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Ordinanza M.I.M. 28.02.2025, n. 36

Ordinanza sulla mobilità personale docente, educativo ed ATA per l'anno scolastico 2025/26.

Capo IV - Personale amministrativo, tecnico ed ausiliario

Art. 30 - Indicazioni delle preferenze

1. Il personale ATA di ruolo può chiedere il trasferimento ad altre sedi nell'ambito della provincia di titolarità o per sedi di altre province mediante produzione di un'unica istanza.

2. Le preferenze, sia a livello di singola istituzione scolastica sia a livello di comune, distretto, provincia o centro territoriale riorganizzato nei centri provinciali per l'istruzione degli adulti ai sensi di quanto disposto dal decreto del Presidente della Repubblica 263/2012, devono essere indicate trascrivendo l'esatta denominazione, comprensiva del codice meccanografico, riportata negli elenchi ufficiali, adeguatamente pubblicizzati e comunque disponibili presso ciascun Ufficio territorialmente competente, presso la segreteria di ogni istituzione scolastica e sul sito internet del MIM. Tali preferenze sono prese in esame nell'ordine espresso dall'aspirante. Nel caso in cui vi sia discordanza tra la dizione in chiaro ed il codice, prevale il codice. Nel caso, invece, sia stato omesso il codice o indicato un codice non significativo la preferenza medesima è considerata come non espressa, salvo reclamo.

3. Per le indicazioni del tipo sintetico - comune, distretto, provincia - è sufficiente riportare la denominazione, comprensiva del codice, contenuta in uno qualsiasi dei bollettini ufficiali escluso quello delle scuole dell'infanzia.

4. Le preferenze del tipo sintetico b), c) e d) (distretto, comune e provincia) se comprensive dell'istituzione scolastica di titolarità dell'aspirante al movimento non sono prese in considerazione e l'esame della domanda prosegue sulle eventuali preferenze successive, salvo quanto disposto per la preferenza del tipo "distretto" al comma 8, nonché nei casi di richiesta di passaggio ad altro profilo nel quale può essere espressa preferenza anche per l'istituzione scolastica di titolarità.

5. Il personale soprannumerario, che ai sensi del comma 2 dell'articolo 45 del CCNI 2025 presenti domanda di trasferimento condizionandola al permanere dello stato di soprannumerarietà, qualora siano espresse preferenze interprovinciali prima di quelle della propria provincia, non è riassorbito se sono soddisfatte le preferenze interprovinciali.

6. Qualora una provincia comprenda comuni isolani, questi sono enucleati dai distretti di appartenenza e raggruppati dopo l'ultimo distretto della provincia medesima sotto la dicitura "isole della provincia". Qualora l'aspirante intenda chiedere tutti i comuni isolani della provincia, la richiesta di tale raggruppamento va espressa attraverso l'indicazione della relativa denominazione presente nell'elenco ufficiale.

7. Qualora un distretto comprenda una parte del territorio di un comune maggiore ed insieme altri comuni limitrofi, l'aspirante al movimento può esprimere la preferenza sia per le sole istituzioni scolastiche ubicate nella suddetta parte di comune sia per tutte le istituzioni scolastiche ubicate nel distretto. Nel primo caso occorre utilizzare la denominazione ufficiale che compare nell'elencazione dei distretti sub-comunali, nel secondo caso la denominazione ufficiale che compare nella elencazione dei distretti intercomunali. Si intendono sub-comunali i distretti interamente compresi nel territorio di un solo comune. Sono intercomunali i distretti che comprendono più di un comune.

8. I trasferimenti a domanda del personale A.T.A. verso e dalle scuole e gli istituti delle province statali che hanno modificato l'assetto territoriale e amministrativo di competenza, per effetto dell'istituzione di nuove province statali, sono disciplinati dall'art. 46 bis CCNI 2025 e sono disposti secondo quanto stabilito nel punto C - bis dell'Allegato F e nei punti 13 e 14 dell'Allegato F1 prima dei movimenti della terza fase, nel limite delle disponibilità destinate a tale fase dall'art. 39 del CCNI 2025 e nel rispetto delle precedenze previste dal Contratto.