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Ordinanza M.I.M. 28.02.2025, n. 36

Ordinanza sulla mobilità personale docente, educativo ed ATA per l'anno scolastico 2025/26.

Capo I - Disposizioni generali

Art. 3 - Presentazione delle domande

1. Il personale docente ed ATA invia le domande di trasferimento e di passaggio, corredate dalla relativa documentazione, all'Ufficio scolastico regionale - Ufficio territorialmente competente rispetto alla provincia di titolarità o di assunzione - attraverso il portale Istanze on line del sito del Ministero dell'istruzione e del merito (d'ora in avanti "MIM"). A tal fine, nell'apposita sezione del sito - Mobilità - saranno fornite le indicazioni operative e la modulistica necessaria.

2. La procedura di cui al comma 1 è consentita esclusivamente per le domande volontarie presentate nei termini.

Le domande presentate dal personale dichiarato soprannumerario dopo la scadenza del termine relativo al personale docente e di quello relativo al personale ATA o dal personale destinatario di nomina giuridica a tempo indeterminato successivamente al termine di presentazione delle domande di mobilità, devono essere prodotte avvalendosi del modello di domanda pubblicato sul sito del MIM nella sezione Mobilità e devono essere presentate, secondo le modalità previste dal Codice dell'amministrazione digitale (es. posta elettronica certificata), all'Ufficio scolastico territorialmente competente per il tramite delle istituzioni scolastiche di servizio entro i termini per la comunicazione al SIDI delle domande per il proprio ruolo. L'Ufficio territorialmente competente provvede all'acquisizione della domanda a sistema, ove previsto.

3. Il personale, il cui rientro e restituzione al ruolo di provenienza è disciplinato dall'articolo 7, commi 1 e 2, del CCNI 2025, è tenuto a presentare domanda, avvalendosi del modello pubblicato sul sito del MIM nella sezione Mobilità, secondo le modalità previste dal Codice dell'amministrazione digitale (es. posta elettronica certificata), all'Ufficio scolastico regionale - Ufficio territorialmente competente rispetto alla provincia scelta per il rientro, entro il quindicesimo giorno precedente il termine ultimo per la comunicazione delle domande di mobilità al SIDI per il proprio ruolo, ai fini dell'assegnazione della scuola di titolarità prima delle operazioni di mobilità. Nell'impossibilità di ottenere le sedi richieste, per mancanza di disponibilità, gli interessati sono riammessi nei termini e possono presentare domanda di mobilità al predetto Ufficio, il quale la acquisisce al sistema informativo per l'assegnazione della titolarità definitiva nel corso delle operazioni di movimento.

4. Il personale docente che ha ottenuto il passaggio di ruolo e intende richiedere la restituzione al ruolo di provenienza ai sensi dell'articolo 7, comma 4 del CCNI 2025, dovrà presentare la domanda al Dirigente preposto all'Ufficio Scolastico regionale - Ufficio territorialmente competente rispetto alla provincia di precedente titolarità.

La domanda dovrà essere presentata secondo le modalità previste dal Codice dell'amministrazione digitale (es. posta elettronica certificata). I docenti di cui al citato articolo 7, comma 4 devono presentare domanda entro il quindicesimo giorno precedente il termine ultimo per la comunicazione al SIDI delle domande di mobilità per il ruolo di provenienza, esclusivamente nel primo anno di servizio coincidente con il previsto periodo di formazione e prova.

Il provvedimento di restituzione è disposto sui posti vacanti e disponibili destinati alla mobilità all'esito delle operazioni di mobilità, ed a condizione che il docente non presenti domanda di mobilità; il docente assume la posizione giuridica ed economica che gli sarebbe spettata nel caso di permanenza nel ruolo di provenienza.

In caso di mancanza di posti vacanti e disponibili il docente non è restituito al ruolo di provenienza.

5. Le domande dei docenti appartenenti ai ruoli della Regione Val d'Aosta, per il trasferimento o il passaggio nelle scuole del rimanente territorio nazionale, devono essere inviate all'Ufficio scolastico regionale per il Piemonte, Ufficio territoriale competente per la provincia di Torino, che provvede all'acquisizione della domanda a sistema entro i termini di cui all'articolo 2.

6. Le domande devono contenere le seguenti informazioni:

a) generalità dell'interessato;

b) indicazione dell'istituzione scolastica di titolarità o della provincia. I docenti titolari sui posti per l'istruzione degli adulti devono indicare nello spazio riservato all'istituzione scolastica di titolarità il codice e la dizione in chiaro del centro territoriale compreso nei centri provinciali per l'istruzione degli adulti, ai sensi di quanto disposto dal decreto del Presidente della Repubblica 29 ottobre 2012 n. 263.

c) per i docenti dei percorsi di istruzione secondaria di primo e secondo grado, la classe di concorso di titolarità, come determinata dal decreto del Presidente della Repubblica 14 febbraio 2016, n. 19 e successive integrazioni e modifiche secondo la tabella di confluenza sintetica che sarà pubblicata nell'apposita sezione del sito del MIM - Mobilità.

7. Le domande del personale ATA devono contenere le seguenti informazioni:

a) generalità dell'interessato;

b) indicazione dell'istituzione scolastica o della provincia di titolarità.

8. Nell'apposita sezione del modulo-domanda devono essere elencati i documenti allegati. I docenti che intendono usufruire della precedenza di cui al comma 1, punto II dell'articolo 13 del CCNI 2025 devono indicare come scuola di rientro la sede di organico che comprende la scuola di precedente titolarità.

9. Il personale docente e ATA è tenuto a redigere le domande, sia di trasferimento che di passaggio, in conformità alle indicazioni e ai modelli contenuti nelle apposite sezioni del portale delle Istanze on line del sito del MIM nella sezione Mobilità.

10. Il personale docente e ATA che partecipa alla mobilità è tenuto ad utilizzare, in caso di presentazione della domanda con modalità diversa dalla procedura di cui al comma 1, gli appositi moduli disponibili sul sito del MIM nella sezione Mobilità.

11. Il personale educativo è tenuto a redigere le domande, sia di trasferimento che di passaggio, in conformità alle indicazioni e ai modelli contenuti nelle apposite sezioni del portale delle Istanze on line del sito del MIM nella sezione Mobilità.

12. I docenti che intendono chiedere contemporaneamente il trasferimento e il passaggio sono tenuti a presentare una domanda per il trasferimento e tante domande quanti sono i passaggi richiesti. Le domande di passaggio di ruolo possono essere presentate per un solo ruolo.

13. In caso di richiesta contemporanea di trasferimento e di passaggio è consentito documentare una sola delle domande, essendo sufficiente per l'altra il riferimento alla documentazione allegata alla prima. Le domande di passaggio di cattedra o di ruolo debbono contenere l'indicazione della specifica o delle specifiche abilitazioni possedute, ove necessarie per ottenere il passaggio, o del titolo di specializzazione per l'accesso a scuole con finalità speciali. Sono ritenuti validi, ove non specificato diversamente dal CCNI 2025, solo i titoli posseduti alla data ultima di presentazione delle domande di cui all'articolo 2 della presente ordinanza.

14. Le domande devono essere corredate dalla documentazione attestante il possesso dei titoli per l'attribuzione dei punteggi previsti dalle tabelle di valutazione allegate al CCNI 2025, nonché da ogni altra certificazione richiesta dallo stesso contratto o dalla presente ordinanza.

15. I titoli di servizio valutabili ai sensi della relativa tabella devono essere attestati dall'interessato sotto la propria responsabilità con dichiarazione personale e riportati nell'apposita casella del modulo-domanda.

16. I titoli valutabili per esigenze di famiglia devono essere documentati secondo quanto indicato all'articolo 4.

17. Ai fini del computo dell'anzianità di servizio dei docenti di cui alle tabelle di valutazione allegate al CCNI 2025, continua a trovare applicazione la disposizione secondo cui il servizio di insegnamento non di ruolo prestato a decorrere 1974/75 è considerato come anno scolastico intero se ha avuto la durata di almeno 180 giorni oppure se il servizio sia stato prestato ininterrottamente dal 1° febbraio fino al termine delle operazioni di scrutinio finale di cui all'articolo 11, comma 14, della legge n. 124/1999, così come testualmente indicato nelle sopracitate tabelle di valutazione.

18. Le dichiarazioni mendaci, le falsità negli atti e l'uso di atti falsi sono puniti a norma delle disposizioni vigenti e comportano l'annullamento del movimento ottenuto e la restituzione alla precedente titolarità o, in caso di indisponibilità di quest'ultima, alla provincia corrispondente alla medesima.

19. I titoli generali previsti dalla Tabella A-A3, lettere I) ed L), non attribuiscono punteggio per la mobilità 2025/2026, non essendosi ancora verificata la condizione ivi prevista relativa allo svolgimento del servizio continuativo per almeno un triennio.

20. Con riferimento alla valutazione dell'anzianità del servizio pre-ruolo, riconosciuto o riconoscibile ai fini della carriera ai sensi del precedente comma 17, al servizio pre-ruolo svolto nei due diversi gradi di istruzione, infanzia/primaria oppure secondaria di I/II grado, di cui uno coincidente con quello di attuale titolarità, nella mobilità d'ufficio è attribuito il punteggio previsto per il servizio pre-ruolo prestato nel grado di scuola con contratto a tempo determinato di maggior durata.

21. Ai fini della formazione della graduatoria per l'individuazione del soprannumerario ed ai fini del trasferimento d'ufficio:

- l'attribuzione del punteggio di continuità didattica di cui all'allegato 2, tabella A1), lettera C), del CCNI 2025 prescinde dalla maturazione del triennio;

- entro il triennio, la continuità didattica viene valutata, come nella mobilità a domanda, punti 4 per ogni anno di servizio di ruolo nella scuola di attuale titolarità o di incarico triennale prestato senza soluzione di continuità.