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Ordinanza M.I.M. 28.02.2025, n. 36

Ordinanza sulla mobilità personale docente, educativo ed ATA per l'anno scolastico 2025/26.

Capo I - Disposizioni generali

Art. 1 - Campo di applicazione, durata e decorrenza dell'ordinanza

1. La presente ordinanza disciplina la mobilità del personale docente, educativo ed ATA per l'anno scolastico 2025/26 e le modalità di applicazione delle disposizioni dell'Ipotesi di contratto collettivo nazionale integrativo sottoscritto in data 29 gennaio 2025 concernente la mobilità del personale docente, educativo ed ATA per gli anni scolastici relativi al triennio 2025/26, 2026/27, 2027/28 (di seguito indicato come "CCNI 2025").

2. Ai sensi dell'articolo 2, comma 2, del CCNI 2025, il docente che ottiene la titolarità su istituzione scolastica a seguito di domanda volontaria, sia territoriale che professionale, avendo espresso una richiesta puntuale di istituzione scolastica, non potrà presentare domanda di mobilità per il triennio successivo. Il vincolo opera per i movimenti di ciascuna delle tre fasi della mobilità.

Tale vincolo triennale non si applica ai docenti beneficiari delle precedenze di cui all'articolo 13 del CCNI 2025, e alle condizioni ivi previste, nel caso in cui abbiano ottenuto la titolarità in una scuola fuori dal comune o distretto sub comunale dove si applica la precedenza, né ai docenti trasferiti d'ufficio o a domanda condizionata, ancorché soddisfatti su una preferenza espressa.

3. Ai sensi del combinato disposto dell'articolo 13, comma 5, del decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 59, e dell'articolo 399, comma 3, del decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297, i docenti della scuola dell'infanzia, primaria e secondaria, a qualunque titolo destinatari di nomina a tempo indeterminato su ogni tipologia di posto, a decorrere dalle immissioni in ruolo disposte per l'anno scolastico 2023/2024, permangono presso l'istituzione scolastica ove hanno svolto il periodo di prova, nei medesimi tipo di posto e classe di concorso, per non meno di tre anni, compreso il periodo di prova.

Ai fini del calcolo del triennio di permanenza sono validi:

- gli anni di servizio svolto in utilizzazione o assegnazione provvisoria ai sensi della normativa legislativa e contrattuale di riferimento;

- gli anni di supplenza conferita ai sensi dell'articolo 47 del CCNL 18 gennaio 2024 successivamente al superamento del periodo di formazione e prova;

- l'anno di servizio svolto, per disposizione di legge, con contratto a tempo determinato finalizzato al ruolo dai docenti assunti a tempo indeterminato dopo il superamento del periodo di formazione e prova;

- gli anni in cui il periodo di formazione e prova è stato differito;

- l'anno di servizio in cui il periodo di formazione e prova è stato svolto con esito negativo.

Il vincolo triennale di cui al presente comma non si applica nei casi di sovrannumero o esubero o di applicazione dell'articolo 33, commi 5 o 6, della legge 5 febbraio 1992, n.104, limitatamente a fatti sopravvenuti successivamente al termine di presentazione delle istanze per la partecipazione al relativo concorso o all'anno di iscrizione nelle GAE.

4. Ai sensi dell'articolo 5, comma 10, del decreto-legge 23 aprile 2023, n. 44, convertito con modificazioni dalla legge 21 giugno 2023, n. 74, e dell'articolo 14, comma 1, lettera c)-bis, del decreto-legge 2 marzo 2024, n. 19, convertito con modificazioni dalla legge 29 aprile 2024, n. 56, a decorrere dall'anno scolastico 2023/2024, i docenti destinatari di nomina a tempo determinato ai sensi dei commi 5 e 6 del citato articolo 5 possono presentare domanda di mobilità soltanto dopo tre anni scolastici di effettivo servizio nell'istituzione scolastica ove hanno svolto il percorso annuale di formazione e prova di cui ai commi 7 e 8 del medesimo articolo, fatte salve le situazioni sopravvenute di esubero o soprannumero.

Ai fini del calcolo del triennio di permanenza previsto dal predetto articolo 5, comma 10, sono validi:

- gli anni di servizio svolto in utilizzazione o assegnazione provvisoria dai docenti beneficiari delle deroghe ai vincoli di permanenza previste contrattualmente o normativamente;

- l'anno di servizio svolto, per disposizione di legge, con contratto a tempo determinato finalizzato al ruolo dai docenti assunti a tempo indeterminato dopo il superamento del periodo di formazione e prova;

- gli anni in cui il periodo di formazione e prova è stato differito;

- l'anno di servizio in cui il periodo di formazione e prova è stato svolto con esito negativo.

5. Si precisa che i docenti assunti con contratto a tempo determinato finalizzato al ruolo non possono partecipare alle operazioni di mobilità, non essendo ancora immessi in ruolo.

6. Ai docenti che rientrano nelle fattispecie di cui ai precedenti commi 2, 3 e 4, è comunque garantita la partecipazione alle procedure di mobilità, purché rientrino nelle categorie di cui all'articolo 2, comma 6, del CCNI 2025, e alle condizioni ivi previste. Con riferimento alla residenza, si prescinde dalla dichiarazione sulla decorrenza dell'iscrizione anagrafica anteriore di almeno tre mesi rispetto alla data di pubblicazione della presente ordinanza, nel caso dei figli nati entro la scadenza dei termini per la presentazione della domanda.

Ai dipendenti neoassunti nell'Area dei Funzionari dell'elevata qualificazione che rientrano nelle fattispecie di cui al successivo articolo 24, comma 5, è comunque garantita la partecipazione alle procedure di mobilità, purché rientrino nelle categorie di cui all'articolo 34, commi 7 e 8 e dell'articolo 44, comma 5, del CCNI 2025 alle condizioni ivi previste. Con riferimento alla residenza, si prescinde dalla dichiarazione sulla decorrenza dell'iscrizione anagrafica anteriore di almeno tre mesi rispetto alla data di pubblicazione della presente ordinanza, nel caso dei figli nati entro la scadenza dei termini per la presentazione della domanda.

7. I docenti in attesa di titolarità definitiva nella provincia, al fine di ottenere la sede di titolarità, sono tenuti a presentare domanda di trasferimento ai sensi dell'articolo 2, comma 5, del CCNI 2025 e dell'articolo 8, comma 1, della presente ordinanza.

8. Con riguardo alle sedi disponibili per le operazioni di mobilità dell'a.s. 2025/26, si evidenzia che sono indisponibili:

- i posti e le cattedre occupati dal personale rientrato nei ruoli di cui all'articolo 7, commi 1 e 2, del CCNI 2025;

- per ciascun anno del triennio di vigenza del CCNI 2025, a livello di singola istituzione scolastica o a livello provinciale in caso di eventuale contrazione di organico, i posti comuni e di sostegno per il personale docente assunto con contratto a tempo determinato finalizzato al ruolo.

9. In materia di riconoscimento delle precedenze nelle operazioni di mobilità di cui all'articolo 13, comma 1, e all'articolo 40, comma 1, del CCNI 2025 si evidenzia:

- all'articolo 13, comma 1, punti II e V, e all'articolo 40, comma 1, punti II e V, l'innalzamento a dieci del numero di anni in cui viene riconosciuta la precedenza a docenti e ATA, trasferiti a domanda condizionata o d'ufficio per non aver presentato domanda, ai fini del rientro nella scuola o nel comune da cui sono stati trasferiti in quanto soprannumerari;

- la modifica dell'articolo 13, comma 1, punto IV, e dell'articolo 40, comma 1, punto IV, in applicazione dell'articolo 3 del decreto legislativo 30 giugno 2022, n. 105 che ha modificato l'articolo 33, comma 3, della legge 5 febbraio 1992, n. 104, eliminando il principio del referente unico dell'assistenza.

Nel contesto generale di aggiornamento della suddetta disposizione contrattuale, è stata riconosciuta, altresì, la precedenza nei trasferimenti, alle condizioni, con i requisiti e secondo l'ordine di priorità previsti nel CCNI 2025, ai docenti e al personale ATA in qualità di:

A) genitori anche adottivi del disabile in situazione di gravità o chi, individuato dall'autorità giudiziaria competente, esercita legale tutela del disabile in situazione di gravità. Qualora entrambi i genitori siano impossibilitati a provvedere all'assistenza del figlio disabile in situazione di gravità perché affetti da patologie invalidanti o abbiano compiuto i sessantacinque anni di età, viene riconosciuta la precedenza, alla stregua della scomparsa di entrambi i genitori, anche ai fratelli o alle sorelle, in grado di prestare assistenza, conviventi di soggetto disabile in situazione di gravità;

B) coniuge, parte dell'unione civile, convivente di fatto di cui all'articolo 1, commi 36 e 37 della legge 20 maggio 2016, n. 76 di disabile in situazione di gravità;

C) figli che prestano assistenza al genitore disabile in situazione di gravità;

D) fratelli e sorelle non conviventi del soggetto disabile in situazione di gravità, alle stesse condizioni previste al precedente punto A) per i fratelli e le sorelle conviventi.

Nella nuova formulazione del punto IV dei citati articoli 13, comma 1 e 40, comma 1, nei trasferimenti interprovinciali è riconosciuta la precedenza anche ai figli che prestano assistenza al genitore con disabilità in situazione di gravità.