Ordinanza M.I.M. 28.02.2025, n. 36
Capo I - Disposizioni generali
1. I dati personali dei soggetti interessati alla mobilità devono essere utilizzati solo per fini di carattere istituzionale e per l'espletamento delle procedure legate alla stessa mobilità; i dati in questione possono essere comunicati o diffusi ai soggetti pubblici alle condizioni di cui al decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, al regolamento Europeo in materia di protezione dei dati personali n. 2016/679, alle Linee guida del Garante per la Protezione dei Dati personali del 14 giugno 2007 e del 12 giugno 2014, e successive modificazioni, i cui principi generali determinano il trattamento dei dati sensibili personali. In particolare, gli Uffici e le istituzioni scolastiche osservano la disciplina prevista nelle Linee guida in materia di:
a) comunicazione dei dati personali;
b) limiti alla diffusione dei dati personali, ivi compresi accorgimenti tecnici, aggiornamento dei dati personali e pubblicazione di graduatorie.
Gli Uffici raccomandano alle istituzioni scolastiche il rispetto di dette cautele con riferimento specifico alla pubblicazione delle graduatorie del personale perdente posto.
2. I fascicoli personali di coloro che risultano trasferiti sono trasmessi, a cura dell'Ufficio territorialmente competente rispetto alla provincia di provenienza, all'Ufficio territorialmente competente rispetto alla provincia di destinazione con l'inizio del nuovo anno scolastico.
3. Nel rispetto degli obblighi d'informazione nelle relazioni sindacali, sarà cura dell'Amministrazione comunicare alle organizzazioni sindacali gli esiti analitici delle operazioni di mobilità, contenenti i dati nominativi del personale interessato, nelle date previste dalla presente ordinanza per la pubblicazione dei movimenti.