Ordinanza M.I.M. 28.02.2025, n. 36
Capo II - Personale docente
1. Ai sensi dell'articolo 23, comma 3, del CCNI 2025 i docenti titolari su posto di sostegno, posto di tipo speciale e posto ad indirizzo didattico differenziato che hanno completato l'obbligo di permanenza quinquennale non possono ottenere il trasferimento su posto comune, o classe di concorso, nel caso vi sia esubero, nei limiti di posti per il riassorbimento dello stesso.
2. I docenti di sostegno, posto di tipo speciale e posto ad indirizzo didattico differenziato che ottengono il trasferimento interprovinciale sempre su tali tipologie di posto non hanno l'obbligo di permanervi per un nuovo quinquennio, ma solo di completarlo.