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Ordinanza M.I.M. 28.02.2025, n. 36

Ordinanza sulla mobilità personale docente, educativo ed ATA per l'anno scolastico 2025/26.

Capo I - Disposizioni generali

Art. 4 - Documentazione a corredo delle domande

1. Sono prese in esame solo le domande redatte utilizzando l'apposito modulo presente nella sezione Istanze on line e disponibile sul sito del MIM nella sezione Mobilità. Il mancato utilizzo dell'apposito modulo comporta l'irricevibilità delle domande.

2. Le domande, redatte in conformità ai modelli disponibili sul sito del MIM nell'apposita sezione Mobilità, devono essere corredate dalle dichiarazioni dei servizi prestati.

3. Il diritto all'attribuzione del punteggio "una tantum" di cui alle tabelle allegate al CCNI 2025, secondo quanto precisato in nota 5-ter dell'Allegato 2, deve essere attestato con dichiarazione personale, analoga al modello reperibile nell'apposita sezione Mobilità del sito MIM, modello nel quale si elencano gli anni in cui non è stata presentata la domanda di mobilità volontaria in ambito provinciale.

4. La valutazione delle esigenze di famiglia e dei titoli deve avvenire ai sensi delle tabelle di valutazione allegate al CCNI 2025 e deve essere effettuata esclusivamente in base alla documentazione prodotta dagli interessati, unitamente alla domanda, nei termini previsti dalla presente ordinanza. Ai fini della validità di tale documentazione si richiamano le disposizioni contenute nelle note alle tabelle di valutazione allegate al CCNI 2025.

5. In merito alle certificazioni mediche si precisa che:

a) lo stato di disabilità deve essere documentato con certificazione o copia autenticata rilasciata dalle commissioni mediche, funzionanti presso le A.S.L., di cui all'articolo 4 della legge 5 febbraio 1992, n. 104. Qualora tali commissioni non si pronuncino entro 45 giorni dalla presentazione della domanda, gli interessati, ai sensi dell'articolo 2, comma 2, del decreto-legge 27 agosto 1993, n. 324, convertito con modificazioni dalla legge 27 ottobre 1993, n. 423 e ulteriormente modificato dal decreto-legge 24 giugno 2014, n. 90, documentano, in via provvisoria, la situazione di disabilità con certificazione rilasciata, ai soli fini previsti dagli articoli 21 e 33 della predetta legge 5 febbraio 1992, n. 104 e dall'articolo 42 del decreto legislativo 26 marzo 2001, n. 151, da un medico specialista nella patologia denunciata in servizio presso l'A.S.L. da cui è assistito l'interessato. L'accertamento provvisorio di cui all'articolo 2, comma 2, del decreto-legge 27 agosto 1993, n. 324, produce effetto fino all'emissione dell'accertamento definitivo da parte della commissione. La commissione medica di cui all'articolo 4 della legge 5 febbraio 1992, 104, deve pronunciarsi, in ordine agli accertamenti di propria competenza di cui al medesimo articolo 4, entro 90 giorni dalla data di presentazione della domanda di accertamento;

b) la situazione di disabilità in caso di soggetti con patologie oncologiche può essere documentata, in via provvisoria, con la citata certificazione, qualora le commissioni non si pronuncino, come previsto dall'articolo 6, comma 3-bis del decreto-legge 10 gennaio 2006, n. 4, convertito con modificazioni dalla legge 9 marzo 2006, n. 80, entro 15 giorni dalla domanda degli interessati. La mancata emissione dell'accertamento definitivo per il decorso dei quindici giorni deve essere rilevata e dichiarata in sede del predetto accertamento provvisorio;

c) ai sensi dell'articolo 94, comma 3, della legge 27 dicembre 2002, n. 289, la situazione di gravità delle persone con sindrome di Down può essere documentata mediante certificazione delle competenti commissioni insediate presso le aziende sanitarie locali o del proprio medico di base.

d) per le persone con disabilità che si trovano nelle condizioni di cui all'articolo 21 della legge 5 febbraio 1992, n. 104, è necessario che risulti chiaramente, anche in certificazioni distinte, la situazione di disabilità e il grado di invalidità civile superiore ai due terzi o le minorazioni iscritte alle categorie prima, seconda e terza della tabella A) annessa alla legge 10 agosto 1950, n. 648, riconosciute alle medesime;

e) tenuto conto che le certificazioni relative all'invalidità e quelle relative all'accertamento della disabilità sono distinte, nelle stesse deve risultare quanto segue:

i. per le persone con disabilità maggiorenni di cui all'articolo 33, comma 6, della legge 5 febbraio 1992, n. 104, deve risultare la situazione di gravità della disabilità;

ii. per le persone con disabilità assistite di cui all'articolo 33, commi 5 e 7 della legge 5 febbraio 1992, n. 104, nelle certificazioni deve risultare la situazione di gravità della disabilità e la necessità di una assistenza, globale e permanente, così come previsto dall'articolo 3, comma 3, della predetta legge, ovvero tenendo conto di quanto disposto dall'articolo 38, comma 5, della legge 23 dicembre 1998, n. 448;

a tal fine i soggetti di cui alle lettere A), B), C), D) dell'articolo 13, comma 1, punto

IV) e dell'articolo 40, comma 1, punto IV) del CCNI 2025, richiamati all'articolo 1, comma 9 della presente ordinanza, debbono comprovare che la persona con disabilità non è ricoverata a tempo pieno presso istituti specializzati, con dichiarazione personale ai sensi delle disposizioni contenute nel decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445 e successive modifiche ed integrazioni (di seguito, decreto del Presidente della Repubblica 445/2000);

iii. per le persone bisognose di cure continuative per grave patologia, nelle certificazioni deve necessariamente risultare l'assiduità della terapia e l'istituto presso il quale viene effettuata la terapia stessa. Le certificazioni devono essere rilasciate dalle competenti A.S.L..

Con riguardo alle certificazioni mediche rilasciate a partire dal 1° gennaio 2025 nei territori interessati dalla sperimentazione di cui al decreto legislativo 3 maggio 2024, n. 62, e dal 1° gennaio 2026 su tutto il restante territorio nazionale, gli Uffici scolastici territorialmente competenti tengono conto della disciplina introdotta dal suddetto decreto legislativo.

6. Gli Uffici scolastici territorialmente competenti verificano che sui certificati medici, redatti secondo le disposizioni suesposte e presentati dal personale interessato al fine del riconoscimento del beneficio, risultino le attestazioni sopra richieste.

7. In merito alla documentazione del rapporto di parentela e dell'assistenza si precisa quanto segue:

a) i soggetti di cui alle lettere A), B), C), D) dell'articolo 13, comma 1, punto IV) e dell'articolo 40, comma 1, punto IV) del CCNI 2025, richiamati all'articolo 1, comma 9 della presente ordinanza, che assistono il soggetto con disabilità e che intendono beneficiare della precedenza prevista dal medesimo contratto, devono documentare i seguenti status e condizioni secondo le modalità indicate di seguito:

i. il rapporto di parentela, di adozione, di affidamento, di coniugio, di unione civile e di convivenza di fatto con il soggetto con disabilità deve essere documentato con dichiarazione personale resa sotto la propria responsabilità, ai sensi delle disposizioni contenute nel decreto del Presidente della Repubblica 445/2000;

ii. l'attività di assistenza (articolo 33, comma 3, della legge 104/1992) a favore del soggetto con disabilità deve essere documentata con dichiarazione personale resa sotto la propria responsabilità, ai sensi delle disposizioni contenute nel decreto del Presidente della Repubblica 445/2000;

iii. il diritto a fruire, nell'anno scolastico in cui si presenta la domanda di mobilità, dei giorni di permesso retribuito mensile per l'assistenza di cui all'articolo 33, comma 3, della L. 104/1992 ovvero del congedo straordinario ai sensi dell'articolo 42 comma 5 del decreto legislativo 151/2001, deve essere documentato mediante la produzione della richiesta dei suddetti benefici.

Si precisa che la presentazione della documentazione di cui ai precedenti punti ii. e iii. è prevista esclusivamente nei casi di assistenza al genitore o ai fratelli/sorelle non- conviventi.

b) L'assistenza esercitata dai beneficiari della precedenza ex articolo 33, commi 5 e 7, della legge 104/92 deve sussistere alla data di scadenza per la presentazione della domanda di mobilità e entro 10 giorni prima del termine ultimo di comunicazione al SIDI delle domande. Pertanto, è obbligo degli interessati dichiarare entro tale termine l'eventuale cessazione dell'attività di assistenza al familiare con disabilità e la conseguente perdita del diritto alla precedenza;

c) la situazione di non ricovero a tempo pieno del soggetto con disabilità in istituto specializzato deve essere documentata mediante dichiarazione personale resa sotto la propria responsabilità, ai sensi delle disposizioni contenute nel decreto del Presidente della Repubblica 445/2000;

d) i fratelli e le sorelle conviventi o non conviventi di soggetto con disabilità in situazione di gravità, che assistano il medesimo in quanto i genitori siano scomparsi ovvero impossibilitati ad occuparsi del figlio con disabilità perché affetti da patologie invalidanti, devono comprovare le suddette patologie dei genitori con idonea documentazione; la scomparsa o l'età dei genitori ultrasessantacinquenni deve essere documentata mediante dichiarazione personale resa sotto la propria responsabilità, ai sensi delle disposizioni contenute nel decreto del Presidente della Repubblica 445/2000;

e) il domicilio del soggetto con disabilità assistito è documentato mediante dichiarazione personale resa sotto la propria responsabilità, ai sensi delle disposizioni contenute nel decreto del Presidente della Repubblica 445/2000;

f) per i figli tossicodipendenti l'attuazione di un programma terapeutico e socio-riabilitativo deve essere documentata con certificazione rilasciata dalla struttura pubblica o privata in cui avviene la riabilitazione stessa (articoli 114, 118 e 122 del decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309); l'interessato deve comprovare, con dichiarazione personale, che il figlio tossicodipendente può essere assistito soltanto nel comune richiesto per il trasferimento, in quanto nella sede di titolarità non esiste una struttura pubblica o privata presso la quale il medesimo può essere sottoposto a programma terapeutico e socio-riabilitativo, ovvero perché in tale comune/residenza abituale il figlio tossicodipendente viene sottoposto a programma terapeutico con l'assistenza di un medico di fiducia come previsto dall'articolo 122, comma 3, del citato decreto del Presidente della Repubblica 309/1990. In mancanza di detta dichiarazione la documentazione esibita non è presa in considerazione;

g) la tutela legale individuata con provvedimento della competente autorità giudiziaria deve essere comprovata da parte di chi la esercita mediante dichiarazione sostitutiva resa ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 445/2000 con indicazione degli estremi del provvedimento.

8. In merito alla documentazione per i beneficiari della precedenza ex articolo 17 della legge 28 luglio 1999, n. 266 e dell'articolo 2 della legge 29 marzo 2001, n. 86 si precisa che, per fruire della precedenza riconosciuta al coniuge o alla parte dell'unione civile convivente di personale militare o categoria equiparata, o di personale cui viene corrisposta l'indennità di pubblica sicurezza e che si trovi nelle condizioni previste dall'articolo 17 della legge 28 luglio 1999, n. 266 e dall'articolo 2 della legge 29 marzo 2001, n. 86, il personale interessato dovrà allegare una dichiarazione personale resa sotto la propria responsabilità, ai sensi delle disposizioni contenute nel decreto del Presidente della Repubblica 445/2000 dalla quale risulti che il soggetto cui ricongiungersi sia stato trasferito in tale sede d'autorità o vi abbia eletto domicilio, nonché una dichiarazione, resa sotto la propria personale responsabilità, con la quale il soggetto trasferito dichiari di essere convivente con il richiedente.

9. In merito alla documentazione per usufruire delle maggiorazioni di punteggio derivanti da esigenze di famiglia, si precisa che il punteggio per il ricongiungimento al coniuge, alla parte dell'unione civile, al convivente di fatto ai sensi dell'articolo 1, commi 36 e 37 della legge 20 maggio 2016, n. 76, ai genitori o ai figli è attribuito solo se la residenza della persona alla quale si richiede il ricongiungimento è comprovata con dichiarazione personale redatta ai sensi delle disposizioni contenute nel decreto del Presidente della Repubblica 445/2000, nella quale l'interessato deve dichiarare che la decorrenza dell'iscrizione anagrafica è anteriore di almeno tre mesi rispetto alla data di pubblicazione sul sito istituzionale dell'ufficio territorialmente competente della presente ordinanza, ad eccezione dei figli nati entro la scadenza dei termini per la presentazione della domanda, per i quali si prescinde da detto requisito.

10. Tutte le predette documentazioni devono essere prodotte contestualmente alle domande di trasferimento e possono essere inviate anche in formato digitale.

11. Deve, inoltre, essere allegata una dichiarazione personale, redatta ai sensi delle disposizioni contenute nel decreto del Presidente della Repubblica 445/2000, dalla quale risulti il grado di parentela che intercorre tra il richiedente e la persona cui intende ricongiungersi.

12. Analogamente, con dichiarazione personale può essere comprovata l'esistenza di un figlio maggiorenne affetto da infermità o difetto fisico o mentale, che sia causa di inidoneità permanente ed assoluta a proficuo lavoro. Tale stato deve essere documentato con apposita certificazione sanitaria o copia autenticata della medesima, rilasciata dalle A.S.L. o dalle previgenti commissioni mediche provinciali, ai fini dell'attribuzione del relativo punteggio.

13. Dal requisito della residenza si prescinde quando si chiede il ricongiungimento al familiare destinato a nuova sede per motivi di lavoro nei tre mesi antecedenti alla data di emanazione della presente ordinanza. In tal caso, per l'attribuzione del punteggio, deve essere presentata una dichiarazione del datore di lavoro che attesti tale circostanza.

14. Il ricovero permanente del figlio, del coniuge, della parte dell'unione civile, del convivente di fatto ai sensi dell'articolo 1, commi 36 e 37 della legge 20 maggio 2016, n. 76 o degli altri familiari con disabilità deve essere documentato con certificato rilasciato dall'istituto di cura. Il bisogno, da parte dei medesimi, di cure continuative tali da comportare di necessità la residenza o il domicilio nella sede dell'istituto di cura, deve essere, invece, documentato con certificato rilasciato da ente pubblico ospedaliero o dall'azienda sanitaria locale o dall'ufficiale sanitario o da un medico militare.

15. La necessità di cure continuative, invece, deve essere documentata con certificato rilasciato dalle competenti unità sanitarie locali. Dalla certificazione deve risultare che l'assiduità della terapia è tale da comportare necessariamente la residenza nella sede dell'istituto di cura. L'interessato deve, inoltre, comprovare con dichiarazione personale che il figlio, il coniuge, la parte dell'unione civile, il convivente di fatto ai sensi dell'articolo 1, commi 36 e 37 della legge 20 maggio 2016, n. 76 o gli altri familiari con disabilità, possono essere assistiti solo nel comune richiesto per trasferimento, in quanto nella sede di titolarità non esiste un istituto di cura nel quale i medesimi possano essere assistiti.

16. Nell'ambito della valutazione delle esigenze di famiglia si precisa che i punteggi riferiti "al figlio" si intendono estesi anche ai figli adottivi, in affidamento preadottivo ovvero in affidamento.

17. In caso di attestazione di invalidità personale, l'Amministrazione si riserva di valutare eventuali rinvii alla competente commissione medica regionale per verificare eventuali profili di inidoneità all'insegnamento.

18. Nelle more dell'effettuazione delle eventuali visite di revisione e del relativo iter di verifica, gli invalidi civili e le persone con disabilità in possesso di verbali in cui sia prevista rivedibilità conservano tutti i diritti acquisiti in materia di benefici, prestazioni e agevolazioni di qualsiasi natura. La convocazione a visita, nei casi di verbali per i quali sia prevista la rivedibilità, è di competenza dell'Istituto nazionale della previdenza sociale (INPS).

Con riferimento al comma 2 dell'articolo 13 e al comma 2 dell'articolo 40 del CCNI 2025, si precisa che l'esclusione dalla graduatoria interna non si verifica in presenza di certificazione di disabilità rivedibile per le categorie di cui alle lettere C) e D) del comma 1 delle suddette disposizioni contrattuali.

19. A norma delle disposizioni contenute nel decreto del Presidente della Repubblica 445/2000, l'interessato può attestare con dichiarazioni personali l'esistenza di figli minorenni (precisando in tal caso la data di nascita), lo stato di celibe, nubile, coniugato, parte dell'unione civile, convivente di fatto ai sensi dell'articolo 1, commi 36 e 37 della legge 20 maggio 2016, n. 76, vedovo o divorziato, il rapporto di parentela con le persone con cui chiede di ricongiungersi, la residenza e il domicilio delle medesime, l'inclusione nella graduatoria di merito in pubblico concorso per esami per l'accesso al ruolo del personale docente, di cui andranno indicati gli estremi, i diplomi di specializzazione, i diplomi universitari, i corsi di perfezionamento, i diplomi di laurea, il dottorato di ricerca, il superamento del periodo di prova per coloro che chiedono la mobilità professionale. Ai fini dell'attribuzione del punteggio previsto dalla tabella titoli generali per i trasferimenti e per la mobilità professionale, nella relativa dichiarazione deve essere indicata la durata, almeno annuale, del corso con il superamento della prova finale. A pena di esclusione, il personale docente che chiede il passaggio deve dichiarare, ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 445/2000, il superamento del periodo di prova, il possesso dell'abilitazione, o delle idoneità e delle specializzazioni, ove richieste.

20. I docenti che, nell'anno scolastico precedente a quello cui sono riferite le operazioni di mobilità professionale, sono utilizzati su altra classe di concorso, diversa da quella di titolarità, per la quale hanno l'abilitazione, devono allegare una dichiarazione personale, resa sotto la propria responsabilità, con la quale attestino tale utilizzazione, indicando la classe di concorso di titolarità e quella di utilizzazione.

21. Il personale educativo che chiede il passaggio dal ruolo ordinario al ruolo speciale deve dichiarare, a pena di esclusione, il possesso della prescritta specializzazione.

22. In attuazione della precedenza prevista dall'articolo 13, comma 1, punto VIII) e dell'articolo 40, comma 1, punto VIII) del CCNI 2025, il personale che, a seguito della riduzione del numero delle aspettative sindacali retribuite, intende avvalersi della precedenza nei trasferimenti interprovinciali a domanda, deve dichiarare di aver svolto attività sindacale e di aver avuto il domicilio negli ultimi tre anni nella sede richiesta; tale diritto può essere esercitato solo nell'anno successivo al venire meno del distacco sindacale.

23. Per quanto riguarda la documentazione e le certificazioni prodotte ai sensi della presente ordinanza e del CCNI 2025, gli Uffici scolastici regionali e le istituzioni scolastiche sono tenuti all'osservanza delle disposizioni in materia di certificati e dichiarazioni sostitutive contenute nel decreto del Presidente della Repubblica 445/2000.

24. La lavoratrice vittima di violenza di genere di cui all'articolo 3, comma 3, secondo periodo, e all'articolo 34, comma 8, del CCNI 2025, deve allegare la dichiarazione personale, redatta ai sensi delle disposizioni contenute nel decreto del Presidente della Repubblica 445/2000, comprovante l'inserimento nei percorsi di protezione di cui all'articolo 24, comma 1, del decreto legislativo 15 giugno 2015, n. 80, ovvero l'atto del tribunale che attesta la specifica condizione.

25. La residenza del familiare deve essere attestata con dichiarazione personale redatta ai sensi delle disposizioni contenute nel decreto del Presidente della Repubblica 445/2000, nella quale l'interessato deve dichiarare che la decorrenza dell'iscrizione anagrafica è anteriore di almeno tre mesi rispetto alla data di pubblicazione della presente ordinanza sul sito istituzionale dell'ufficio territorialmente competente. Il domicilio deve essere attestato con dichiarazione personale redatta ai sensi della normativa suddetta, nella quale l'interessato deve dichiarare che la decorrenza dell'elezione del domicilio è anteriore di almeno tre mesi rispetto alla data di pubblicazione della presente ordinanza sul sito istituzionale dell'ufficio territorialmente competente.

26. L'Amministrazione si riserva il diritto di effettuare verifiche a campione sulla documentazione presentata da quanti abbiano ottenuto il trasferimento o passaggio in forza delle precedenze previste da contratto e di procedere, in caso di dichiarazioni mendaci, alla revoca del trasferimento. Le dichiarazioni mendaci, la falsità negli atti e l'uso di atti falsi, nei casi previsti dal decreto del Presidente della Repubblica 445/2000, sono puniti a norma delle disposizioni vigenti in materia.

27. Le categorie di docenti e di dipendenti inquadrati nell'Area dei Funzionari e dell'elevata qualificazione di cui al superiore articolo 1, comma 6, devono allegare la dichiarazione personale, di trovarsi in una delle seguenti condizioni, specificando ove risulti residente il soggetto a cui ricongiungersi o da assistere:

a) genitori di figlio minore di anni sedici, ossia che compie i 16 anni tra il 1° gennaio e il 31 dicembre dell'anno in cui si presenta l'istanza di mobilità; nel caso di genitori adottivi ed affidatari, qualunque sia l'età del minore, entro sedici anni dall'ingresso del minore in famiglia, e comunque non oltre il raggiungimento della maggiore età;

b) coloro che si trovano nelle condizioni di cui agli articoli 21 e 33, commi 3, 5 e 6, della legge 5 febbraio 1992, n. 104;

c) coloro che fruiscono dei riposi e permessi previsti dall'articolo 42 del decreto legislativo 151/2001 che rivestono la qualità di:

1) coniuge, parte di un'unione civile o convivente di fatto di cui all'articolo 1, commi 36 e 37 della legge 20 maggio 2016, n. 76 convivente di soggetto con disabilità grave;

2) padre o madre anche adottivi o affidatari in caso di decesso, mancanza o in presenza di patologie invalidanti dei soggetti di cui al punto 1);

3) uno dei figli conviventi in caso di decesso, mancanza o in presenza di patologie invalidanti dei soggetti di cui al punto 2);

4) uno dei fratelli o delle sorelle conviventi in caso di decesso, mancanza o in presenza di patologie invalidanti dei soggetti di cui al punto 3);

5) parente o affine entro il terzo grado convivente in caso di decesso, mancanza o in presenza di patologie invalidanti dei soggetti di cui al punto 4).

d) il coniuge o figlio di soggetto mutilato o invalido civile di cui all'articolo2, commi 2 e 3, della legge 30 marzo 1971, n.118;

e) figli di genitore ultrasessantacinquenne, ossia che compia i 65 anni tra il 1° gennaio e il 31 dicembre dell'anno in cui si presenta l'istanza di mobilità.

Le categorie di docenti e di dipendenti inquadrati nell'Area dei Funzionari e dell'elevata qualificazione beneficiarie della suddetta deroga devono dichiarare, avvalendosi dell'apposito modello pubblicato sul sito del MIM nella sezione Mobilità, oltre al comune di residenza della persona cui ricongiungersi/da assistere, di trovarsi in una delle condizioni sopra richiamate nonché, nei casi di cui alle superiori lettere b), c) e d), allegare la documentazione/certificazione comprovante la propria specifica situazione legittimante (a titolo esemplificativo, certificazioni relative all'invalidità e/o alla disabilità), secondo le indicazioni di cui al presente articolo. La predetta documentazione/certificazione deve essere prodotta contestualmente alla domanda di mobilità.

Per i docenti e i dipendenti inquadrati nell'Area dei Funzionari e dell'elevata qualificazione beneficiari degli artt. 21 e 33, comma 6, legge n. 104/1992 le condizioni che disciplinano l'espressione della preferenza di cui al precedente comma devono in-tendersi riferite al proprio comune di residenza. Pertanto, i medesimi devono dichiarare, avvalendosi dell'apposito modello pubblicato sul sito del MIM nella sezione Mobilità, il proprio comune di residenza.