Ordinanza M.I.M. 28.02.2025, n. 36
Capo IV - Personale amministrativo, tecnico ed ausiliario
1. Può presentare domanda di mobilità il personale ATA, appartenente al ruolo provinciale, con rapporto di lavoro a tempo indeterminato alla data di presentazione della domanda, ai sensi delle vigenti disposizioni.
2. Ai sensi dell'articolo 34, comma 4, del CCNI 2025 è ammesso a partecipare alle procedure di mobilità a domanda o d'ufficio anche il personale assunto nel profilo professionale di collaboratore scolastico in esito alle procedure selettive di cui all'articolo 58, del decreto-legge 21 giugno 2013, n. 69, che sia stato immesso in ruolo a tempo pieno o che abbia beneficiato della conversione contrattuale da tempo parziale a tempo pieno a seguito dell'entrata in vigore dell'articolo 1, comma 964, della legge 30 dicembre 2020, n. 178.
3. È altresì ammesso a partecipare alle procedure di mobilità volontaria e/o d'ufficio, il personale assunto nel profilo professionale di assistente amministrativo e tecnico, ovvero di collaboratore scolastico sulla base delle procedure di cui all'articolo 1, commi 619 e 622, della legge 27 dicembre 2017, n. 205, che sia stato immesso in ruolo a tempo pieno o che abbia beneficiato della conversione contrattuale da tempo parziale a tempo pieno.
3 bis. In attuazione di quanto disposto dalle note g) e h) dell'Allegato E, lett. A), punto I) del CCNI 2025, al personale immesso in ruolo nel profilo di collaboratore scolastico a seguito delle procedure di internalizzazione di cui all'articolo 58, comma 5 ss, del decreto-legge n. 69 del 2013 e al personale stabilizzato in esito alle procedure di cui all'articolo 1 commi 619 - 622 della legge 27 dicembre 2017 n. 205, esclusivamente ai fini della mobilità, anche d'ufficio, è riconosciuto il punteggio di punti uno per ogni anno o frazione superiore a sei mesi, per i servizi di pulizia e ausiliari svolti, presso le istituzioni scolastiche ed educative statali, in qualità di dipendente di imprese titolari di contratti per lo svolgimento dei predetti servizi. Al personale in questione non compete, invece, il punteggio per la continuità di servizio anche per il servizio prestato nelle istituzioni scolastiche in qualità di dipendente delle imprese di pulizie.
4. Non partecipa alle operazioni di mobilità volontaria e/o d'ufficio il personale di cui ai precedenti commi 2 e 3 immesso in ruolo a tempo parziale.
5. Il personale inquadrato nell'Area dei Funzionari e dell'elevata qualificazione, neo immesso in ruolo su sede provvisoria da procedura valutativa o da concorso, può confermare la propria sede di servizio al fine di acquisirne la titolarità e, in tal caso, l'anno di servizio svolto sulla sede confermata è valido ai fini della maturazione del triennio di permanenza obbligatoria ai sensi dell'art. 35, comma 5 bis, D.lgs. 165/2001. Gli Ambiti Territoriali, a tale scopo, acquisiscono, prima dell'inizio delle operazioni di mobilità per il personale ATA, l'eventuale conferma sulla sede di servizio. In caso di conferma la sede provvisoria occupata è resa indisponibile per le operazioni di mobilità. In caso di mancata conferma, detto personale partecipa alla mobilità territoriale in seconda fase.
In attuazione dell'articolo 35, comma 5 bis, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 e dell'articolo 34, comma 6, del CCNI 2025, i dipendenti inquadrati nell'Area dei Funzionari e dell'elevata qualificazione non partecipano alle procedure di mobilità volontaria per un triennio dalla assegnazione della sede definitiva di titolarità di prima destinazione, salvi i casi di deroga previsti dall'articolo 34 commi 7 e 8 e dall'articolo 44 comma 5 del C.C.N.I. 2025.
Decorso il triennio di permanenza obbligatoria presso la sede definitiva di prima destinazione, detto personale può partecipare alla mobilità territoriale anche in pendenza di incarico di DSGA nel rispetto della medesima disciplina prevista nel CCNI 2025 per il restante personale ATA.