comma 3, della legge 5 febbraio 1992, n. 104, eliminando il principio del referente unico dell'assistenza.

Nel contesto generale di aggiornamento della suddetta disposizione contrattuale, è stata riconosciuta, altresì, la precedenza nei trasferimenti, alle condizioni, con i requisiti e secondo l'ordine di priorità previsti nel CCNI 2025, ai docenti e al personale ATA in qualità di:

A) genitori anche adottivi del disabile in situazione di gravità o chi, individuato dall'autorità giudiziaria competente, esercita legale tutela del disabile in situazione di gravità. Qualora entrambi i genitori siano impossibilitati a provvedere all'assistenza del figlio disabile in situazione di gravità perché affetti da patologie invalidanti o abbiano compiuto i sessantacinque anni di età, viene riconosciuta la precedenza, alla stregua della scomparsa di entrambi i genitori, anche ai fratelli o alle sorelle, in grado di prestare assistenza, conviventi di soggetto disabile in situazione di gravità;

B) coniuge, parte dell'unione civile, convivente di fatto di cui all'articolo 1, commi 36 e 37 della legge 20 maggio 2016, n. 76 di disabile in situazione di gravità;

C) figli che prestano assistenza al genitore disabile in situazione di gravità;

D) fratelli e sorelle non conviventi del soggetto disabile in situazione di gravità, alle stesse condizioni previste al precedente punto A) per i fratelli e le sorelle conviventi.

Nella nuova formulazione del punto IV dei citati articoli 13, comma 1 e 40, comma 1, nei trasferimenti interprovinciali è riconosciuta la precedenza anche ai figli che prestano assistenza al genitore con disabilità in situazione di gravità.

Capo I - Disposizioni generali

Art. 2 - Termini per le operazioni di mobilità

1. Il termine iniziale per la presentazione delle domande di mobilità per il personale docente è fissato al 7 marzo 2025 e il termine ultimo è fissato al 25 marzo 2025.

2. Il termine iniziale per la presentazione delle domande di mobilità per il personale educativo è fissato al 7 marzo 2025 e il termine ultimo è fissato al 27 marzo 2025.

3. Il termine iniziale per la presentazione delle domande di mobilità per il personale ATA è fissato al 14 marzo 2025 e il termine ultimo è fissato al 31 marzo 2025.

4. I termini per le successive operazioni e per la pubblicazione dei movimenti, definiti secondo i criteri previsti dal CCNI 2025, sono:

a) per il personale docente per tutti i gradi di istruzione il termine ultimo di comunicazione al SIDI dei posti disponibili è il 28 aprile 2025, il termine ultimo di comunicazione al SIDI delle domande di mobilità è il 30 aprile 2025 e la pubblicazione dei movimenti è fissata al 23 maggio 2025;

b) per il personale educativo, il termine ultimo di comunicazione al Sidi delle domande di mobilità e dei posti disponibili è il 30 aprile 2025 e la pubblicazione dei movimenti è fissata al 27 maggio 2025;

c) per il personale ATA, il termine ultimo di comunicazione al SIDI delle domande di mobilità e dei posti disponibili è il 12 maggio 2025 e la pubblicazione dei movimenti è fissata al 3 giugno 2025.

5. Il personale scolastico destinatario di nomina giuridica a tempo indeterminato, successivamente al termine di presentazione delle domande di mobilità, può presentare domanda entro 5 giorni dalla nomina e, comunque, nel rispetto dei termini ultimi per la comunicazione al SIDI delle domande di mobilità di cui al comma 4.

6. La richiesta di revoca della domanda può essere presentata sino a dieci giorni prima del termine ultimo per la comunicazione al SIDI delle domande di mobilità di cui al comma 4.

Capo I - Disposizioni generali

Art. 3 - Presentazione delle domande

1. Il personale docente ed ATA invia le domande di trasferimento e di passaggio, corredate dalla relativa documentazione, all'Ufficio scolastico regionale - Ufficio territorialmente competente rispetto alla provincia di titolarità o di assunzione - attraverso il portale Istanze on line del sito del Ministero dell'istruzione e del merito (d'ora in avanti "MIM"). A tal fine, nell'apposita sezione del sito - Mobilità - saranno fornite le indicazioni operative e la modulistica necessaria.

2. La procedura di cui al comma 1 è consentita esclusivamente per le domande volontarie presentate nei termini.

Le domande presentate dal personale dichiarato soprannumerario dopo la scadenza del termine relativo al personale docente e di quello relativo al personale ATA o dal personale destinatario di nomina giuridica a tempo indeterminato successivamente al termine di presentazione delle domande di mobilità, devono essere prodotte avvalendosi del modello di domanda pubblicato sul sito del MIM nella sezione Mobilità e devono essere presentate, secondo le modalità previste dal Codice dell'amministrazione digitale (es. posta elettronica certificata), all'Ufficio scolastico territorialmente competente per il tramite delle istituzioni scolastiche di servizio entro i termini per la comunicazione al SIDI delle domande per il proprio ruolo. L'Ufficio territorialmente competente provvede all'acquisizione della domanda a sistema, ove previsto.

3. Il personale, il cui rientro e restituzione al ruolo di provenienza è disciplinato dall'articolo 7, commi 1 e 2, del CCNI 2025, è tenuto a presentare domanda, avvalendosi del modello pubblicato sul sito del MIM nella sezione Mobilità, secondo le modalità previste dal Codice dell'amministrazione digitale (es. posta elettronica certificata), all'Ufficio scolastico regionale - Ufficio territorialmente competente rispetto alla provincia scelta per il rientro, entro il quindicesimo giorno precedente il termine ultimo per la comunicazione delle domande di mobilità al SIDI per il proprio ruolo, ai fini dell'assegnazione della scuola di titolarità prima delle operazioni di mobilità. Nell'impossibilità di ottenere le sedi richieste, per mancanza di disponibilità, gli interessati sono riammessi nei termini e possono presentare domanda di mobilità al predetto Ufficio, il quale la acquisisce al sistema informativo per l'assegnazione della titolarità definitiva nel corso delle operazioni di movimento.

4. Il personale docente che ha ottenuto il passaggio di ruolo e intende richiedere la restituzione al ruolo di provenienza ai sensi dell'articolo 7, comma 4 del CCNI 2025, dovrà presentare la domanda al Dirigente preposto all'Ufficio Scolastico regionale - Ufficio territorialmente competente rispetto alla provincia di precedente titolarità.

La domanda dovrà essere presentata secondo le modalità previste dal Codice dell'amministrazione digitale (es. posta elettronica certificata). I docenti di cui al citato articolo 7, comma 4 devono presentare domanda entro il quindicesimo giorno precedente il termine ultimo per la comunicazione al SIDI delle domande di mobilità per il ruolo di provenienza, esclusivamente nel primo anno di servizio coincidente con il previsto periodo di formazione e prova.

Il provvedimento di restituzione è disposto sui posti vacanti e disponibili destinati alla mobilità all'esito delle operazioni di mobilità, ed a condizione che il docente non presenti domanda di mobilità; il docente assume la posizione giuridica ed economica che gli sarebbe spettata nel caso di permanenza nel ruolo di provenienza.

In caso di mancanza di posti vacanti e disponibili il docente non è restituito al ruolo di provenienza.

5. Le domande dei docenti appartenenti ai ruoli della Regione Val d'Aosta, per il trasferimento o il passaggio nelle scuole del rimanente territorio nazionale, devono essere inviate all'Ufficio scolastico regionale per il Piemonte, Ufficio territoriale competente per la provincia di Torino, che provvede all'acquisizione della domanda a sistema entro i termini di cui all'articolo 2.

6. Le domande devono contenere le seguenti informazioni:

a) generalità dell'interessato;

b) indicazione dell'istituzione scolastica di titolarità o della provincia. I docenti titolari sui posti per l'istruzione degli adulti devono indicare nello spazio riservato all'istituzione scolastica di titolarità il codice e la dizione in chiaro del centro territoriale compreso nei centri provinciali per l'istruzione degli adulti, ai sensi di quanto disposto dal decreto del Presidente della Repubblica 29 ottobre 2012 n. 263.

c) per i docenti dei percorsi di istruzione secondaria di primo e secondo grado, la classe di concorso di titolarità, come determinata dal decreto del Presidente della Repubblica 14 febbraio 2016, n. 19 e successive integrazioni e modifiche secondo la tabella di confluenza sintetica che sarà pubblicata nell'apposita sezione del sito del MIM - Mobilità.

7. Le domande del personale ATA devono contenere le seguenti informazioni:

a) generalità dell'interessato;

b) indicazione dell'istituzione scolastica o della provincia di titolarità.

8. Nell'apposita sezione del modulo-domanda devono essere elencati i documenti allegati. I docenti che intendono usufruire della precedenza di cui al comma 1, punto II dell'articolo 13 del CCNI 2025 devono indicare come scuola di rientro la sede di organico che comprende la scuola di precedente titolarità.

9. Il personale docente e ATA è tenuto a redigere le domande, sia di trasferimento che di passaggio, in conformità alle indicazioni e ai modelli contenuti nelle apposite sezioni del portale delle Istanze on line del sito del MIM nella sezione Mobilità.

10. Il personale docente e ATA che partecipa alla mobilità è tenuto ad utilizzare, in caso di presentazione della domanda con modalità diversa dalla procedura di cui al comma 1, gli appositi moduli disponibili sul sito del MIM nella sezione Mobilità.

11. Il personale educativo è tenuto a redigere le domande, sia di trasferimento che di passaggio, in conformità alle indicazioni e ai modelli contenuti nelle apposite sezioni del portale delle Istanze on line del sito del MIM nella sezione Mobilità.

12. I docenti che intendono chiedere contemporaneamente il trasferimento e il passaggio sono tenuti a presentare una domanda per il trasferimento e tante domande quanti sono i passaggi richiesti. Le domande di passaggio di ruolo possono essere presentate per un solo ruolo.

13. In caso di richiesta contemporanea di trasferimento e di passaggio è consentito documentare una sola delle domande, essendo sufficiente per l'altra il riferimento alla documentazione allegata alla prima. Le domande di passaggio di cattedra o di ruolo debbono contenere l'indicazione della specifica o delle specifiche abilitazioni possedute, ove necessarie per ottenere il passaggio, o del titolo di specializzazione per l'accesso a scuole con finalità speciali. Sono ritenuti validi, ove non specificato diversamente dal CCNI 2025, solo i titoli posseduti alla data ultima di presentazione delle domande di cui all'articolo 2 della presente ordinanza.

14. Le domande devono essere corredate dalla documentazione attestante il possesso dei titoli per l'attribuzione dei punteggi previsti dalle tabelle di valutazione allegate al CCNI 2025, nonché da ogni altra certificazione richiesta dallo stesso contratto o dalla presente ordinanza.

15. I titoli di servizio valutabili ai sensi della relativa tabella devono essere attestati dall'interessato sotto la propria responsabilità con dichiarazione personale e riportati nell'apposita casella del modulo-domanda.

16. I titoli valutabili per esigenze di famiglia devono essere documentati secondo quanto indicato all'articolo 4.

17. Ai fini del computo dell'anzianità di servizio dei docenti di cui alle tabelle di valutazione allegate al CCNI 2025, continua a trovare applicazione la disposizione secondo cui il servizio di insegnamento non di ruolo prestato a decorrere 1974/75 è considerato come anno scolastico intero se ha avuto la durata di almeno 180 giorni oppure se il servizio sia stato prestato ininterrottamente dal 1° febbraio fino al termine delle operazioni di scrutinio finale di cui all'articolo 11, comma 14, della legge n. 124/1999, così come testualmente indicato nelle sopracitate tabelle di valutazione.

18. Le dichiarazioni mendaci, le falsità negli atti e l'uso di atti falsi sono puniti a norma delle disposizioni vigenti e comportano l'annullamento del movimento ottenuto e la restituzione alla precedente titolarità o, in caso di indisponibilità di quest'ultima, alla provincia corrispondente alla medesima.

19. I titoli generali previsti dalla Tabella A-A3, lettere I) ed L), non attribuiscono punteggio per la mobilità 2025/2026, non essendosi ancora verificata la condizione ivi prevista relativa allo svolgimento del servizio continuativo per almeno un triennio.

20. Con riferimento alla valutazione dell'anzianità del servizio pre-ruolo, riconosciuto o riconoscibile ai fini della carriera ai sensi del precedente comma 17, al servizio pre-ruolo svolto nei due diversi gradi di istruzione, infanzia/primaria oppure secondaria di I/II grado, di cui uno coincidente con quello di attuale titolarità, nella mobilità d'ufficio è attribuito il punteggio previsto per il servizio pre-ruolo prestato nel grado di scuola con contratto a tempo determinato di maggior durata.

21. Ai fini della formazione della graduatoria per l'individuazione del soprannumerario ed ai fini del trasferimento d'ufficio:

- l'attribuzione del punteggio di continuità didattica di cui all'allegato 2, tabella A1), lettera C), del CCNI 2025 prescinde dalla maturazione del triennio;

- entro il triennio, la continuità didattica viene valutata, come nella mobilità a domanda, punti 4 per ogni anno di servizio di ruolo nella scuola di attuale titolarità o di incarico triennale prestato senza soluzione di continuità.

Capo I - Disposizioni generali

Art. 4 - Documentazione a corredo delle domande

1. Sono prese in esame solo le domande redatte utilizzando l'apposito modulo presente nella sezione Istanze on line e disponibile sul sito del MIM nella sezione Mobilità. Il mancato utilizzo dell'apposito modulo comporta l'irricevibilità delle domande.

2. Le domande, redatte in conformità ai modelli disponibili sul sito del MIM nell'apposita sezione Mobilità, devono essere corredate dalle dichiarazioni dei servizi prestati.

3. Il diritto all'attribuzione del punteggio "una tantum" di cui alle tabelle allegate al CCNI 2025, secondo quanto precisato in nota 5-ter dell'Allegato 2, deve essere attestato con dichiarazione personale, analoga al modello reperibile nell'apposita sezione Mobilità del sito MIM, modello nel quale si elencano gli anni in cui non è stata presentata la domanda di mobilità volontaria in ambito provinciale.

4. La valutazione delle esigenze di famiglia e dei titoli deve avvenire ai sensi delle tabelle di valutazione allegate al CCNI 2025 e deve essere effettuata esclusivamente in base alla documentazione prodotta dagli interessati, unitamente alla domanda, nei termini previsti dalla presente ordinanza. Ai fini della validità di tale documentazione si richiamano le disposizioni contenute nelle note alle tabelle di valutazione allegate al CCNI 2025.

5. In merito alle certificazioni mediche si precisa che:

a) lo stato di disabilità deve essere documentato con certificazione o copia autenticata rilasciata dalle commissioni mediche, funzionanti presso le A.S.L., di cui all'articolo 4 della legge 5 febbraio 1992, n. 104. Qualora tali commissioni non si pronuncino entro 45 giorni dalla presentazione della domanda, gli interessati, ai sensi dell'articolo 2, comma 2, del decreto-legge 27 agosto 1993, n. 324, convertito con modificazioni dalla legge 27 ottobre 1993, n. 423 e ulteriormente modificato dal decreto-legge 24 giugno 2014, n. 90, documentano, in via provvisoria, la situazione di disabilità con certificazione rilasciata, ai soli fini previsti dagli articoli 21 e 33 della predetta legge 5 febbraio 1992, n. 104 e dall'articolo 42 del decreto legislativo 26 marzo 2001, n. 151, da un medico specialista nella patologia denunciata in servizio presso l'A.S.L. da cui è assistito l'interessato. L'accertamento provvisorio di cui all'articolo 2, comma 2, del decreto-legge 27 agosto 1993, n. 324, produce effetto fino all'emissione dell'accertamento definitivo da parte della commissione. La commissione medica di cui all'articolo 4 della legge 5 febbraio 1992, 104, deve pronunciarsi, in ordine agli accertamenti di propria competenza di cui al medesimo articolo 4, entro 90 giorni dalla data di presentazione della domanda di accertamento;

b) la situazione di disabilità in caso di soggetti con patologie oncologiche può essere documentata, in via provvisoria, con la citata certificazione, qualora le commissioni non si pronuncino, come previsto dall'articolo 6, comma 3-bis del decreto-legge 10 gennaio 2006, n. 4, convertito con modificazioni dalla legge 9 marzo 2006, n. 80, entro 15 giorni dalla domanda degli interessati. La mancata emissione dell'accertamento definitivo per il decorso dei quindici giorni deve essere rilevata e dichiarata in sede del predetto accertamento provvisorio;

c) ai sensi dell'articolo 94, comma 3, della legge 27 dicembre 2002, n. 289, la situazione di gravità delle persone con sindrome di Down può essere documentata mediante certificazione delle competenti commissioni insediate presso le aziende sanitarie locali o del proprio medico di base.

d) per le persone con disabilità che si trovano nelle condizioni di cui all'articolo 21 della legge 5 febbraio 1992, n. 104, è necessario che risulti chiaramente, anche in certificazioni distinte, la situazione di disabilità e il grado di invalidità civile superiore ai due terzi o le minorazioni iscritte alle categorie prima, seconda e terza della tabella A) annessa alla legge 10 agosto 1950, n. 648, riconosciute alle medesime;

e) tenuto conto che le certificazioni relative all'invalidità e quelle relative all'accertamento della disabilità sono distinte, nelle stesse deve risultare quanto segue:

i. per le persone con disabilità maggiorenni di cui all'articolo 33, comma 6, della legge 5 febbraio 1992, n. 104, deve risultare la situazione di gravità della disabilità;

ii. per le persone con disabilità assistite di cui all'articolo 33, commi 5 e 7 della legge 5 febbraio 1992, n. 104, nelle certificazioni deve risultare la situazione di gravità della disabilità e la necessità di una assistenza, globale e permanente, così come previsto dall'articolo 3, comma 3, della predetta legge, ovvero tenendo conto di quanto disposto dall'articolo 38, comma 5, della legge 23 dicembre 1998, n. 448;

a tal fine i soggetti di cui alle lettere A), B), C), D) dell'articolo 13, comma 1, punto

IV) e dell'articolo 40, comma 1, punto IV) del CCNI 2025, richiamati all'articolo 1, comma 9 della presente ordinanza, debbono comprovare che la persona con disabilità non è ricoverata a tempo pieno presso istituti specializzati, con dichiarazione personale ai sensi delle disposizioni contenute nel decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445 e successive modifiche ed integrazioni (di seguito, decreto del Presidente della Repubblica 445/2000);

iii. per le persone bisognose di cure continuative per grave patologia, nelle certificazioni deve necessariamente risultare l'assiduità della terapia e l'istituto presso il quale viene effettuata la terapia stessa. Le certificazioni devono essere rilasciate dalle competenti A.S.L..

Con riguardo alle certificazioni mediche rilasciate a partire dal 1° gennaio 2025 nei territori interessati dalla sperimentazione di cui al decreto legislativo 3 maggio 2024, n. 62, e dal 1° gennaio 2026 su tutto il restante territorio nazionale, gli Uffici scolastici territorialmente competenti tengono conto della disciplina introdotta dal suddetto decreto legislativo.

6. Gli Uffici scolastici territorialmente competenti verificano che sui certificati medici, redatti secondo le disposizioni suesposte e presentati dal personale interessato al fine del riconoscimento del beneficio, risultino le attestazioni sopra richieste.

7. In merito alla documentazione del rapporto di parentela e dell'assistenza si precisa quanto segue:

a) i soggetti di cui alle lettere A), B), C), D) dell'articolo 13, comma 1, punto IV) e dell'articolo 40, comma 1, punto IV) del CCNI 2025, richiamati all'articolo 1, comma 9 della presente ordinanza, che assistono il soggetto con disabilità e che intendono beneficiare della precedenza prevista dal medesimo contratto, devono documentare i seguenti status e condizioni secondo le modalità indicate di seguito:

i. il rapporto di parentela, di adozione, di affidamento, di coniugio, di unione civile e di convivenza di fatto con il soggetto con disabilità deve essere documentato con dichiarazione personale resa sotto la propria responsabilità, ai sensi delle disposizioni contenute nel decreto del Presidente della Repubblica 445/2000;

ii. l'attività di assistenza (articolo 33, comma 3, della legge 104/1992) a favore del soggetto con disabilità deve essere documentata con dichiarazione personale resa sotto la propria responsabilità, ai sensi delle disposizioni contenute nel decreto del Presidente della Repubblica 445/2000;

iii. il diritto a fruire, nell'anno scolastico in cui si presenta la domanda di mobilità, dei giorni di permesso retribuito mensile per l'assistenza di cui all'articolo 33, comma 3, della L. 104/1992 ovvero del congedo straordinario ai sensi dell'articolo 42 comma 5 del decreto legislativo 151/2001, deve essere documentato mediante la produzione della richiesta dei suddetti benefici.

Si precisa che la presentazione della documentazione di cui ai precedenti punti ii. e iii. è prevista esclusivamente nei casi di assistenza al genitore o ai fratelli/sorelle non- conviventi.

b) L'assistenza esercitata dai beneficiari della precedenza ex articolo 33, commi 5 e 7, della legge 104/92 deve sussistere alla data di scadenza per la presentazione della domanda di mobilità e entro 10 giorni prima del termine ultimo di comunicazione al SIDI delle domande. Pertanto, è obbligo degli interessati dichiarare entro tale termine l'eventuale cessazione dell'attività di assistenza al familiare con disabilità e la conseguente perdita del diritto alla precedenza;

c) la situazione di non ricovero a tempo pieno del soggetto con disabilità in istituto specializzato deve essere documentata mediante dichiarazione personale resa sotto la propria responsabilità, ai sensi delle disposizioni contenute nel decreto del Presidente della Repubblica 445/2000;

d) i fratelli e le sorelle conviventi o non conviventi di soggetto con disabilità in situazione di gravità, che assistano il medesimo in quanto i genitori siano scomparsi ovvero impossibilitati ad occuparsi del figlio con disabilità perché affetti da patologie invalidanti, devono comprovare le suddette patologie dei genitori con idonea documentazione; la scomparsa o l'età dei genitori ultrasessantacinquenni deve essere documentata mediante dichiarazione personale resa sotto la propria responsabilità, ai sensi delle disposizioni contenute nel decreto del Presidente della Repubblica 445/2000;

e) il domicilio del soggetto con disabilità assistito è documentato mediante dichiarazione personale resa sotto la propria responsabilità, ai sensi delle disposizioni contenute nel decreto del Presidente della Repubblica 445/2000;

f) per i figli tossicodipendenti l'attuazione di un programma terapeutico e socio-riabilitativo deve essere documentata con certificazione rilasciata dalla struttura pubblica o privata in cui avviene la riabilitazione stessa (articoli 114, 118 e 122 del decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309); l'interessato deve comprovare, con dichiarazione personale, che il figlio tossicodipendente può essere assistito soltanto nel comune richiesto per il trasferimento, in quanto nella sede di titolarità non esiste una struttura pubblica o privata presso la quale il medesimo può essere sottoposto a programma terapeutico e socio-riabilitativo, ovvero perché in tale comune/residenza abituale il figlio tossicodipendente viene sottoposto a programma terapeutico con l'assistenza di un medico di fiducia come previsto dall'articolo 122, comma 3, del citato decreto del Presidente della Repubblica 309/1990. In mancanza di detta dichiarazione la documentazione esibita non è presa in considerazione;

g) la tutela legale individuata con provvedimento della competente autorità giudiziaria deve essere comprovata da parte di chi la esercita mediante dichiarazione sostitutiva resa ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 445/2000 con indicazione degli estremi del provvedimento.

8. In merito alla documentazione per i beneficiari della precedenza ex articolo 17 della legge 28 luglio 1999, n. 266 e dell'articolo 2 della legge 29 marzo 2001, n. 86 si precisa che, per fruire della precedenza riconosciuta al coniuge o alla parte dell'unione civile convivente di personale militare o categoria equiparata, o di personale cui viene corrisposta l'indennità di pubblica sicurezza e che si trovi nelle condizioni previste dall'articolo 17 della legge 28 luglio 1999, n. 266 e dall'articolo 2 della legge 29 marzo 2001, n. 86, il personale interessato dovrà allegare una dichiarazione personale resa sotto la propria responsabilità, ai sensi delle disposizioni contenute nel decreto del Presidente della Repubblica 445/2000 dalla quale risulti che il soggetto cui ricongiungersi sia stato trasferito in tale sede d'autorità o vi abbia eletto domicilio, nonché una dichiarazione, resa sotto la propria personale responsabilità, con la quale il soggetto trasferito dichiari di essere convivente con il richiedente.

9. In merito alla documentazione per usufruire delle maggiorazioni di punteggio derivanti da esigenze di famiglia, si precisa che il punteggio per il ricongiungimento al coniuge, alla parte dell'unione civile, al convivente di fatto ai sensi dell'articolo 1, commi 36 e 37 della legge 20 maggio 2016, n. 76, ai genitori o ai figli è attribuito solo se la residenza della persona alla quale si richiede il ricongiungimento è comprovata con dichiarazione personale redatta ai sensi delle disposizioni contenute nel decreto del Presidente della Repubblica 445/2000, nella quale l'interessato deve dichiarare che la decorrenza dell'iscrizione anagrafica è anteriore di almeno tre mesi rispetto alla data di pubblicazione sul sito istituzionale dell'ufficio territorialmente competente della presente ordinanza, ad eccezione dei figli nati entro la scadenza dei termini per la presentazione della domanda, per i quali si prescinde da detto requisito.

10. Tutte le predette documentazioni devono essere prodotte contestualmente alle domande di trasferimento e possono essere inviate anche in formato digitale.

11. Deve, inoltre, essere allegata una dichiarazione personale, redatta ai sensi delle disposizioni contenute nel decreto del Presidente della Repubblica 445/2000, dalla quale risulti il grado di parentela che intercorre tra il richiedente e la persona cui intende ricongiungersi.

12. Analogamente, con dichiarazione personale può essere comprovata l'esistenza di un figlio maggiorenne affetto da infermità o difetto fisico o mentale, che sia causa di inidoneità permanente ed assoluta a proficuo lavoro. Tale stato deve essere documentato con apposita certificazione sanitaria o copia autenticata della medesima, rilasciata dalle A.S.L. o dalle previgenti commissioni mediche provinciali, ai fini dell'attribuzione del relativo punteggio.

13. Dal requisito della residenza si prescinde quando si chiede il ricongiungimento al familiare destinato a nuova sede per motivi di lavoro nei tre mesi antecedenti alla data di emanazione della presente ordinanza. In tal caso, per l'attribuzione del punteggio, deve essere presentata una dichiarazione del datore di lavoro che attesti tale circostanza.

14. Il ricovero permanente del figlio, del coniuge, della parte dell'unione civile, del convivente di fatto ai sensi dell'articolo 1, commi 36 e 37 della legge 20 maggio 2016, n. 76 o degli altri familiari con disabilità deve essere documentato con certificato rilasciato dall'istituto di cura. Il bisogno, da parte dei medesimi, di cure continuative tali da comportare di necessità la residenza o il domicilio nella sede dell'istituto di cura, deve essere, invece, documentato con certificato rilasciato da ente pubblico ospedaliero o dall'azienda sanitaria locale o dall'ufficiale sanitario o da un medico militare.

15. La necessità di cure continuative, invece, deve essere documentata con certificato rilasciato dalle competenti unità sanitarie locali. Dalla certificazione deve risultare che l'assiduità della terapia è tale da comportare necessariamente la residenza nella sede dell'istituto di cura. L'interessato deve, inoltre, comprovare con dichiarazione personale che il figlio, il coniuge, la parte dell'unione civile, il convivente di fatto ai sensi dell'articolo 1, commi 36 e 37 della legge 20 maggio 2016, n. 76 o gli altri familiari con disabilità, possono essere assistiti solo nel comune richiesto per trasferimento, in quanto nella sede di titolarità non esiste un istituto di cura nel quale i medesimi possano essere assistiti.

16. Nell'ambito della valutazione delle esigenze di famiglia si precisa che i punteggi riferiti "al figlio" si intendono estesi anche ai figli adottivi, in affidamento preadottivo ovvero in affidamento.

17. In caso di attestazione di invalidità personale, l'Amministrazione si riserva di valutare eventuali rinvii alla competente commissione medica regionale per verificare eventuali profili di inidoneità all'insegnamento.

18. Nelle more dell'effettuazione delle eventuali visite di revisione e del relativo iter di verifica, gli invalidi civili e le persone con disabilità in possesso di verbali in cui sia prevista rivedibilità conservano tutti i diritti acquisiti in materia di benefici, prestazioni e agevolazioni di qualsiasi natura. La convocazione a visita, nei casi di verbali per i quali sia prevista la rivedibilità, è di competenza dell'Istituto nazionale della previdenza sociale (INPS).

Con riferimento al comma 2 dell'articolo 13 e al comma 2 dell'articolo 40 del CCNI 2025, si precisa che l'esclusione dalla graduatoria interna non si verifica in presenza di certificazione di disabilità rivedibile per le categorie di cui alle lettere C) e D) del comma 1 delle suddette disposizioni contrattuali.

19. A norma delle disposizioni contenute nel decreto del Presidente della Repubblica 445/2000, l'interessato può attestare con dichiarazioni personali l'esistenza di figli minorenni (precisando in tal caso la data di nascita), lo stato di celibe, nubile, coniugato, parte dell'unione civile, convivente di fatto ai sensi dell'articolo 1, commi 36 e 37 della legge 20 maggio 2016, n. 76, vedovo o divorziato, il rapporto di parentela con le persone con cui chiede di ricongiungersi, la residenza e il domicilio delle medesime, l'inclusione nella graduatoria di merito in pubblico concorso per esami per l'accesso al ruolo del personale docente, di cui andranno indicati gli estremi, i diplomi di specializzazione, i diplomi universitari, i corsi di perfezionamento, i diplomi di laurea, il dottorato di ricerca, il superamento del periodo di prova per coloro che chiedono la mobilità professionale. Ai fini dell'attribuzione del punteggio previsto dalla tabella titoli generali per i trasferimenti e per la mobilità professionale, nella relativa dichiarazione deve essere indicata la durata, almeno annuale, del corso con il superamento della prova finale. A pena di esclusione, il personale docente che chiede il passaggio deve dichiarare, ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 445/2000, il superamento del periodo di prova, il possesso dell'abilitazione, o delle idoneità e delle specializzazioni, ove richieste.

20. I docenti che, nell'anno scolastico precedente a quello cui sono riferite le operazioni di mobilità professionale, sono utilizzati su altra classe di concorso, diversa da quella di titolarità, per la quale hanno l'abilitazione, devono allegare una dichiarazione personale, resa sotto la propria responsabilità, con la quale attestino tale utilizzazione, indicando la classe di concorso di titolarità e quella di utilizzazione.

21. Il personale educativo che chiede il passaggio dal ruolo ordinario al ruolo speciale deve dichiarare, a pena di esclusione, il possesso della prescritta specializzazione.

22. In attuazione della precedenza prevista dall'articolo 13, comma 1, punto VIII) e dell'articolo 40, comma 1, punto VIII) del CCNI 2025, il personale che, a seguito della riduzione del numero delle aspettative sindacali retribuite, intende avvalersi della precedenza nei trasferimenti interprovinciali a domanda, deve dichiarare di aver svolto attività sindacale e di aver avuto il domicilio negli ultimi tre anni nella sede richiesta; tale diritto può essere esercitato solo nell'anno successivo al venire meno del distacco sindacale.

23. Per quanto riguarda la documentazione e le certificazioni prodotte ai sensi della presente ordinanza e del CCNI 2025, gli Uffici scolastici regionali e le istituzioni scolastiche sono tenuti all'osservanza delle disposizioni in materia di certificati e dichiarazioni sostitutive contenute nel decreto del Presidente della Repubblica 445/2000.

24. La lavoratrice vittima di violenza di genere di cui all'articolo 3, comma 3, secondo periodo, e all'articolo 34, comma 8, del CCNI 2025, deve allegare la dichiarazione personale, redatta ai sensi delle disposizioni contenute nel decreto del Presidente della Repubblica 445/2000, comprovante l'inserimento nei percorsi di protezione di cui all'articolo 24, comma 1, del decreto legislativo 15 giugno 2015, n. 80, ovvero l'atto del tribunale che attesta la specifica condizione.

25. La residenza del familiare deve essere attestata con dichiarazione personale redatta ai sensi delle disposizioni contenute nel decreto del Presidente della Repubblica 445/2000, nella quale l'interessato deve dichiarare che la decorrenza dell'iscrizione anagrafica è anteriore di almeno tre mesi rispetto alla data di pubblicazione della presente ordinanza sul sito istituzionale dell'ufficio territorialmente competente. Il domicilio deve essere attestato con dichiarazione personale redatta ai sensi della normativa suddetta, nella quale l'interessato deve dichiarare che la decorrenza dell'elezione del domicilio è anteriore di almeno tre mesi rispetto alla data di pubblicazione della presente ordinanza sul sito istituzionale dell'ufficio territorialmente competente.

26. L'Amministrazione si riserva il diritto di effettuare verifiche a campione sulla documentazione presentata da quanti abbiano ottenuto il trasferimento o passaggio in forza delle precedenze previste da contratto e di procedere, in caso di dichiarazioni mendaci, alla revoca del trasferimento. Le dichiarazioni mendaci, la falsità negli atti e l'uso di atti falsi, nei casi previsti dal decreto del Presidente della Repubblica 445/2000, sono puniti a norma delle disposizioni vigenti in materia.

27. Le categorie di docenti e di dipendenti inquadrati nell'Area dei Funzionari e dell'elevata qualificazione di cui al superiore articolo 1, comma 6, devono allegare la dichiarazione personale, di trovarsi in una delle seguenti condizioni, specificando ove risulti residente il soggetto a cui ricongiungersi o da assistere:

a) genitori di figlio minore di anni sedici, ossia che compie i 16 anni tra il 1° gennaio e il 31 dicembre dell'anno in cui si presenta l'istanza di mobilità; nel caso di genitori adottivi ed affidatari, qualunque sia l'età del minore, entro sedici anni dall'ingresso del minore in famiglia, e comunque non oltre il raggiungimento della maggiore età;

b) coloro che si trovano nelle condizioni di cui agli articoli 21 e 33, commi 3, 5 e 6, della legge 5 febbraio 1992, n. 104;

c) coloro che fruiscono dei riposi e permessi previsti dall'articolo 42 del decreto legislativo 151/2001 che rivestono la qualità di:

1) coniuge, parte di un'unione civile o convivente di fatto di cui all'articolo 1, commi 36 e 37 della legge 20 maggio 2016, n. 76 convivente di soggetto con disabilità grave;

2) padre o madre anche adottivi o affidatari in caso di decesso, mancanza o in presenza di patologie invalidanti dei soggetti di cui al punto 1);

3) uno dei figli conviventi in caso di decesso, mancanza o in presenza di patologie invalidanti dei soggetti di cui al punto 2);

4) uno dei fratelli o delle sorelle conviventi in caso di decesso, mancanza o in presenza di patologie invalidanti dei soggetti di cui al punto 3);

5) parente o affine entro il terzo grado convivente in caso di decesso, mancanza o in presenza di patologie invalidanti dei soggetti di cui al punto 4).

d) il coniuge o figlio di soggetto mutilato o invalido civile di cui all'articolo2, commi 2 e 3, della legge 30 marzo 1971, n.118;

e) figli di genitore ultrasessantacinquenne, ossia che compia i 65 anni tra il 1° gennaio e il 31 dicembre dell'anno in cui si presenta l'istanza di mobilità.

Le categorie di docenti e di dipendenti inquadrati nell'Area dei Funzionari e dell'elevata qualificazione beneficiarie della suddetta deroga devono dichiarare, avvalendosi dell'apposito modello pubblicato sul sito del MIM nella sezione Mobilità, oltre al comune di residenza della persona cui ricongiungersi/da assistere, di trovarsi in una delle condizioni sopra richiamate nonché, nei casi di cui alle superiori lettere b), c) e d), allegare la documentazione/certificazione comprovante la propria specifica situazione legittimante (a titolo esemplificativo, certificazioni relative all'invalidità e/o alla disabilità), secondo le indicazioni di cui al presente articolo. La predetta documentazione/certificazione deve essere prodotta contestualmente alla domanda di mobilità.

Per i docenti e i dipendenti inquadrati nell'Area dei Funzionari e dell'elevata qualificazione beneficiari degli artt. 21 e 33, comma 6, legge n. 104/1992 le condizioni che disciplinano l'espressione della preferenza di cui al precedente comma devono in-tendersi riferite al proprio comune di residenza. Pertanto, i medesimi devono dichiarare, avvalendosi dell'apposito modello pubblicato sul sito del MIM nella sezione Mobilità, il proprio comune di residenza.

Capo I - Disposizioni generali

Art. 5 - Revoche, rinunce e regolarizzazione delle domande

1. Successivamente alla scadenza dei termini per la presentazione delle domande di trasferimento e di passaggio non è più consentito integrare o modificare (anche per quanto riguarda l'ordine) le preferenze già espresse.

2. È consentita la revoca delle domande di movimento presentate o la regolarizzazione della documentazione allegata. La richiesta di revoca deve essere inviata per il tramite della scuola di servizio o presentata all'Ufficio territorialmente competente, secondo le modalità previste dal Codice dell'amministrazione digitale (es. posta elettronica certificata), ed è presa in considerazione se presentata sino a dieci giorni prima del termine ultimo per la comunicazione al SIDI delle domande di mobilità previsto per ciascuna categoria di personale dall'articolo 2 della presente ordinanza, come desumibile dal protocollo dell'istituzione scolastica alla quale è stata presentata l'istanza di revoca ovvero dal protocollo dell'ufficio ricevente o dalla ricevuta della PEC.

3. Le istanze inviate dopo tale data possono essere prese in considerazione solo per gravi motivi validamente documentati e a condizione che pervengano entro il termine ultimo, previsto per ciascuna categoria di personale dall'articolo 2 della presente ordinanza, per la comunicazione al SIDI dei posti disponibili.

4. L'aspirante, qualora abbia presentato più domande di movimento, sia di trasferimento che di passaggio, deve dichiarare esplicitamente se intende revocare tutte le domande o alcune di esse. In tale ultimo caso deve chiaramente indicare le domande per le quali chiede la revoca. In mancanza di tale precisazione la revoca si intende riferita a tutte le domande di movimento.

5. Non è ammessa la rinuncia, a domanda, del trasferimento concesso, salvo che tale rinuncia venga richiesta per gravi motivi sopravvenuti debitamente comprovati e a condizione, altresì, che il posto di provenienza sia rimasto vacante e che la rinuncia non incida negativamente sulle operazioni relative alla gestione dell'organico di fatto. Il posto reso disponibile dal rinunciatario non influisce sui trasferimenti già effettuati e non comporta, quindi, il rifacimento degli stessi.

6. Il procedimento di accettazione o diniego della richiesta di rinuncia o di revoca deve, a norma dell'articolo 2 della legge 7 agosto 1990, n. 241, essere concluso con un provvedimento espresso.

Capo I - Disposizioni generali

Art. 6 - Organi competenti a disporre i trasferimenti e i passaggi. Pubblicazione dei movimenti e adempimenti successivi

1. I trasferimenti e i passaggi del personale docente, educativo ed ATA sono disposti dal Direttore generale dell'Ufficio scolastico regionale o dai Dirigenti degli Uffici territoriali dell'Amministrazione da quest'ultimo delegati entro le date stabilite dall'articolo 2.

2. L'elenco di coloro che hanno ottenuto il trasferimento o il passaggio è pubblicato sul sito istituzionale dell'Ufficio territoriale di destinazione, con l'indicazione, a fianco di ogni nominativo, della scuola di destinazione, della tipologia di posto richiesto, del punteggio complessivo, delle eventuali precedenze, nel rispetto delle norme di cui al decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196 e successive modifiche ed integrazioni, al regolamento Europeo in materia di protezione dei dati personali n. 2016/679, e alle Linee guida del Garante per la Protezione dei Dati personali del 14 giugno 2007 e del 12 giugno 2014, verificate dall'Ufficio territoriale che ha valutato la domanda e dell'esito ottenuto. In particolare, per gli assistenti tecnici, sono riportati i codici delle aree professionali richieste nella domanda.

3. Al personale che ha ottenuto il trasferimento o il passaggio è data comunicazione del provvedimento presso l'Ufficio territoriale cui è stata presentata la domanda e per posta elettronica all'indirizzo inserito nel portale Istanze on line.

4. Contemporaneamente alla pubblicazione degli elenchi e alla comunicazione del provvedimento alle istituzioni scolastiche, gli Uffici territorialmente competenti provvedono alle relative comunicazioni:

a) all'istituzione scolastica di provenienza;

b) all'istituzione scolastica di destinazione;

c) alla competente ragioneria territoriale dello Stato.

5. I dirigenti scolastici degli istituti dove il personale trasferito deve assumere servizio dall'inizio dell'anno scolastico cui si riferisce il trasferimento devono comunicare l'avvenuta assunzione di servizio esclusivamente all'Ufficio territorialmente competente e alla competente ragioneria territoriale dello Stato.

6. Al personale che non ha ottenuto il trasferimento è data comunicazione per posta elettronica all'indirizzo inserito all'atto della registrazione nel portale Istanze on line e tale personale potrà consultare, attraverso l'apposita funzione resa disponibile su Istanze on line, l'esito della propria domanda.

7. L'accesso agli atti relativi alle procedure di mobilità è di competenza dell'Ufficio dell'Amministrazione presso il quale è stata presentata la domanda di mobilità. Detto Ufficio provvederà ad acquisire anche gli atti relativi a domande presentate presso altri Uffici dell'Amministrazione.

Capo I - Disposizioni generali

Art. 7 - Fascicolo personale - Tutela dei dati personali

1. I dati personali dei soggetti interessati alla mobilità devono essere utilizzati solo per fini di carattere istituzionale e per l'espletamento delle procedure legate alla stessa mobilità; i dati in questione possono essere comunicati o diffusi ai soggetti pubblici alle condizioni di cui al decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, al regolamento Europeo in materia di protezione dei dati personali n. 2016/679, alle Linee guida del Garante per la Protezione dei Dati personali del 14 giugno 2007 e del 12 giugno 2014, e successive modificazioni, i cui principi generali determinano il trattamento dei dati sensibili personali. In particolare, gli Uffici e le istituzioni scolastiche osservano la disciplina prevista nelle Linee guida in materia di:

a) comunicazione dei dati personali;

b) limiti alla diffusione dei dati personali, ivi compresi accorgimenti tecnici, aggiornamento dei dati personali e pubblicazione di graduatorie.

Gli Uffici raccomandano alle istituzioni scolastiche il rispetto di dette cautele con riferimento specifico alla pubblicazione delle graduatorie del personale perdente posto.

2. I fascicoli personali di coloro che risultano trasferiti sono trasmessi, a cura dell'Ufficio territorialmente competente rispetto alla provincia di provenienza, all'Ufficio territorialmente competente rispetto alla provincia di destinazione con l'inizio del nuovo anno scolastico.

3. Nel rispetto degli obblighi d'informazione nelle relazioni sindacali, sarà cura dell'Amministrazione comunicare alle organizzazioni sindacali gli esiti analitici delle operazioni di mobilità, contenenti i dati nominativi del personale interessato, nelle date previste dalla presente ordinanza per la pubblicazione dei movimenti.

Capo II - Personale docente

Art. 8 - Domanda di trasferimento e di passaggio di cattedra

1. I docenti di ruolo che siano, per qualsiasi motivo, in attesa della sede di titolarità possono partecipare ai movimenti secondo le modalità contenute nell'articolo 2, comma 5, del CCNI 2025. Tale personale, ove non venga soddisfatto a domanda, anche per diversa provincia, parteciperà d'ufficio al punto A) - Effettuazione della seconda fase - dell'Allegato 1 del CCNI 2025 seguendo la tabella di viciniorietà dei comuni a partire dalla prima preferenza valida espressa per scuola, distretto o comune della provincia di titolarità. Nel caso di personale in esubero, tale assegnazione comporta l'obbligo di presentare domanda di mobilità; diversamente per tale personale sarà disposta la mobilità d'ufficio a punti 0 e si considera come partenza il primo comune della provincia di titolarità secondo l'ordine dei Bollettini.

2. I docenti degli istituti di istruzione secondaria che chiedono contemporaneamente trasferimento e passaggio di cattedra devono specificare, nell'apposita sezione del modulo-domanda relativo al passaggio di cattedra, a quale movimento (trasferimento o passaggio) intendono dare precedenza e, in caso di più domande di passaggio, secondo quale ordine chiedono che esse siano trattate.

3. È consentito il passaggio dalle cattedre degli istituti e scuole con lingua d'insegnamento italiana alle cattedre degli istituti e scuole con lingua d'insegnamento slovena e viceversa, anche comprese nella medesima classe di concorso, a condizione che l'aspirante sia in possesso dell'abilitazione specifica o ne abbia ottenuto l'estensione con gli esami di accertamento della conoscenza linguistica indetti con decreto del Ministro della pubblica istruzione 20 agosto 1974 o con l'ordinanza ministeriale 13 agosto 1976. Per il passaggio nelle scuole con lingua d'insegnamento slovena l'interessato deve essere, altresì, in possesso dei requisiti previsti dall'articolo 425 del Testo Unico. A tal fine le operazioni di mobilità in ingresso per le scuole di lingua slovena devono essere convalidate dall'Ufficio competente prima della pubblicazione del movimento; in caso di mancanza di requisiti il trasferimento è annullato.

4. Il personale immesso in ruolo con riserva partecipa alle ordinarie operazioni di mobilità; la nuova titolarità ottenuta è sottoposta alla medesima riserva della precedente.

5. Eventuali rettifiche di titolarità, in esito a sentenze definitive, devono avvenire prima della chiusura delle funzioni di convalida delle domande di mobilità di cui all'articolo 2 della presente ordinanza e gli interessati possono produrre domanda di trasferimento anche oltre i termini previsti in caso di esecuzioni avvenute oltre i medesimi. Nel caso in cui l'esecuzione preveda l'attribuzione di una titolarità in soprannumero, la mobilità è obbligatoria, ed è quindi attivata d'ufficio in caso di inerzia dell'interessato. I destinatari di provvedimenti cautelari restano titolari, sino a conclusione definitiva del contenzioso, sui posti assegnati dal movimento e da questi ultimi possono procedere con la richiesta di trasferimento.

6. I docenti titolari sui posti per l'insegnamento dell'educazione motoria istituiti nella scuola primaria partecipano alle operazioni di mobilità con le regole previste per tutti gli altri docenti, con le seguenti precisazioni.

I movimenti dei docenti impegnati negli altri insegnamenti della scuola primaria verso i posti di educazione motoria, e viceversa, sono equiparati a passaggi di cattedra. Per tali movimenti i docenti devono presentare domanda utilizzando l'apposito modulo presente nella sezione Istanze on line e disponibile sul sito del MIM nella sezione Mobilità.

I docenti titolari nella scuola primaria che presentano domanda di passaggio di cattedra da e verso educazione motoria e, contemporaneamente, domanda di trasferimento devono specificare, nell'apposita sezione del modulo-domanda di passaggio di cattedra, a quale movimento (trasferimento o passaggio) intendono dare precedenza e, in caso di più domande di passaggio, secondo quale ordine chiedono che esse siano trattate.

La mobilità professionale verso i posti di educazione motoria è consentita ai docenti titolari su altro posto/classe di concorso in possesso della specifica abilitazione conseguita a seguito di superamento del relativo concorso ordinario.

I docenti titolari sui posti di educazione motoria partecipano alla mobilità professionale dai posti di educazione motoria verso altre tipologie di posto/classe di concorso per le quali siano in possesso della specifica abilitazione.

7. Le classi di scuola secondaria di primo grado attivate sperimentalmente ai sensi del decreto del Ministro dell'istruzione 30 luglio 2021, n. 237 e ricondotte ad ordinamento in attuazione della legge 1° ottobre 2024, n. 150, sono individuate a decorrere dall'anno scolastico 2025/2026 quali classi di scuola secondaria di primo grado a differenziazione didattica "Montessori". Il personale docente in servizio da almeno un anno scolastico nelle classi di cui al periodo precedente, nelle more dell'acquisizione del titolo di cui all'articolo 2 della legge n. 150 del 2024 nonché della definizione di puntuali tipologie di posto, permane nelle attuali sedi di titolarità, con successiva titolarizzazione specifica sulla cattedra, o posto di sostegno ove previsto, a differenziazione didattica Montessori. È fatta salva la mobilità a domanda ovvero d'ufficio. Le cattedre su cui esercitare l'opzione per l'insegnamento con metodo di differenziazione didattica "Montessori", sono le seguenti: 1) cattedre interne costituite interamente per l'insegnamento con metodo didattico differenziato "Montessori"; 2) cattedre miste costituite internamente all'Istituzione scolastica, ovvero composte da ore destinate all'insegnamento con metodo didattico differenziato "Montessori" e da ore curricolari di posto comune; 3) cattedre con completamento orario presso altra istituzione scolastica purché composte con contributo orario relativo al metodo didattico differenziato "Montessori". Le cattedre e i posti definitivi ai sensi dei periodi precedenti non possono generare situazioni di soprannumero. Le quote aggiuntive di organico di cui all'articolo 1, comma 2, lettera d), del predetto decreto ministeriale n. 237 del 2021, sono gestite dalle Istituzioni scolastiche, in ragione della riconduzione ad ordinamento delle classi di cui al primo periodo, nell'ambito delle risorse destinate agli Uffici scolastici regionali nell'ambito di quelle destinate all'adeguamento dell'organico alle situazioni di fatto.

8. Il movimento dei docenti titolari su classe di concorso A-23 da CPIA alla classe di concorso A- 23 nella scuola secondaria di primo grado, istituita ai sensi dell'articolo 11, comma 1, del decreto- legge 31 maggio 2024, n. 71, costituisce un trasferimento.

Capo II - Personale docente

Art. 9 - Indicazioni delle preferenze

1. Le preferenze esprimibili sono quindici e debbono essere indicate nell'apposita sezione del modulo-domanda.

2. Le preferenze possono essere del seguente tipo:

a) Sede (istituzione scolastica);

b) distretto;

c) comune;

d) provincia.

Relativamente al caso di cui alla lettera a), la preferenza relativa ai posti di sostegno, ai posti di tipo speciale, ai posti ad indirizzo didattico differenziato, ai posti comuni ivi compresi i posti per l'insegnamento della lingua inglese e i posti di educazione motoria va espressa facendo riferimento al circolo mediante la trascrizione del plesso sede di organico. I docenti devono fare riferimento al codice e alla dizione in chiaro della sede di organico. I CPIA sono esprimibili attraverso i codici delle singole sedi di organico (ex CTP). Qualora nel comune di assistenza non vi siano scuole esprimibili andrà indicata per prima una scuola del comune viciniore secondo le attuali prossimità. Nel caso in cui nel comune non esistano scuole esprimibili è possibile indicare una scuola di un comune viciniore, ovvero una scuola con sede di organico in altro comune anche non viciniore che abbia una sede/plesso nel comune di residenza/cura.

3. Gli insegnanti aspiranti al movimento hanno, quindi, la possibilità di chiedere, con una sola preferenza, usando le indicazioni di cui alle lettere b), c) e d), tutti gli istituti ubicati rispettivamente nell'area territoriale del distretto, del comune o della provincia. Per le province di Bolzano e Trento si fa riferimento al successivo articolo 19.

4. Le indicazioni di tipo sintetico di cui alle lettere b), c) e d) comportano, pertanto, che l'assegnazione possa essere disposta indifferentemente per una qualsiasi istituzione scolastica compresa, rispettivamente, nel distretto, nel comune o nella provincia. L'assegnazione avviene secondo l'ordine risultante dagli elenchi ufficiali delle istituzioni scolastiche. Peraltro, qualora una domanda sia soddisfatta mediante una preferenza sintetica, al docente è assegnata la prima istituzione scolastica con posto disponibile, secondo l'ordine risultante dall'elenco ufficiale, salvo che esistano altre istituzioni scolastiche con posti disponibili nell'ambito della suddetta preferenza sintetica e l'istituzione scolastica che sarebbe stata assegnata secondo tale criterio sia stata richiesta da altro aspirante con punteggio inferiore mediante una indicazione di tipo più specifico. In tale ipotesi, poiché con la preferenza sintetica si richiedono indifferentemente tutte le istituzioni scolastiche in essa comprese, la prima istituzione scolastica con posto disponibile è assegnata al docente che l'ha richiesta con indicazione più specifica e al docente che ha espresso la preferenza sintetica è assegnata la successiva istituzione scolastica con posto disponibile.

5. In caso di preferenza sintetica possono inoltre essere espresse le seguenti disponibilità:

a) istruzione degli adulti, che comprende:

i. corsi serali degli istituti di secondo grado;

ii. centri territoriali riorganizzati nei centri provinciali per l'istruzione degli adulti;

b) sezioni carcerarie ove esprimibili;

c) sezioni ospedaliere;

d) licei europei.

6. L'indicazione delle disponibilità di cui al comma 5 vale per l'assegnazione ai comuni o ai distretti o alle province nei quali sono presenti tali tipologie di percorsi; senza tale specifica disponibilità non è possibile l'assegnazione alle istituzioni scolastiche sedi di tali percorsi e, pertanto, gli eventuali posti disponibili su comune o distretto o provincia riferibili alle tipologie indicate non sono considerati utili ai fini del trasferimento per quanti non abbiano esplicitamente indicato tali disponibilità.

7. Il personale che ha espresso la propria disponibilità all'insegnamento su detti posti potrà essere assegnato alla sede dei comuni o distretti o province che li comprendono anche con punteggio inferiore a quanti non abbiano espresso tale disponibilità.

8. Qualora una provincia comprenda comuni isolani, questi sono esclusi dai distretti di appartenenza e raggruppati dopo l'ultimo distretto della provincia medesima sotto la dicitura "isole della provincia". Qualora l'aspirante intenda chiedere tutti i comuni isolani della provincia, la richiesta di tale raggruppamento va espressa attraverso l'indicazione della relativa denominazione presente nell'elenco ufficiale.

9. Le preferenze devono essere espresse indicando l'esatta denominazione riportata negli elenchi ufficiali, disponibili sul sito del MIM, nell'apposita sezione Mobilità. La denominazione ufficiale delle predette preferenze, costituita da un codice e da una dizione in chiaro, deve essere comprensiva anche del codice meccanografico. Nel caso in cui vi sia discordanza tra la dizione in chiaro e il codice, prevale il codice. Nel caso, invece, sia stato omesso il codice o indicato un codice non significativo, la preferenza medesima è considerata come non espressa, salvo che non vengano prodotti reclami. Le istituzioni scolastiche sono esprimibili unicamente tramite il codice sede di organico.

10. Non sono considerate valide, ai fini del trasferimento, le preferenze coincidenti o comprensive dell'istituzione scolastica di titolarità, relativamente alla tipologia di posto su cui il richiedente è titolare. In caso di presentazione di domanda condizionata al permanere della situazione di soprannumerarietà, l'interessato può indicare nel modulo-domanda anche la preferenza corrispondente al comune o distretto sub-comunale di titolarità.

11. I docenti che partecipano al movimento possono esprimere preferenze relative a posti di sostegno, posti di tipo speciale e posti ad indirizzo didattico differenziato se in possesso del prescritto titolo di specializzazione. Ai sensi dell'articolo 23 del CCNI 2025, il personale docente immesso in ruolo per l'insegnamento su posti di sostegno, posti di tipo speciale e ad indirizzo didattico differenziato, è tenuto a permanere per almeno un quinquennio, a far data dalla decorrenza giuridica dell'immissione in ruolo, su tali tipologie di posto. Pertanto, fermo restando l'assolvimento degli obblighi di permanenza triennale richiamati al precedente articolo 1, commi 3 e 4, il suddetto personale nel corso del quinquennio può presentare domanda di mobilità solo per tali tipologie di posto. I docenti titolari su tali tipologie di posto nella scuola secondaria, una volta assolti i suddetti obblighi di permanenza, possono presentare domanda di trasferimento per cambiare tipologia di posto da sostegno a comune soltanto se in possesso del titolo di abilitazione all'insegnamento su posto comune.

Il vincolo quinquennale di cui al precedente periodo si applica anche a seguito di trasferimento da posto comune a posto di sostegno, posti di tipo speciale e posti ad indirizzo didattico differenziato, a far data dalla decorrenza del trasferimento su tali tipologie di posto.

I docenti titolari su posto di sostegno, pur se soggetti al vincolo quinquennale, possono partecipare alle operazioni di mobilità per passaggio di ruolo su posti di sostegno di ordine e grado diversi. I docenti che ottengono il passaggio di ruolo su posti di sostegno hanno l'obbligo di permanervi per un quinquennio. I docenti di sostegno che non abbiano terminato il quinquennio di permanenza non possono chiedere di partecipare ai movimenti su posti di tipo comune e su classi di concorso, fino al compimento del quinquennio.

Ai fini del computo del quinquennio è calcolato:

- l'anno scolastico in corso;

- l'anno scolastico in cui il docente, per espressa previsione di legge, ha svolto il periodo di formazione e prova con contratto a tempo determinato su posto di sostegno, posto di tipo speciale e posto ad indirizzo didattico differenziato;

- l'anno di servizio a tempo determinato ai sensi dell'articolo 47 del CCNL solo se prestato su posto di sostegno, posto di tipo speciale e posto ad indirizzo didattico differenziato.

I trasferimenti a domanda nella provincia di titolarità da posto sostegno, posto di tipo speciale o posto ad indirizzo didattico differenziato, a posto comune dei docenti senza precedenza, anche per scuole dello stesso comune, verranno realizzati secondo l'aliquota del 100% dei posti disponibili per l'a.s. 2025/26.

12. In merito alle precedenze si richiama quanto definito dall'articolo 13, comma 1 del CCNI 2025. Per prima preferenza si intende sempre la prima delle preferenze relative alla provincia per la quale si esercita il diritto di precedenza; pertanto, è possibile indicare prime preferenze relative ad altre province.

13. Il personale in posizione di soprannumero, in caso di mancata presentazione della domanda, ovvero qualora nessuno dei posti richiesti sia disponibile, sarà movimentato d'ufficio secondo la catena di prossimità tra comuni che sarà pubblicata nella sezione Mobilità del sito del MIM partendo dal comune comprendente la scuola di precedente titolarità. La mobilità avviene su tutte le istituzioni scolastiche disponibili a partire dal comune corrispondente alla precedente titolarità; per ciascun comune, in subordine, sono considerate le disponibilità dell'istruzione per adulti. In caso di domanda condizionata, qualora siano espresse preferenze interprovinciali prima di quelle della propria provincia, il docente non è riassorbito se sono soddisfatte le preferenze interprovinciali.

14. Il docente che intenda usufruire della possibilità di trasferirsi all'interno della provincia alla quale apparteneva un comune trasferito in altra provincia a seguito di provvedimenti regionali dovrà comunicarlo all'Ufficio di ambito territoriale della provincia nella quale intende ritornare, che provvederà ad assegnarlo, a domanda, ad una istituzione scolastica della medesima. In tal caso, l'attuale titolarità sulla sede di organico viene meno e il docente è considerato alla pari di un docente in esubero su provincia. Per mantenere la titolarità, detto personale deve partecipare al movimento con le stesse modalità previste per gli altri docenti, considerando quindi le preferenze per la provincia di precedente titolarità come interprovinciali.

15. Le cattedre orario esterne possono essere costituite anche tra scuole appartenenti a comuni diversi (articolo 11, comma 6 del CCNI 2025), consentendosi anche cattedre ad orario esterne tra corso diurno e corso serale e viceversa. Analogamente a quanto previsto al comma 6 dell'articolo 11 del CCNI 2025, l'assegnazione avverrà se gli interessati ne avranno fatta esplicita richiesta nel modulo-domanda.

Capo II - Personale docente

Art. 10 - Adempimenti dei dirigenti scolastici e degli uffici amministrativi

1. Le domande dei docenti in soprannumero e le relative graduatorie sono trasmesse dai dirigenti scolastici all'Ufficio territorialmente competente, entro cinque giorni dalla scadenza del termine stabilito per l'inserimento delle predette domande al SIDI.

2. L'Ufficio territorialmente competente, nell'osservanza di quanto riportato dall'articolo 1 della presente ordinanza, man mano che riceve le domande, procede alla valutazione delle stesse sulla base delle apposite tabelle allegate al CCNI 2025, nonché al riconoscimento di eventuali diritti di precedenza, comunicando all'interessato il punteggio assegnato e gli eventuali diritti riconosciuti all'indirizzo di posta elettronica inserito nel portale Istanze on line. L'insegnante ha facoltà di far pervenire all'Ufficio territorialmente competente, entro 10 giorni dalla ricezione e comunque entro il quinto giorno utile prima della data di inserimento al SIDI delle domande di cui all'articolo 2 della presente ordinanza, motivato reclamo, secondo le indicazioni contenute nel CCNI 2025 e secondo le modalità previste dal Codice dell'amministrazione digitale (es. posta elettronica certificata). L'ufficio competente, esaminati i reclami, apporta le eventuali rettifiche ove ritenga di accogliere i medesimi, dandone notifica solo in tal caso all'interessato. Avverso le valutazioni delle domande non sono possibili ulteriori modalità di reclamo.

Capo II - Personale docente

Art. 11 - Posti in organico nella scuola dell'infanzia

1. I posti in organico nella scuola dell'infanzia (ivi compresi quelli di tipo speciale, e di sostegno, ad indirizzo didattico differenziato e i posti delle scuole ospedaliere) sono richiedibili mediante l'indicazione del codice e della dizione in chiaro della sede di organico. L'organico assegnato agli istituti comprensivi è richiedibile mediante l'indicazione dell'istituzione scolastica alla quale è amministrativamente assegnato l'organico medesimo, come individuata nel Bollettino Ufficiale quale "Sede di organico-esprimibile dal personale docente". I posti speciali sono assegnabili solo a quanti avranno espresso l'indicazione del titolo che dà diritto ad insegnare sui medesimi. In questo caso andrà inoltre indicato l'ordine di preferenza tra posto comune, posto di sostegno e posto speciale/ad indirizzo didattico differenziato.

2. Nelle preferenze sintetiche di comune o di distretto o di provincia i posti delle scuole ospedaliere sono richiedibili mediante indicazione di disponibilità ad insegnare sui medesimi. Il personale che avrà espresso la propria disponibilità all'insegnamento su detti posti potrà essere assegnato alle sedi dei comuni o distretti o province che li comprendono anche con punteggio inferiore a quanti non abbiano espresso tale disponibilità.

3. Il trasferimento sui posti di diversa tipologia di sostegno all'interno della medesima sede di organico per il docente in soprannumero in una delle tipologie avviene con precedenza rispetto agli altri aspiranti.

Capo II - Personale docente

Art. 12 - Posti nell'organico della scuola primaria

1. I posti per l'insegnamento della lingua inglese istituiti nell'ambito dell'organico dell'autonomia sono richiedibili dagli insegnanti in possesso del prescritto titolo previsto dal CCNI 2025, attraverso l'espressione del codice e della dizione in chiaro del plesso sede di organico. Il docente che insegna la lingua inglese nell'ambito del proprio modulo svolgendo attività di "specializzato", che intenda continuare a svolgere tale attività, non deve chiedere il trasferimento per posti della lingua inglese istituiti nell'ambito dell'organico dell'autonomia. Il docente interessato deve compilare l'apposita sezione del modulo-domanda indicando se intende partecipare esclusivamente al trasferimento per ottenere la titolarità sui posti per l'insegnamento della lingua inglese nell'ambito dell'organico dell'autonomia richiesto ovvero se intende partecipare al trasferimento per ottenere anche altri posti nell'ambito dell'organico dell'autonomia richiesto. In tale seconda eventualità ciascuna preferenza viene esaminata secondo l'ordine di priorità espresso nella domanda; in assenza di quest'ultima indicazione, ciascuna preferenza viene esaminata prioritariamente in relazione ai posti per la lingua inglese e, successivamente, in relazione agli altri posti dell'organico eventualmente vacanti e disponibili. L'aspirante al trasferimento può chiedere anche i posti per l'insegnamento della lingua inglese istituiti nell'ambito dell'organico dell'autonomia; in tal caso, tra le preferenze espresse deve indicare il codice della sede di titolarità, ovviamente previa compilazione della sezione riguardante i posti per l'insegnamento della lingua inglese. Tale plesso è individuabile nel Bollettino Ufficiale delle scuole con la dicitura "Sede di organico-esprimibile dal personale docente". Il trasferimento a domanda tra i posti dell'organico dell'autonomia (da comune a lingua inglese o viceversa) nella propria scuola avviene con le modalità previste dall'allegato 1 del CCNI 2025.

2. L'organico assegnato agli istituti comprensivi - ivi compresi i posti per l'insegnamento della lingua inglese - è richiedibile mediante l'indicazione del plesso al quale è amministrativamente assegnato l'organico medesimo ovvero mediante l'indicazione della preferenza sintetica che comprenda tale plesso.

3. Le disposizioni di cui ai precedenti commi si applicano anche al personale che chieda il passaggio di ruolo sui posti dell'organico sede, ivi compresi i posti per l'insegnamento della lingua inglese.

4. Nella preferenza sintetica di comune o distretto o provincia i posti speciali presenti sono assegnabili solo a quanti avranno indicato il titolo a insegnare sui medesimi. In questo caso andrà inoltre indicato l'ordine di preferenza tra posto comune, posto di sostegno, posto speciale e ad indirizzo didattico differenziato.

5. I posti delle sezioni ospedaliere sono richiedibili mediante indicazione di disponibilità a insegnare sui medesimi; il personale che avrà espresso la propria disponibilità all'insegnamento su detti posti potrà essere assegnato alle sedi dei distretti o comuni o province che li comprendono anche con punteggio inferiore a quanti non abbiano espresso tale disponibilità.

6. I posti di insegnamento per adulti presso i CPIA sono indicati mediante preferenza puntuale di sede di organico (ex CTP) o mediante indicazione di disponibilità in caso di preferenza sintetica di comune o distretto o provincia. In caso di CPIA interprovinciali, il docente titolare su una sede di organico partecipa al movimento della provincia dove si trova la propria sede di organico; nel caso intenda partecipare al movimento per la provincia nella quale ha sede il CPIA, le preferenze espresse vengono considerate nel movimento interprovinciale.

Gli insegnanti titolari nei centri di istruzione degli adulti attivati ai sensi di quanto disposto dal decreto del Presidente della Repubblica 29 ottobre 2012 n. 263, individuati perdenti posto, possono presentare domanda condizionata al permanere della situazione di perdenti posto ed esprimere, nell'apposita sezione del modulo domanda, preferenze relative a scuole o altri centri territoriali.

Il comune da cui procedere per l'eventuale applicazione dell'apposita tabella dei comuni viciniori, quale sede di provenienza dei predetti docenti, viene considerato quello del centro territoriale medesimo.

Qualora nel corso dei trasferimenti si determini una disponibilità di posto in uno dei CTP del medesimo CPIA provinciale, se richiesto dal docente soprannumerario tra le preferenze utilizzando lo specifico codice sede di organico di cui all'articolo 10 del CCNI 2025, il trasferimento viene disposto con priorità nei movimenti di I fase anche se tra CTP di comuni diversi.

7. I posti delle sedi carcerarie sono assegnati direttamente dagli Uffici territorialmente competenti previa pubblicazione sul sito istituzionale della relativa graduatoria, nel rispetto delle norme di cui al decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196 e successive modifiche ed integrazioni, al regolamento Europeo in materia di protezione dei dati personali n. 2016/679, e alle Linee guida del Garante per la Protezione dei Dati personali del 14 giugno 2007 e del 12 giugno 2014. In assenza di domande da parte del personale fornito del prescritto titolo, al fine di rendere disponibili tutti i posti vacanti per le assunzioni in ruolo, prima delle operazioni di mobilità gli Uffici scolastici territorialmente competenti procedono, su domanda degli interessati, ad assegnare la titolarità sulle sedi carcerarie, vacanti e disponibili, ai docenti attualmente utilizzati per almeno due anni, compreso l'anno in corso, sulle predette sedi. In tal caso, l'eventuale altra domanda di mobilità presentata dal suddetto personale docente viene annullata dall'Ufficio competente. Gli aspiranti al passaggio devono produrre apposita domanda, avvalendosi del modello pubblicato sul sito del MIM nella sezione Mobilità e secondo le modalità di inoltro previste dal Codice dell'amministrazione digitale (es. posta elettronica certificata), all'Ufficio territorialmente competente entro il termine previsto per la presentazione della domanda di trasferimento (articolo 25, comma 3, del CCNI 2025).

8. Il trasferimento sui posti di diversa tipologia di sostegno all'interno della medesima sede di organico per il docente in soprannumero in una delle tipologie avviene con precedenza rispetto agli altri aspiranti.

9. Per l'individuazione dei docenti soprannumerari titolari sui posti per l'insegnamento dell'educazione motoria istituiti nella scuola primaria, anche a seguito di dimensionamento, si applicano le regole previste per tutti gli altri docenti.

Capo II - Personale docente

Art. 13 - Posti di istruzione degli adulti, posti nelle scuole ospedaliere, posti speciali e posti di sostegno nelle scuole secondarie

1. I posti relativi all'istruzione degli adulti, sia nei CPIA per la scuola secondaria di primo grado che negli istituti secondari di secondo grado, che erogano l'offerta formativa prevista dal decreto del Presidente della Repubblica 263/2012, compresi quelli presso le carceri e i posti presso le sezioni ospedaliere annesse alle scuole secondarie, sono esprimibili solo mediante preferenze puntuali o mediante esplicita disponibilità in caso di preferenza sintetica. In caso di CPIA interprovinciali, il docente titolare su una sede di organico partecipa al movimento della provincia dove si trova la propria sede di organico; nel caso intenda partecipare al movimento per la provincia nella quale ha sede il CPIA, le preferenze espresse sono considerate nel movimento interprovinciale.

I docenti titolari nei centri di istruzione degli adulti individuati perdenti posto, possono presentare domanda condizionata al permanere della situazione di perdenti posto ed esprimere, nell'apposita sezione del modulo-domanda, preferenze relative a scuole o ad altri centri territoriali.

Il comune da cui procedere per l'eventuale applicazione dell'apposita tabella dei comuni viciniori, quale sede di provenienza dei predetti docenti, è quello del centro territoriale medesimo.

Qualora nel corso dei trasferimenti si determini una disponibilità di posto in uno dei CTP del medesimo CPIA provinciale, se richiesto dal docente soprannumerario tra le preferenze utilizzando lo specifico codice sede di organico di cui all'articolo 10 del CCNI 2025, il trasferimento viene disposto con priorità nei movimenti di I fase anche se tra CTP di comuni diversi.

2. L'indicazione delle disponibilità vale per l'assegnazione alle sedi dei comuni o distretti o province nei quali sono presenti tali tipologie di scuole; senza tale specifica disponibilità non è possibile l'assegnazione a tali scuole e pertanto gli eventuali posti disponibili su comune o distretto o provincia riferibili alle tipologie indicate non vengono considerati utili ai fini del trasferimento per quanti non abbiano esplicitamente indicato tali disponibilità.

3. Il personale che avrà espresso la propria disponibilità all'insegnamento su detti posti potrà essere assegnato ai comuni o ai distretti o alle province che li comprendono anche con punteggio inferiore a quanti non abbiano espresso tale disponibilità.

4. Ai fini del trasferimento e del passaggio su posti speciali sono prese in considerazione le preferenze relative alle sedi di organico degli istituti sedi di organico. Nelle preferenze sintetiche di comuni o distretti o province i posti speciali presenti sono assegnabili solo a quanti avranno indicato il titolo ad insegnare sui medesimi. In questo caso andrà inoltre indicato l'ordine di preferenza tra eventuali altre tipologie di posto richieste.

5. Il trasferimento sui posti di diversa tipologia di sostegno all'interno della medesima sede di organico per il docente in soprannumero in una delle tipologie avviene con precedenza rispetto agli altri aspiranti.

Capo II - Personale docente

Art. 14 - Disposizioni generali sui passaggi di ruolo e di cattedra

1. Il passaggio di ruolo può essere richiesto per un solo grado di scuola (dell'infanzia, primaria, secondaria di I grado, secondaria di II grado) anche per più province. Nell'ambito del singolo ruolo, il passaggio di cattedra può essere richiesto per più classi di concorso appartenenti allo stesso grado di scuola. Nel caso di presentazione di domande di trasferimento, di passaggio di cattedra e di passaggio di ruolo, il conseguimento del passaggio di ruolo rende inefficace la domanda di trasferimento e/o di passaggio di cattedra o il trasferimento o passaggio di cattedra eventualmente già disposto. Ogni singola domanda di passaggio di ruolo è formulata indicando esplicitamente, per ciascuna classe di concorso, l'ordine di preferenza di una domanda rispetto alle altre. A tal fine, l'ottenimento del passaggio va comunicato dall'Ufficio competente all'Ufficio territoriale di titolarità del docente in tempo utile per queste operazioni.

2. Qualora vengano presentate domande in violazione delle disposizioni contenute nel comma 1, la nullità di una di esse si estende a tutte le altre.

3. Può chiedere il passaggio di ruolo il personale in possesso dei titoli di studio, delle abilitazioni o delle idoneità previste dal CCNI 2025 e che abbia superato il periodo di prova nel ruolo di appartenenza. L'abilitazione per una delle classi di concorso oggetto di accorpamento ai sensi del decreto del Ministro dell'istruzione del merito di concerto con il Ministro dell'università e della ricerca del 22 dicembre 2023, n.255, consente il passaggio sull'altra classe di concorso accorpata.

Il passaggio di ruolo su posto di sostegno è possibile per il personale docente che, oltre ad aver superato l'anno di prova nel ruolo di appartenenza, possiede anche lo specifico titolo di specializzazione per l'insegnamento sul corrispondente posto di sostegno.

4. Il personale in possesso delle previste abilitazioni può chiedere il passaggio di cattedra o di ruolo per ciascuna delle classi di concorso comprese negli ambiti disciplinari di cui al decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca 23 febbraio 2016, n. 93. Il passaggio di cattedra o di ruolo verso la nuova classe di concorso A023 è consentito unicamente al personale in possesso, alla data della presente ordinanza, dei titoli di cui al decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca 23 febbraio 2016, n. 92.

Il movimento dei docenti titolari su classe di concorso A-23 da CPIA alla classe di concorso A- 23 nella scuola secondaria di secondo grado, istituita ai sensi dell'articolo 11, comma 1, del decreto-legge 31 maggio 2024, n. 71, costituisce un passaggio di ruolo.

5. Nelle more dell'espletamento della procedura di abilitazione speciale e dell'istituzione di specifici percorsi di abilitazione, essendo decorsi i termini transitori di cui alla tabella A del decreto del Presidente della Repubblica 14 febbraio 2016, n. 19, e del decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca 9 maggio 2017, n. 259, per le classi di concorso A-53 Storia della musica, A-55 Strumento musicale negli istituti di istruzione secondaria di II grado, A-63 Tecnologie musicali, A-64 Teoria analisi e composizione, hanno titolo al passaggio di ruolo e di cattedra gli aspiranti in possesso dell'abilitazione per le classi di concorso A-29, A-30, A-56, in possesso dei titoli di cui all'allegato E al decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca 9 maggio 2017, n. 259, nonché, per la classe di concorso A-55, dei titoli di servizio ivi previsti. Sono inoltre abilitati per le predette classi di concorso gli assunti in ruolo dalle corrispettive graduatorie di merito del concorso bandito con decreto direttoriale 23 febbraio 2016, n. 106, nonché gli abilitati a seguito del superamento delle procedure di cui ai D.D. 21 aprile 2020 n.499 e 23 aprile 2020 n.510.

Capo II - Personale docente

Art. 15 - Passaggi del personale collocato fuori ruolo

1. Il personale docente può chiedere, in caso di rientro dal fuori ruolo, il passaggio di cattedra e di ruolo secondo le modalità previste dal CCNI 2025 purché sia in possesso dei prescritti requisiti.

Capo II - Personale docente

Art. 16 - Modalità di presentazione delle domande di passaggio di ruolo

1. Le domande, redatte attraverso il portale delle Istanze on line in conformità con i moduli presenti nella sezione Mobilità del sito MIM, devono contenere tutte le indicazioni ivi richieste e devono essere presentate nei termini stabiliti dall'articolo 2 e secondo le modalità previste dall'articolo 14 della presente ordinanza.

2. Le domande prodotte fuori termine o in difformità da quanto stabilito nel precedente comma non vengono prese in considerazione, salvo quanto disposto dall'articolo 3, comma 2 della presente ordinanza.

3. Per le eventuali revoche, rinunce e regolarizzazioni si applicano le precedenti disposizioni relative alle domande di trasferimento.

Capo II - Personale docente

Art. 17 - Mobilità territoriale ulteriore

1. Qualora all'esito delle operazioni relative alla mobilità professionale, nei limiti del contingente, residuino ulteriori posti disponibili, gli stessi saranno destinati a mobilità territoriale interprovinciale, fermo restando il rispetto del contingente destinato alla mobilità territoriale e professionale.

Capo II - Personale docente

Art. 18 - Trasferimento interprovinciale su posto di sostegno

1. Ai sensi dell'articolo 23, comma 3, del CCNI 2025 i docenti titolari su posto di sostegno, posto di tipo speciale e posto ad indirizzo didattico differenziato che hanno completato l'obbligo di permanenza quinquennale non possono ottenere il trasferimento su posto comune, o classe di concorso, nel caso vi sia esubero, nei limiti di posti per il riassorbimento dello stesso.

2. I docenti di sostegno, posto di tipo speciale e posto ad indirizzo didattico differenziato che ottengono il trasferimento interprovinciale sempre su tali tipologie di posto non hanno l'obbligo di permanervi per un nuovo quinquennio, ma solo di completarlo.

Capo II - Personale docente

Art. 19 - Disposizioni specifiche per le Province Autonome di Bolzano e Trento

1. Nella Provincia di Trento i docenti che ottengono il trasferimento su posti per l'insegnamento della lingua tedesca e inglese nella scuola primaria potranno essere impiegati per l'insegnamento in lingua di una disciplina non linguistica (con metodologia CLIL).

2. I docenti che ottengono il trasferimento o il passaggio nella Provincia di Trento sono soggetti al vincolo di permanenza nella provincia, previsto dall'articolo 94 della Legge provinciale n. 5/2006.

3. Sono in ogni caso fatte salve le disposizioni derivanti dalla rispettiva contrattazione collettiva e dalle norme adottate dalle Province Autonome di Bolzano e Trento, comprese quelle relative al calcolo delle aliquote destinate alla complessiva mobilità.

Capo III - Personale educativo

Art. 20 - Indicazione delle preferenze

1. Le domande di trasferimento e di passaggio di ruolo possono essere presentate entro i termini fissati dall'articolo 2 della presente ordinanza. Le domande di passaggio di ruolo possono essere presentate per un solo ruolo.

2. Le domande, sia di trasferimento che di passaggio, debbono essere prodotte attraverso il portale Istanze on line del sito del MIM.

3. Il personale educativo aspirante al movimento ha la possibilità di chiedere tutti gli istituti ubicati nella provincia.

4. L'assegnazione, pertanto, può essere disposta indifferentemente per uno qualsiasi degli istituti compresi nella provincia. L'assegnazione avviene secondo l'ordine risultante dagli elenchi ufficiali degli istituti.

5. Le preferenze espresse devono essere elencate nell'ordine prescelto dal personale educativo indicando istituto, comune, provincia.

6. Il personale educativo deve, altresì, precisare, nell'apposito spazio del modulo-domanda di passaggio al ruolo speciale, ovvero al ruolo ordinario, a quale movimento (trasferimento o passaggio) intenda dare la precedenza.

7. Per il movimento interprovinciale possono essere espresse fino a nove province diverse.

Capo III - Personale educativo

Art. 21 - Adempimenti dei dirigenti scolastici e degli uffici amministrativi

1. Le domande di trasferimento del personale educativo in soprannumero e le relative graduatorie sono trasmesse dai dirigenti scolastici all'Ufficio territorialmente competente, entro cinque giorni dalla scadenza del termine stabilito per l'inserimento delle predette domande al SIDI nel rispetto della normativa in materia di protezione dei dati personali.

2. L'Ufficio territorialmente competente, man mano che riceve le domande, procede alla valutazione delle stesse sulla base delle apposite tabelle allegate al CCNI 2025, nonché al riconoscimento di eventuali diritti di precedenza, comunicando all'interessato il punteggio assegnato e gli eventuali diritti riconosciuti all'indirizzo di posta elettronica inserito all'atto della registrazione nel portale Istanze on line. Il personale educativo ha facoltà di far pervenire all'Ufficio territorialmente competente, entro 10 giorni dalla ricezione e comunque entro il quinto giorno utile prima dell'inserimento al SIDI delle domande, motivato reclamo, secondo le indicazioni contenute nel CCNI 2025 e secondo le modalità previste dal Codice dell'amministrazione digitale (es. posta elettronica certificata). L'ufficio competente, esaminati i reclami, apporta le eventuali rettifiche, ove ritenga di accogliere i medesimi, dandone notifica solo in tal caso all'interessato. Avverso le valutazioni delle domande non sono possibili ulteriori modalità di reclamo.

3. Al fine di realizzare nei termini previsti dalle presenti disposizioni i sopraindicati adempimenti, gli Uffici territorialmente competenti dispongono gli eventuali accessi agli atti salvaguardando il tempestivo svolgimento delle operazioni.

Capo IV - Personale amministrativo, tecnico ed ausiliario

Art. 22 - Norme applicabili

1. Le procedure relative alla mobilità del personale ATA per l'anno scolastico 2025/2026 sono regolate dagli articoli 34 e seguenti del CCNI 2025 e dalle disposizioni contenute nella presente ordinanza.

Capo IV - Personale amministrativo, tecnico ed ausiliario

Art. 23 - Termini e modalità di presentazione della domanda

1. I termini per la presentazione della domanda di mobilità sono quelli indicati per il personale ATA dall'articolo 2 della presente ordinanza.

2. Le modalità di presentazione della domanda sono disciplinate dagli articoli 3 e seguenti del Capo I della presente ordinanza.

Capo IV - Personale amministrativo, tecnico ed ausiliario

Art. 24 - Legittimazione alla presentazione della domanda

1. Può presentare domanda di mobilità il personale ATA, appartenente al ruolo provinciale, con rapporto di lavoro a tempo indeterminato alla data di presentazione della domanda, ai sensi delle vigenti disposizioni.

2. Ai sensi dell'articolo 34, comma 4, del CCNI 2025 è ammesso a partecipare alle procedure di mobilità a domanda o d'ufficio anche il personale assunto nel profilo professionale di collaboratore scolastico in esito alle procedure selettive di cui all'articolo 58, del decreto-legge 21 giugno 2013, n. 69, che sia stato immesso in ruolo a tempo pieno o che abbia beneficiato della conversione contrattuale da tempo parziale a tempo pieno a seguito dell'entrata in vigore dell'articolo 1, comma 964, della legge 30 dicembre 2020, n. 178.

3. È altresì ammesso a partecipare alle procedure di mobilità volontaria e/o d'ufficio, il personale assunto nel profilo professionale di assistente amministrativo e tecnico, ovvero di collaboratore scolastico sulla base delle procedure di cui all'articolo 1, commi 619 e 622, della legge 27 dicembre 2017, n. 205, che sia stato immesso in ruolo a tempo pieno o che abbia beneficiato della conversione contrattuale da tempo parziale a tempo pieno.

3 bis. In attuazione di quanto disposto dalle note g) e h) dell'Allegato E, lett. A), punto I) del CCNI 2025, al personale immesso in ruolo nel profilo di collaboratore scolastico a seguito delle procedure di internalizzazione di cui all'articolo 58, comma 5 ss, del decreto-legge n. 69 del 2013 e al personale stabilizzato in esito alle procedure di cui all'articolo 1 commi 619 - 622 della legge 27 dicembre 2017 n. 205, esclusivamente ai fini della mobilità, anche d'ufficio, è riconosciuto il punteggio di punti uno per ogni anno o frazione superiore a sei mesi, per i servizi di pulizia e ausiliari svolti, presso le istituzioni scolastiche ed educative statali, in qualità di dipendente di imprese titolari di contratti per lo svolgimento dei predetti servizi. Al personale in questione non compete, invece, il punteggio per la continuità di servizio anche per il servizio prestato nelle istituzioni scolastiche in qualità di dipendente delle imprese di pulizie.

4. Non partecipa alle operazioni di mobilità volontaria e/o d'ufficio il personale di cui ai precedenti commi 2 e 3 immesso in ruolo a tempo parziale.

5. Il personale inquadrato nell'Area dei Funzionari e dell'elevata qualificazione, neo immesso in ruolo su sede provvisoria da procedura valutativa o da concorso, può confermare la propria sede di servizio al fine di acquisirne la titolarità e, in tal caso, l'anno di servizio svolto sulla sede confermata è valido ai fini della maturazione del triennio di permanenza obbligatoria ai sensi dell'art. 35, comma 5 bis, D.lgs. 165/2001. Gli Ambiti Territoriali, a tale scopo, acquisiscono, prima dell'inizio delle operazioni di mobilità per il personale ATA, l'eventuale conferma sulla sede di servizio. In caso di conferma la sede provvisoria occupata è resa indisponibile per le operazioni di mobilità. In caso di mancata conferma, detto personale partecipa alla mobilità territoriale in seconda fase.

In attuazione dell'articolo 35, comma 5 bis, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 e dell'articolo 34, comma 6, del CCNI 2025, i dipendenti inquadrati nell'Area dei Funzionari e dell'elevata qualificazione non partecipano alle procedure di mobilità volontaria per un triennio dalla assegnazione della sede definitiva di titolarità di prima destinazione, salvi i casi di deroga previsti dall'articolo 34 commi 7 e 8 e dall'articolo 44 comma 5 del C.C.N.I. 2025.

Decorso il triennio di permanenza obbligatoria presso la sede definitiva di prima destinazione, detto personale può partecipare alla mobilità territoriale anche in pendenza di incarico di DSGA nel rispetto della medesima disciplina prevista nel CCNI 2025 per il restante personale ATA.

Capo IV - Personale amministrativo, tecnico ed ausiliario

Art. 25 - Mobilità sui posti per l'istruzione e la formazione dell'età adulta

1. I movimenti a domanda sui posti per l'istruzione e la formazione dell'età adulta sono disposti sui centri territoriali riorganizzati nei centri provinciali per l'istruzione degli adulti ai sensi di quanto disposto dal decreto del Presidente della Repubblica 29 ottobre 2012 n. 263 soltanto se gli interessati ne facciano esplicita richiesta nel modulo-domanda, utilizzando puntualmente il relativo codice riportato sugli elenchi ufficiali delle scuole.

Capo IV - Personale amministrativo, tecnico ed ausiliario

Art. 26 - Trasferimenti degli assistenti tecnici

1. I trasferimenti degli assistenti tecnici sono disposti sulla base della tabella di corrispondenza "aree- laboratori-titoli". Il possesso dei titoli di accesso delle prescritte patenti, ove richiesto, deve essere documentato esclusivamente in presenza di domanda di trasferimento per aree diverse da quella cui appartiene il laboratorio di titolarità dell'aspirante al trasferimento stesso. Il personale in possesso dei titoli corrispondenti ai seguenti codici: RRC5 - RRG7 - RRG8 - RRG9 - RR84, per accedere ad uno dei laboratori compresi nell'area "imbarcazioni scuola - impianti elettrici - conduzione caldaie a vapore" (codice AR05), deve altresì essere in possesso del titolo di "conduttore di caldaie a vapore rilasciato dall'ispettorato del lavoro" (codice RRGA).

2. Ai laboratori "conduzione e manutenzione impianti termici"(codice H07) e "termotecnica e macchine a fluido" (codice I60) appartenenti all'area meccanica (codice AR01) possono accedere gli assistenti tecnici in possesso del patentino per la conduzione di caldaie a vapore e di almeno uno dei titoli indicati nelle tabelle di corrispondenza "aree-laboratori-titoli" annesse alla presente ordinanza.

3. Al laboratorio "conduzione e manutenzione di autoveicoli" (codice I32), appartenente all'area "meccanica" (codice AR01), possono accedere assistenti tecnici in possesso della prescritta patente di guida "D", accompagnata da relativa abilitazione professionale e di almeno uno dei titoli indicati nelle tabelle di corrispondenza "aree-laboratori-titoli" annesse alla presente ordinanza.

4. Ai fini del trasferimento degli assistenti tecnici, sono considerati, inoltre, validi gli attestati di qualifica specifica rilasciati ai sensi dell'articolo 14 della legge n. 845/1978. A tal fine l'Ufficio territorialmente competente valuta se sia stato correttamente attribuito il codice in relazione alla specificità dell'attestato, sentita la commissione di cui all'articolo 597 del Testo Unico. Sono considerati validi anche gli attestati rilasciati a seguito di partecipazione ai corsi di riconversione professionale relativi all'area professionale per la quale si richiede il trasferimento.

5. Per il laboratorio "informatica" (codice T72), appartenente all'area "elettronica ed elettrotecnica" (codice AR02), istituito presso le scuole dell'infanzia, le scuole primarie e le scuole secondarie di primo grado in applicazione dell'articolo 1, comma 967, della legge 30 dicembre 2020, n. 178, i trasferimenti sono effettuati sulla base dell'ordine indicato delle preferenze espresse per ogni grado di istruzione ed eventualmente per ogni area professionale, qualora siano state richieste più aree, fermo restando il possesso dei titoli di studio specifici. La sede di servizio è costituita dalle istituzioni scolastiche ricomprese nella rete di riferimento della scuola polo attribuita in titolarità.

Capo IV - Personale amministrativo, tecnico ed ausiliario

Art. 27 - Domanda di passaggio ad altro profilo

1. La domanda di passaggio ad altro profilo della stessa area è presentata entro gli stessi termini e secondo le stesse modalità previste per le operazioni di mobilità di cui al presente Capo IV, utilizzando l'apposito modulo di domanda.

2. Non si tiene conto della domanda di trasferimento qualora risulti accolta la domanda di passaggio ad altro profilo.

3. Il personale ATA può richiedere, qualora risulti in possesso dei titoli richiesti, il passaggio a più profili della stessa qualifica. A tal fine l'interessato deve produrre tante domande quanti sono i profili richiesti fino ad un massimo di tre. Nell'apposita sezione della domanda deve essere indicato l'ordine di priorità che s'intende dare per ciascun profilo richiesto. In mancanza d'indicazione di tale ordine di priorità, le domande sono trattate secondo l'ordine previsto dalla tabella dei profili riportata nella sezione C delle istruzioni per la compilazione delle domande.

Capo IV - Personale amministrativo, tecnico ed ausiliario

Art. 28 - Posti richiedibili

1. Gli istituti comprensivi comprendenti sezioni di scuola dell'infanzia e/o scuola primaria e classi di scuola secondaria di I grado e quelli istituiti a seguito dei piani di dimensionamento attuati negli anni precedenti sono considerati, nei codici sintetici eventualmente espressi nei moduli domanda, a tutti gli effetti sia come scuole primarie sia come scuole secondarie di I grado.

2. Nella fase di assegnazione di sede, a fronte di una preferenza sintetica espressa nella domanda di trasferimento e di passaggio e di una espressione di gradimento per le scuole primarie ovvero secondarie di I grado, sono attribuite, per ogni ordine di scuola, secondo l'ordine risultante dagli elenchi ufficiali:

a) prima tutti i circoli didattici ovvero le scuole secondarie di I grado che non sono istituti comprensivi;

b) successivamente tutti gli istituti comprensivi.

Capo IV - Personale amministrativo, tecnico ed ausiliario

Art. 29 - Preferenze

1. Le preferenze, in numero non superiore a 15, debbono essere indicate nell'apposita sezione dei moduli-domanda. Le preferenze possono essere del seguente tipo:

a) istituzione scolastica;

b) distretto;

c) comune;

d) provincia;

e) centro territoriale riorganizzato nei centri provinciali per l'istruzione degli adulti ai sensi di quanto disposto dal decreto del Presidente della Repubblica 263/2012.

2. Le indicazioni di cui alle lettere b), c) e d) comportano che l'assegnazione possa essere disposta indifferentemente per una qualsiasi delle scuole o istituzioni comprese, rispettivamente, nel distretto, nel comune, nella provincia, prendendo in esame prima le scuole primarie, poi le scuole secondarie di I grado ed infine le scuole secondarie di II grado e le istituzioni educative statali secondo l'ordine dei rispettivi bollettini ufficiali.

L'aspirante al trasferimento, ove desideri che dette scuole siano prese in esame in ordine diverso da quello citato, ovvero che siano escluse dall'esame determinate tipologie, deve compilare le apposite caselle del modulo-domanda indicando l'ordine di trattazione delle stesse.

3. Nel caso una domanda sia soddisfatta mediante una preferenza sintetica, all'interessato è assegnata la prima istituzione scolastica o circolo con posto disponibile, secondo l'ordine risultante dall'elenco ufficiale, salvo che esistano altre istituzioni scolastiche con posti disponibili nell'ambito della suddetta preferenza sintetica e l'istituzione scolastica che sarebbe stata assegnata secondo tale criterio sia stata richiesta da altro aspirante con punteggio inferiore mediante una indicazione di tipo più specifico. In tale ipotesi, poiché con la preferenza sintetica si richiedono indifferentemente tutte le istituzioni scolastiche in essa comprese, la prima istituzione scolastica con posto disponibile è assegnata all'interessato che l'ha richiesta con indicazione più specifica e al personale che ha espresso la preferenza sintetica è assegnata la successiva istituzione scolastica con posto disponibile.

4. L'indicazione di preferenza sintetica per la provincia o per il distretto intercomunale, pur comprendendo il comune di ricongiungimento o riavvicinamento al coniuge, alla parte dell'unione civile, al convivente di fatto ai sensi dell'articolo 1, commi 36 e 37 della legge 20 maggio 2016, n. 76 o alla famiglia, non dà luogo automaticamente al punteggio suppletivo.

Tale punteggio è attribuito soltanto se l'aspirante ha indicato anche nella sezione I - preferenze - il codice del comune di ricongiungimento o riavvicinamento o di una singola istituzione scolastica ubicata nello stesso.

Capo IV - Personale amministrativo, tecnico ed ausiliario

Art. 30 - Indicazioni delle preferenze

1. Il personale ATA di ruolo può chiedere il trasferimento ad altre sedi nell'ambito della provincia di titolarità o per sedi di altre province mediante produzione di un'unica istanza.

2. Le preferenze, sia a livello di singola istituzione scolastica sia a livello di comune, distretto, provincia o centro territoriale riorganizzato nei centri provinciali per l'istruzione degli adulti ai sensi di quanto disposto dal decreto del Presidente della Repubblica 263/2012, devono essere indicate trascrivendo l'esatta denominazione, comprensiva del codice meccanografico, riportata negli elenchi ufficiali, adeguatamente pubblicizzati e comunque disponibili presso ciascun Ufficio territorialmente competente, presso la segreteria di ogni istituzione scolastica e sul sito internet del MIM. Tali preferenze sono prese in esame nell'ordine espresso dall'aspirante. Nel caso in cui vi sia discordanza tra la dizione in chiaro ed il codice, prevale il codice. Nel caso, invece, sia stato omesso il codice o indicato un codice non significativo la preferenza medesima è considerata come non espressa, salvo reclamo.

3. Per le indicazioni del tipo sintetico - comune, distretto, provincia - è sufficiente riportare la denominazione, comprensiva del codice, contenuta in uno qualsiasi dei bollettini ufficiali escluso quello delle scuole dell'infanzia.

4. Le preferenze del tipo sintetico b), c) e d) (distretto, comune e provincia) se comprensive dell'istituzione scolastica di titolarità dell'aspirante al movimento non sono prese in considerazione e l'esame della domanda prosegue sulle eventuali preferenze successive, salvo quanto disposto per la preferenza del tipo "distretto" al comma 8, nonché nei casi di richiesta di passaggio ad altro profilo nel quale può essere espressa preferenza anche per l'istituzione scolastica di titolarità.

5. Il personale soprannumerario, che ai sensi del comma 2 dell'articolo 45 del CCNI 2025 presenti domanda di trasferimento condizionandola al permanere dello stato di soprannumerarietà, qualora siano espresse preferenze interprovinciali prima di quelle della propria provincia, non è riassorbito se sono soddisfatte le preferenze interprovinciali.

6. Qualora una provincia comprenda comuni isolani, questi sono enucleati dai distretti di appartenenza e raggruppati dopo l'ultimo distretto della provincia medesima sotto la dicitura "isole della provincia". Qualora l'aspirante intenda chiedere tutti i comuni isolani della provincia, la richiesta di tale raggruppamento va espressa attraverso l'indicazione della relativa denominazione presente nell'elenco ufficiale.

7. Qualora un distretto comprenda una parte del territorio di un comune maggiore ed insieme altri comuni limitrofi, l'aspirante al movimento può esprimere la preferenza sia per le sole istituzioni scolastiche ubicate nella suddetta parte di comune sia per tutte le istituzioni scolastiche ubicate nel distretto. Nel primo caso occorre utilizzare la denominazione ufficiale che compare nell'elencazione dei distretti sub-comunali, nel secondo caso la denominazione ufficiale che compare nella elencazione dei distretti intercomunali. Si intendono sub-comunali i distretti interamente compresi nel territorio di un solo comune. Sono intercomunali i distretti che comprendono più di un comune.

8. I trasferimenti a domanda del personale A.T.A. verso e dalle scuole e gli istituti delle province statali che hanno modificato l'assetto territoriale e amministrativo di competenza, per effetto dell'istituzione di nuove province statali, sono disciplinati dall'art. 46 bis CCNI 2025 e sono disposti secondo quanto stabilito nel punto C - bis dell'Allegato F e nei punti 13 e 14 dell'Allegato F1 prima dei movimenti della terza fase, nel limite delle disponibilità destinate a tale fase dall'art. 39 del CCNI 2025 e nel rispetto delle precedenze previste dal Contratto.

Capo IV - Personale amministrativo, tecnico ed ausiliario

Art. 31 - Adempimenti dei dirigenti scolastici e degli uffici amministrativi

1. Il dirigente scolastico, dopo l'accertamento della esatta corrispondenza fra la documentazione allegata alla domanda e quella elencata, procede all'acquisizione della domanda, utilizzando le apposite procedure del sistema informativo secondo le specifiche istruzione operative.

Le istituzioni scolastiche non devono procedere all'acquisizione al Sistema Informativo delle domande relative al personale titolare in altra provincia. Tale acquisizione è effettuata dagli Uffici territorialmente competenti rispetto alla provincia di titolarità del personale cui la domanda va inviata.

2. Le domande di mobilità devono essere compilate on line e trasmesse alla scuola via web. Le istituzioni scolastiche, verificata la congruità degli allegati dichiarati e, ove necessarie, delle certificazioni allegate, inviano le domande via web e trasmettono le certificazioni all'Ufficio territorialmente competente.

3. L'Ufficio territorialmente competente, man mano che riceve le domande, procede alla valutazione delle stesse ed all'assegnazione dei punti sulla base delle apposite tabelle allegate al CCNI 2025, nonché al riconoscimento di eventuali diritti di precedenza, comunicando alla scuola di servizio, per l'immediata notifica, il punteggio assegnato e gli eventuali diritti riconosciuti.

Capo IV - Personale amministrativo, tecnico ed ausiliario

Art. 32 - Reclami e rettifiche

1. Il personale ha facoltà di far pervenire all'Ufficio territorialmente competente, entro 10 giorni dalla notifica di cui all'articolo 31 comma 3 della presente ordinanza, motivato reclamo, secondo le indicazioni contenute nell'articolo 42 del CCNI 2025.

2. In tale sede ed entro il termine suddetto il personale può anche richiedere, in modo esplicito, le opportune rettifiche a preferenze già espresse nel modulo-domanda in modo errato o, in caso di discordanza tra codice meccanografico e dizione in chiaro, indicando l'esatta preferenza da apporre nella domanda. In tal caso il competente ufficio procede alla correzione nel senso indicato dal richiedente, fermo restando che, in caso di mancata richiesta o richiesta tardiva, si applica la normativa di cui all'articolo 30, comma 2, delle presenti disposizioni. L'ufficio competente, esaminati i reclami, apporta le eventuali rettifiche.

Capo IV - Personale amministrativo, tecnico ed ausiliario

Art. 33 - Sezioni associate

1. Il personale in servizio presso sezioni associate (ex sezioni staccate ed ex scuole coordinate) ubicate in provincia diversa da quella della sede principale, presenta domanda e riceve comunicazione dalla medesima sede principale.

Il presente provvedimento sarà trasmesso, per i rispettivi controlli, alla Corte dei conti e all'Ufficio Centrale del bilancio.