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Ordinanza M.I.M. 28.02.2025, n. 36

Ordinanza sulla mobilità personale docente, educativo ed ATA per l'anno scolastico 2025/26.

Capo II - Personale docente

Art. 8 - Domanda di trasferimento e di passaggio di cattedra

1. I docenti di ruolo che siano, per qualsiasi motivo, in attesa della sede di titolarità possono partecipare ai movimenti secondo le modalità contenute nell'articolo 2, comma 5, del CCNI 2025. Tale personale, ove non venga soddisfatto a domanda, anche per diversa provincia, parteciperà d'ufficio al punto A) - Effettuazione della seconda fase - dell'Allegato 1 del CCNI 2025 seguendo la tabella di viciniorietà dei comuni a partire dalla prima preferenza valida espressa per scuola, distretto o comune della provincia di titolarità. Nel caso di personale in esubero, tale assegnazione comporta l'obbligo di presentare domanda di mobilità; diversamente per tale personale sarà disposta la mobilità d'ufficio a punti 0 e si considera come partenza il primo comune della provincia di titolarità secondo l'ordine dei Bollettini.

2. I docenti degli istituti di istruzione secondaria che chiedono contemporaneamente trasferimento e passaggio di cattedra devono specificare, nell'apposita sezione del modulo-domanda relativo al passaggio di cattedra, a quale movimento (trasferimento o passaggio) intendono dare precedenza e, in caso di più domande di passaggio, secondo quale ordine chiedono che esse siano trattate.

3. È consentito il passaggio dalle cattedre degli istituti e scuole con lingua d'insegnamento italiana alle cattedre degli istituti e scuole con lingua d'insegnamento slovena e viceversa, anche comprese nella medesima classe di concorso, a condizione che l'aspirante sia in possesso dell'abilitazione specifica o ne abbia ottenuto l'estensione con gli esami di accertamento della conoscenza linguistica indetti con decreto del Ministro della pubblica istruzione 20 agosto 1974 o con l'ordinanza ministeriale 13 agosto 1976. Per il passaggio nelle scuole con lingua d'insegnamento slovena l'interessato deve essere, altresì, in possesso dei requisiti previsti dall'articolo 425 del Testo Unico. A tal fine le operazioni di mobilità in ingresso per le scuole di lingua slovena devono essere convalidate dall'Ufficio competente prima della pubblicazione del movimento; in caso di mancanza di requisiti il trasferimento è annullato.

4. Il personale immesso in ruolo con riserva partecipa alle ordinarie operazioni di mobilità; la nuova titolarità ottenuta è sottoposta alla medesima riserva della precedente.

5. Eventuali rettifiche di titolarità, in esito a sentenze definitive, devono avvenire prima della chiusura delle funzioni di convalida delle domande di mobilità di cui all'articolo 2 della presente ordinanza e gli interessati possono produrre domanda di trasferimento anche oltre i termini previsti in caso di esecuzioni avvenute oltre i medesimi. Nel caso in cui l'esecuzione preveda l'attribuzione di una titolarità in soprannumero, la mobilità è obbligatoria, ed è quindi attivata d'ufficio in caso di inerzia dell'interessato. I destinatari di provvedimenti cautelari restano titolari, sino a conclusione definitiva del contenzioso, sui posti assegnati dal movimento e da questi ultimi possono procedere con la richiesta di trasferimento.

6. I docenti titolari sui posti per l'insegnamento dell'educazione motoria istituiti nella scuola primaria partecipano alle operazioni di mobilità con le regole previste per tutti gli altri docenti, con le seguenti precisazioni.

I movimenti dei docenti impegnati negli altri insegnamenti della scuola primaria verso i posti di educazione motoria, e viceversa, sono equiparati a passaggi di cattedra. Per tali movimenti i docenti devono presentare domanda utilizzando l'apposito modulo presente nella sezione Istanze on line e disponibile sul sito del MIM nella sezione Mobilità.

I docenti titolari nella scuola primaria che presentano domanda di passaggio di cattedra da e verso educazione motoria e, contemporaneamente, domanda di trasferimento devono specificare, nell'apposita sezione del modulo-domanda di passaggio di cattedra, a quale movimento (trasferimento o passaggio) intendono dare precedenza e, in caso di più domande di passaggio, secondo quale ordine chiedono che esse siano trattate.

La mobilità professionale verso i posti di educazione motoria è consentita ai docenti titolari su altro posto/classe di concorso in possesso della specifica abilitazione conseguita a seguito di superamento del relativo concorso ordinario.

I docenti titolari sui posti di educazione motoria partecipano alla mobilità professionale dai posti di educazione motoria verso altre tipologie di posto/classe di concorso per le quali siano in possesso della specifica abilitazione.

7. Le classi di scuola secondaria di primo grado attivate sperimentalmente ai sensi del decreto del Ministro dell'istruzione 30 luglio 2021, n. 237 e ricondotte ad ordinamento in attuazione della legge 1° ottobre 2024, n. 150, sono individuate a decorrere dall'anno scolastico 2025/2026 quali classi di scuola secondaria di primo grado a differenziazione didattica "Montessori". Il personale docente in servizio da almeno un anno scolastico nelle classi di cui al periodo precedente, nelle more dell'acquisizione del titolo di cui all'articolo 2 della legge n. 150 del 2024 nonché della definizione di puntuali tipologie di posto, permane nelle attuali sedi di titolarità, con successiva titolarizzazione specifica sulla cattedra, o posto di sostegno ove previsto, a differenziazione didattica Montessori. È fatta salva la mobilità a domanda ovvero d'ufficio. Le cattedre su cui esercitare l'opzione per l'insegnamento con metodo di differenziazione didattica "Montessori", sono le seguenti: 1) cattedre interne costituite interamente per l'insegnamento con metodo didattico differenziato "Montessori"; 2) cattedre miste costituite internamente all'Istituzione scolastica, ovvero composte da ore destinate all'insegnamento con metodo didattico differenziato "Montessori" e da ore curricolari di posto comune; 3) cattedre con completamento orario presso altra istituzione scolastica purché composte con contributo orario relativo al metodo didattico differenziato "Montessori". Le cattedre e i posti definitivi ai sensi dei periodi precedenti non possono generare situazioni di soprannumero. Le quote aggiuntive di organico di cui all'articolo 1, comma 2, lettera d), del predetto decreto ministeriale n. 237 del 2021, sono gestite dalle Istituzioni scolastiche, in ragione della riconduzione ad ordinamento delle classi di cui al primo periodo, nell'ambito delle risorse destinate agli Uffici scolastici regionali nell'ambito di quelle destinate all'adeguamento dell'organico alle situazioni di fatto.

8. Il movimento dei docenti titolari su classe di concorso A-23 da CPIA alla classe di concorso A- 23 nella scuola secondaria di primo grado, istituita ai sensi dell'articolo 11, comma 1, del decreto- legge 31 maggio 2024, n. 71, costituisce un trasferimento.