IperTesto Unico IperTesto Unico

Ordinanza M.I.M. 28.02.2025, n. 36

Ordinanza sulla mobilità personale docente, educativo ed ATA per l'anno scolastico 2025/26.

Capo II - Personale docente

Art. 13 - Posti di istruzione degli adulti, posti nelle scuole ospedaliere, posti speciali e posti di sostegno nelle scuole secondarie

1. I posti relativi all'istruzione degli adulti, sia nei CPIA per la scuola secondaria di primo grado che negli istituti secondari di secondo grado, che erogano l'offerta formativa prevista dal decreto del Presidente della Repubblica 263/2012, compresi quelli presso le carceri e i posti presso le sezioni ospedaliere annesse alle scuole secondarie, sono esprimibili solo mediante preferenze puntuali o mediante esplicita disponibilità in caso di preferenza sintetica. In caso di CPIA interprovinciali, il docente titolare su una sede di organico partecipa al movimento della provincia dove si trova la propria sede di organico; nel caso intenda partecipare al movimento per la provincia nella quale ha sede il CPIA, le preferenze espresse sono considerate nel movimento interprovinciale.

I docenti titolari nei centri di istruzione degli adulti individuati perdenti posto, possono presentare domanda condizionata al permanere della situazione di perdenti posto ed esprimere, nell'apposita sezione del modulo-domanda, preferenze relative a scuole o ad altri centri territoriali.

Il comune da cui procedere per l'eventuale applicazione dell'apposita tabella dei comuni viciniori, quale sede di provenienza dei predetti docenti, è quello del centro territoriale medesimo.

Qualora nel corso dei trasferimenti si determini una disponibilità di posto in uno dei CTP del medesimo CPIA provinciale, se richiesto dal docente soprannumerario tra le preferenze utilizzando lo specifico codice sede di organico di cui all'articolo 10 del CCNI 2025, il trasferimento viene disposto con priorità nei movimenti di I fase anche se tra CTP di comuni diversi.

2. L'indicazione delle disponibilità vale per l'assegnazione alle sedi dei comuni o distretti o province nei quali sono presenti tali tipologie di scuole; senza tale specifica disponibilità non è possibile l'assegnazione a tali scuole e pertanto gli eventuali posti disponibili su comune o distretto o provincia riferibili alle tipologie indicate non vengono considerati utili ai fini del trasferimento per quanti non abbiano esplicitamente indicato tali disponibilità.

3. Il personale che avrà espresso la propria disponibilità all'insegnamento su detti posti potrà essere assegnato ai comuni o ai distretti o alle province che li comprendono anche con punteggio inferiore a quanti non abbiano espresso tale disponibilità.

4. Ai fini del trasferimento e del passaggio su posti speciali sono prese in considerazione le preferenze relative alle sedi di organico degli istituti sedi di organico. Nelle preferenze sintetiche di comuni o distretti o province i posti speciali presenti sono assegnabili solo a quanti avranno indicato il titolo ad insegnare sui medesimi. In questo caso andrà inoltre indicato l'ordine di preferenza tra eventuali altre tipologie di posto richieste.

5. Il trasferimento sui posti di diversa tipologia di sostegno all'interno della medesima sede di organico per il docente in soprannumero in una delle tipologie avviene con precedenza rispetto agli altri aspiranti.